Salvini smentito dal giudice: ecco perché l’Italia deve accogliere i migranti

Non è una questione di destra o sinistra, vanno semplicemente rispettate Costituzione e convenzioni internazionali, che piacciano o meno

Al giudice Stefano Zammuto, del Tribunale di Agrigento, sono bastate 19 pagine per smontare passo dopo passo la politica anti-Ong di Matteo Salvini. L’occasione è stata quella dell’ordinanza di dissequestro della Open Arms, nave battente bandiera spagnola rimasta in mare per 19 giorni.


L’ordinanza – Foto di Open

Le convenzioni internazionali

Il Gip Zammuto dà una vera e propria lezione di diritto a Salvini (seppur senza mai citarlo) invitando le autorità italiane a rispettare, più semplicemente, la legge, soprattutto – in questo caso – le convenzioni internazionali. In altre parole, smentisce il capo del Viminale e lo fa citando «il quadro normativo di riferimento».


«L’obbligo di salvataggio delle vite in mare costituisce un dovere degli Stati e prevale sulle norme e sugli accordi bilaterali finalizzati al contrasto dell’immigrazione irregolare; le convenzioni internazionali in materia, cui l’Italia ha aderito, costituiscono, infatti un limite alla potestà legislativa dello Stato – scrive – ai sensi degli articoli 10, 11 e 117 della Costituzione e non possono, pertanto, costituire oggetto di deroga da parte di valutazioni discrezionali dell’Autorità politica ponendosi su un piano gerarchico sovraordinato rispetto alla fonte primaria». Un messaggio forte e chiaro al leader della Lega che, da mesi, criminalizza le attività delle Ong pur senza avere prove in mano.

Il giudice dà lezione di diritto a Salvini – Foto di Open

La Costituzione

In altre parole, le leggi nazionali sono carta straccia dinanzi alle convenzioni internazionali. Gerarchicamente, quest’ultime scavalcano tutte le altre norme. E a ricordarcelo è anche l’articolo 117 della Costituzione italiana: «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali».

Il diritto del mare

E non è finita qui: ci sono almeno altre due convenzioni che il giudice Zammuto ha voluto citare nella sua ordinanza. La prima, la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, che recita: «Ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave che batte la sua bandiera, nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave, l’equipaggio i o passeggeri, presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in pericolo di vita quanto più velocemente possibile».

La Convenzione di Amburgo, invece, «obbliga gli Stati parte a garantire che sia prestata assistenza ad ogni persona in pericolo in mare senza distinzioni relative alla nazionalità o allo status di tale persona o alle circostanze nelle quali tale persona viene trovata».

Cosa dice la Convenzione di Amburgo – Foto di Open

Il porto sicuro

Poi il giudice agrigentino spiega il significato di «porto sicuro», ovvero dove «la sicurezza dei sopravvissuti o la loro vita non è più minacciata; dove le necessità umane primarie – come cibo, alloggio e cure mediche – possono essere soddisfatte e dove può essere organizzato il trasporto dei sopravvissuti nella destinazione vicina o finale».

Sequestro di persona e omissione di atti d’ufficio

Paragonando il caso Open Arms a quello della Diciotti, per giorni ferma davanti al porto di Catania in attesa dell’ok dal Viminale allo sbarco, il Gip Zammuto ha ribadito che anche in questo caso è ipotizzabile il sequestro di persona, al momento contro ignoti.

Per quanto riguarda la mancata assegnazione di un porto sicuro, infatti, «sussiste il fumus» dell’omissione di atti d’ufficio (spetta sempre al primo Paese contattato dalle persone in pericolo il coordinamento delle operazioni di salvataggio e dunque l’assegnazione di un luogo sicuro in cui sbarcare, ruolo a cui l’Italia si sarebbe sottratta).

«Questo perché i pubblici ufficiali competenti (in corso di individuazione da parte del pm) hanno dato luogo, a fronte di una situazione di fatto connotata da eccezionale urgenza di intervento (con pericolo imminente per l’incolumità e la salute dei migranti trasportati, molti dei quali gettatisi disperatamente in mare per raggiungere le coste di Lampedusa) a una condotta omissiva consistita nella mancata assegnazione del Pos».

Qual è stata la conseguenza? «L’illecita e consapevole privazione della libertà personale dei migranti soccorsi, costretti a bordo per un apprezzabile lasso di tempo contro la loro volontà».

Open Arms paragonata alla Diciotti – Foto di Open

Cosa ha deciso il Gip di Agrigento

Il Gip ha convalidato il sequestro preventivo disposto in via di urgenza dal pm ma ha rigettato la richiesta di emissione di decreto di sequestro preventivo avanzata dal pubblico ministero ordinando, di fatto, il dissequestro e l’immediata restituzione della Open Arms alla ong spagnola.

Dunque, spiega in sintesi il giudice, non è una questione di destra o sinistra, di politiche pro-accoglienza o anti-migranti: vanno semplicemente rispettate Costituzione e convenzioni internazionali, che piacciano o meno.

La replica di Open Arms

«In questo provvedimento è stata ribadita, ancora una volta, la necessità del rispetto delle Convenzioni internazionali e del diritto del mare, nonché la tutela della vita e della dignità delle persone in condizioni di fragilità» si legge in una nota di Open Arms.

«Come abbiamo sempre ribadito, abbiamo operato e continueremo a operare nel rispetto del diritto e della legge, certi che questo momento buio della nostra storia verrà superato e che gli Stati europei torneranno nuovamente a tutelare la vita di donne, uomini e bambini e a rispettare le Costituzioni che sono alla base delle nostre democrazie».

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