Ultime notizie FdIFestival di SanremoNajem Osama Almasri
ATTUALITÀAeroportiEUtopiaL'Europa fa per teTurismoUnione europeaVideo

Volo cancellato, in ritardo o in overbooking: che diritti hanno i passeggeri europei?

07 Luglio 2024 - 11:14 Simone Disegni
Partire in aereo può voler dire anche affrontare guai o disavventure. Bando all'ira, dal 2004 l'Ue garantisce un'ampia gamma di tutele. Ecco quali

È estate, fa caldo (bombe d’acqua a parte) e l’annata – di studio o di lavoro – è stata lunga per tutti. Si parte, dunque. Che la vostra destinazione prescelta sia un’isola greca o un fiordo norvegese, una grande capitale Ue o un’altra località del Belpaese, è probabile che quest’estate dovrete prendere un aereo. Esperienza sempre divertente (per chi non ne soffre, quanto meno). Ma che può talvolta trasformarsi in disavventura decisamente meno piacevole: ritardi, cancellazioni, overbooking, dissidi vari con la compagnia aerea sono scenari sempre dietro l’angolo – specie, per l’appunto, d’estate, quando i cieli d’Europa si fanno più trafficati. Sino a una manciata d’anni fa l’iter da seguire in questi casi non era chiarissimo, e le compagnie aeree non di rado se ne approfittavano. Dal 2004 però l’Unione europea ha messo finalmente una serie di importanti punti fermi a garanzia dei passeggeri, per assicurarsi che ai disservizi che possono capitare in un settore complicato come quello del trasporto aereo corrisponda sempre un adeguato “sollievo” per chi ne rimane vittima – in forma fisica e/o pecuniaria a seconda dei casi. Fermo restando che il primo diritto assicurato è quello di avere informazioni chiare sul volo – compresa la reale tariffa – al momento della prenotazione, vediamo quali sono i diritti dei cittadini europei garantiti dalla legislazione comunitaria (la base fondamentale è il Regolamento Ue 261 del 2004) dal momento in cui chiudono il bagaglio per mettersi in viaggio in aereo

Volo in ritardo

Fattispecie numero 1. La più comune probabilmente. Il vostro volo è in ritardo (le prerogative di cui diamo conto in quest’articolo valgono per voli intra-Ue, dall’Ue al resto del mondo o viceversa – in quest’ultimo caso solo se il volo è operato da una compagnia europea). Se vi trovate a dover attendere mezz’ora, un’ora, perfino un’ora e mezza, dovete armarvi di pazienza, e magari di una buona enigmistica: la compagnia non vi deve nulla se non una buona informazione. Le cose cambiano se l’attesa è più lunga. Se il vostro volo parte con 2 ore o più di ritardo, infatti, avete dritto a norma di regolamento Ue a ricevere assistenza in aeroporto non solo sotto forma di informazioni, ma anche di cibo e bevande «in quantità ragionevole rispetto ai tempi di attesa», oltre che – il regolamento ha vent’anni ed è “invecchiato in fretta” da questo punto di vista – a «due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica». Se i tempi si dilatano ulteriormente e la partenza viene rinviata al giorno successivo, i passeggeri hanno diritto anche ad essere alloggiati in hotel, al trasporto per raggiungerlo e per tornare poi in aeroporto. Il regolamento Ove l’attesa superi le 5 ore, d’altronde, sorge pure un altro diritto: quello di rinunciare al volo e vedersi riconosciuto il rimborso del biglietto. Se il vostro itinerario – acquistato con un unico contratto – prevedeva uno scalo e a causa del ritardo del primo volo perdete il secondo, poi, oltre che all’assistenza del caso avrete diritto (a scelta) o a partire per la destinazione finale con un altro volo utile non appena possibile, o a rinunciarvi con rimborso pieno ed essere imbarcati su un altro volo che vi riporti a casa. Quanto al ritardo in arrivo, infine, se esso supera le 3 ore potrete anche chiedere un risarcimento pecuniario alla compagnia, a condizione però che questa non possa dimostrare che il ritardo è stato dovuto a circostanze eccezionali indipendenti dalla sua volontà.

Volo cancellato

Disavventura poco gradevole è pure quella di vedersi cancellato tout court il proprio volo, per una ragione o per un’altra. Qualsiasi essa sia, il regolamento Ue del 2004 garantisce al passeggero che subisce tale “torto” di poter reagire alla comunicazione in uno dei tre seguenti modi: a) rinunciando a quel viaggio e richiedendo dunque il rimborso del prezzo del biglietto; b) chiedendo di essere imbarcato sul primo volo utile per la destinazione prescelta; c) chiedendo di volare su quella stessa destinazione in un’altra data successiva congeniale. La scelta spetta al passeggero. Nel secondo caso questi avrà anche diritto all’assistenza da parte della compagnia aerea, compresi cibo, bevande e hotel nel caso sia costretto ad attendere il girono successivo per ripartire. Oltre a ciò, potreste avere diritto ad un risarcimento se siete stati informati della cancellazione del volo meno di 14 giorni prima della data prevista di partenza. Anche in questo caso, però, la compagnia può legittimamente rifiutare di risarcire il passeggero se può provare che la cancellazione è stata dovuta a circostanze eccezionali furor dal suo controllo e di averlo informato tempestivamente.

Imbarco negato

Esiste poi il caso che sull’aereo che dovevate prendere non potete salire, non perché il volo sia stato cancellato, ma perché vi viene negato l’imbarco. Altri diritti specifici sorgono in questo caso, che non comprende naturalmente il rifiuto d’imbarco per «ragionevoli motivi», come il mancato rispetto di tempi o modi di check-in/imbarco, l’assenza o inadeguatezza dei documenti richiesti, o ancora ragioni di salute o di sicurezza. Se la ragione è un’altra, ossia se siete “innocenti” – è il caso ad esempio dell’overbooking, la mancanza di posto sull’aereo nonostante la regolarità della vostra prenotazione – allora la compagnia è tenuta a indennizzarvi: per una cifra forfettaria pari a 250€ se la tratta in oggetto è inferiore o pari a 1.500 km; a 400€ per tratte superiori ai 1500 km; a 600€ per tratte (intercontinentali, con ogni evidenza) superiori ai 3.500 km. Incassato l’indennizzo, resta il problema di se/come/quando effettivamente partire per il vostro viaggio. A questo punto si riproporrà la scelta di cui già detto in caso di cancellazione del volo: potrete scegliere se a) rinunciare al viaggio ed essere rimborsati del relativo costo; b) chiedere di essere imbarcato sul primo volo utile per la destinazione prescelta; c) chiedere di volare su quella stessa destinazione in un’altra data successiva congeniale. Nel secondo caso avrete anche diritto all’assistenza da parte della compagnia aerea, compresi cibo, bevande e hotel nel caso siate costretti ad attendere il girono successivo.

Bagagli persi o danneggiati

Last but not least. Che succede – a parte un comprensibile accapponarsi della pelle – se dopo aver volato regolarmente il bagaglio che avete imbarcato non compare al rullo, o arriva con grave ritardo o ancora seriamente danneggiato? In tali casi, sempre per effetto della normativa Ue, avere diritto ad un risarcimento pecuniario che può arrivare fino a circa 1.300 euro. Avrete diritto ad un risarcimento, altresì, pure se la compagnia aerea vi ha causato seri danni al bagaglio a mano portato a bordo del volo, per qualsiasi ragione. Mai come in questi casi, conoscere i propri diritti è la prima arma per potersene poi avvalere ove se ne presenti la situazione (mai, si spera).

Questa è la nona puntata della rubrica L’Europa fa per te. La rubrica è parte di EUtopia, un progetto di Open in collaborazione con la rappresentanza in Italia della Commissione europea e del Parlamento europeo.

Montaggio video di Alessandra Mancini

Leggi anche:

Articoli di ATTUALITÀ più letti