Milano, prof precaria per 19 anni vince la battaglia contro il Ministero: perché avrà 40mila euro di risarcimento
Per diciannove anni ha insegnato religione cattolica nelle scuole statali di Milano e provincia senza ottenere un contratto a tempo indeterminato. Dal 2007, il suo lavoro è andato avanti con contratti a termine, rinnovati di anno in anno. Ora il Tribunale di Milano ha condannato il ministero dell’Istruzione e del Merito a risarcirla per l’abuso di questa successione di contratti, riconoscendole un’indennità pari a 20 mensilità dell’ultima retribuzione. La decisione prevede anche il riconoscimento degli aumenti di stipendio legati all’anzianità di servizio, con il pagamento degli arretrati.
Per il ministero era un ricorso infondato
La docente è stata affiancata dall’avvocato Amedeo Stoppa. Il ministero aveva chiesto di respingere il ricorso, ma la giudice ha ritenuto valide le richieste della docente. Oltre al risarcimento, l’amministrazione dovrà quindi riconoscerle gli stessi scatti stipendiali previsti per i colleghi assunti a tempo indeterminato, calcolando anche gli anni trascorsi con contratti precari. Le spese legali, pari a 3.500 euro più gli oneri previsti, sono state tutte messe a carico del ministero.
Perché la prof precaria ha avuto ragione
La legge 186 del 2003 stabilisce che i concorsi per assumere a tempo indeterminato gli insegnanti di religione cattolica si svolgono ogni tre anni. Dopo la selezione del 2004, riferisce l’avvocato, per quasi due decenni non è stata rispettata questa periodicità e molti posti sono stati assegnati attraverso contratti a termine rinnovati di anno in anno. Sul punto sono intervenute sia la Corte di giustizia dell’Unione europea sia la Cassazione. Entrambe hanno riconosciuto che il ricorso ai contratti a termine oltre le tre annualità in assenza di concorsi può configurare un abuso, per il quale è previsto un risarcimento compreso tra quattro e 24 mensilità.
L’avvocato: «La stessa regola vale per tutti i lavoratori della scuola»
«Diciannove anni di lavoro con un contratto che scadeva il 31 agosto e tornava a settembre: non era
un’esigenza temporanea, era un posto stabile coperto da precario», commenta l’avvocato Amedeo Stoppa che ha seguito la docente. «La stessa regola vale per tutti i lavoratori della scuola, docenti e ATA, che hanno superato i 36 mesi di contratti su posti vacanti. E il diritto al risarcimento dura dieci anni», conclude.

