Non si può licenziare il dipendente che rifiuta di vaccinarsi – Il commento

La legge non consente di sanzionare il dipendente che rifiuta il vaccino. Spetta allo Stato far capire l’importanza di immunizzarsi

In una recente intervista il magistrato Raffaele Guariniello ha sostenuto una tesi molto suggestiva: il lavoratore che rifiuta di sottoporsi al vaccino per il Coronavirus può essere licenziato. Questa tesi è tanto suggestiva quanto opinabile. Guariniello fonda questo convincimento sul principio, previsto dal Testo unico della Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. 81/2008, art. 279), che impone al datore di lavoro di mettere a disposizione vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico, da somministrare a cura del medico competente. Questa norma, prosegue il magistrato, andrebbe letta in combinazione con l’art. 42 dello stesso Testo Unico, che impone al datore di lavoro l’allontanamento temporaneo del lavoratore in caso di inidoneità alla mansione su indicazione del medico competente, ma solo ove possibile.


Combinando le due previsioni, conclude Guariniello, il datore di lavoro avrebbe due opzioni per gestire il lavoratore che ha rifiutato di sottoporsi al vaccino: ricollocarlo presso altra mansione, se possibile, oppure licenziarlo, quando la ricollocazione del lavoratore non sarebbe compatibile con l’assetto organizzativo stabilito dall’azienda. Una lettura davvero molto forzata delle norme, che non tiene conto di alcuni aspetti. Il primo è che nel caso del vaccino anti-Covid non spetta al datore di lavoro la somministrazione del vaccino, ma – come prevede il piano vaccinale predisposto dal Governo – tutta la procedura è in mano alle autorità sanitarie (e il vaccino non è inserito tra quelli obbligatori). Il secondo aspetto che trascura questa tesi è che nessun cittadino (e quindi neanche i lavoratori) è attualmente tenuto a dichiarare pubblicamente (tantomeno al proprio datore di lavoro) se ci si è sottoposti alla vaccinazione anti-covid.


C’è poi un problema di carattere generale più ampio: non è possibile considerare la vaccinazione come un obbligo connaturato all’adempimento del contratto di lavoro, salvo che non si svolgano mansioni specifiche per le quali è richiesto uno specifico standard di sicurezza sanitaria. È davvero molto opinabile, quindi, ritenere che il dipendente non vaccinato sia per definizione inidoneo allo svolgimento della mansione. Bisognerà valutare caso per caso, tenendo conto dell’attività svolta. Senza considerare che, in pendenza del divieto di licenziamento per motivi oggettivi, questa strada sarebbe comunque preclusa.

Insomma, sostenere che, in quando normativo di questo tipo, il datore di lavoro possa licenziare un dipendente che non ha fatto il vaccino è davvero molto azzardato, oltre ad essere sbagliato sul piano di politica del diritto.
Non si può pretendere che le imprese agiscano da vigilanti e sceriffi, addossando sulle loro spalle la responsabilità di convincere i cittadini ad adempiere un dovere così importante per il nostro futuro (cambiando di fatto, in senso più vincolante, il contenuto dell’obbligo di garantire la sicurezza dei dipendenti, che già grava sul datore di lavoro). Una responsabilità del genere deve essere gestita dal Governo e dalle autorità sanitarie. Dovranno essere loro a rassicurare i cittadini, spiegando i tanti vantaggi e i pochi rischi connessi all’assunzione dei vaccini, non certo le imprese che già hanno tanti problemi da risolvere in questo periodo burrascoso.

Leggi anche: