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Dal 31 agosto stop ai congedi parentali straordinari e ai bonus baby-sitting Covid-19. Cosa fare?

31 Agosto 2020 - 12:08 Sara Verde
Oggi terminano i congedi previsti dalla normativa emergenziale. Quali sono gli strumenti alternativi? Guida utile sul congedo parentale ordinario

Giunge ormai al termine la possibilità di usufruire degli istituti introdotti dal Governo in favore dei genitori lavoratori per far fronte alla sospensione delle attività scolastiche a causa dell’emergenza Covid-19. Infatti, la legge n. 77 del 17 luglio 2020, che ha convertito il Decreto Rilancio, ha esteso solo fino al 31 agosto 2020 la possibilità di usufruire del congedo parentale straordinario e del bonus baby-sitting introdotti dal decreto legge Cura Italia.

Tuttavia, ancora oggi intorno alla riapertura delle scuole aleggia una certa incertezza che, di certo, preoccupa le migliaia di genitori lavoratori che, in caso di ulteriori ritardo nella riapertura degli istituti scolastici, dovranno affrontare e gestire il problema dei figli a casa. 

Cosa fare, dunque? Esistono strumenti alternativi a quelli proposti dalla legislazione emergenziale e, ormai, non più utilizzabili? La risposta è affermativa. Il nostro ordinamento prevede il congedo parentale ordinario, fruibile a certe condizioni ed entro determinate condizioni. 

Cos’è, a chi spetta e per quanto tempo 

Il congedo parentale ordinario spetta a ciascun genitore lavoratore per ogni figlio di età fino a dodici anni e non può complessivamente eccedere il limite di dieci o undici mesi. In particolare, spetta alla madre lavoratrice per un periodo non superiore a 6 mesi, trascorso il periodo di congedo per maternità; al padre lavoratore per un periodo non superiore a 7 mesi.

Se fruito da entrambi i genitori il periodo massimo è di 11 mesi, nel rispetto dei limiti massimi di 6 e 7 mesi previsti per madre e padre (6 mesi madre + 5 mesi padre; 4 mesi madre + 7 mesi padre). Al genitore solo (ad esempio in caso di morte dell’altro genitore) il periodo non può essere superiore a 10 mesi.

In tutti questi casi, il congedo parentale può essere goduto sia per periodi continuativi che frazionati (quando tra un periodo di congedo e l’altro vi è una ripresa del lavoro), su base mensile, giornaliera o oraria. 

A quanto ammonta?

L’indennità che spetta ai genitori lavoratori con bambini fino a 6 anni è pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera moltiplicata per il numero di giornate indennizzabili. Diversamente, nel caso di figli dai 6 agli 8 anni, il genitore ha diritto a un’indennità del 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione. 

Infine, per genitori con figli dagli 8 ai 12 anni il congedo non è mai indennizzato. Per avvalersi del congedo parentale, il genitore deve comunicarlo al datore di lavoro e deve presentare la relativa domanda in via telematica all’INPS.

La comunicazione della domanda al datore di lavoro deve avvenire secondo le modalità stabilite dal contratto collettivo e comunque con un preavviso non inferiore a 5 giorni (2 giorni nel caso di congedo su base oraria), indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo richiesto. 

Servizi di baby-sitting

Inoltre, dal 31 agosto terminerà anche la possibilità di poter richiedere il bonus baby-sitting Covid-19. Tale istituto, non nuovo nel nostro ordinamento ma non più in uso dalla legge del Bilancio del 2019, era stato introdotto come alternativa al congedo parentale per le mamme e consisteva in un voucher di 600 euro mensili, da usufruire per un massimo di 6 mesi, per pagare servizi di baby-sitting oppure l’asilo nido. 

Immagine copertina di Volodymyr Hryshchenko on Unsplash

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