I tecnici del Senato e i dubbi per la tassa sugli extraprofitti: «Forse incostituzionale, non ci sono stime sull’incasso»

Perplessità anche sulla proroga del Superbonus: «Meglio specificare che si parla di lavori già iniziati»

I dubbi sulla tassa dedicata agli extraprofitti bancari sono stati molteplici in questi mesi. Ora, però, arriva la frenata anche dai tecnici del servizio bilancio del Senato. Nella valutazione del decreto asset scrivono che «va preso in considerazione un possibile rischio legato all’eventuale incompatibilità costituzionale della disposizione». I tecnici sottolineano peraltro che l’incostituzionalità «potrebbe essere dichiarata dopo l’avvenuto introito e la conseguente spesa delle somme in questione, il che determinerebbe un peggioramento dei saldi, corrispondente alle risorse che dovessero essere restituite alle banche per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale». Nel dossier che analizza il provvedimento, i tecnici parlano di possibile disparità di trattamento. «Si osserva anzitutto che l’imposta in questione incide in modo rilevante (il 40%) su importi inerenti ad una specifica voce del conto economico delle banche (il margine di interesse), la quale, come base imponibile del prelievo, dovrebbe preliminarmente essere considerata come idoneo indice di effettiva capacità contributiva». Insomma potrebbe essere che alcune banche, che hanno guadagnato molto sui margini di interesse abbiano però risultati complessivamente meno positivi di altre banche tassate di meno: «Sussistendo la possibilità che soggetti che presenteranno risultati molto positivi in relazione a tale voce del conto economico, destinati quindi ad essere pesantemente incisi dall’imposta straordinaria, registrino tuttavia risultati di bilancio inferiori (anche significativamente) a quelli conseguiti da soggetti meno incisi dal prelievo, non sembra si possa escludere l’ipotesi di un’alterazione del nesso fra imposizione fiscale e capacità contributiva, fra l’altro nell’ambito della medesima categoria di contribuenti, con possibile sindacato negativo di costituzionalità». Certo, aggiungono, non è detto che lo stop alla norma arrivi effettivamente visto il “carattere straordinario del prelievo».


Impossibile stimare l’introito

Per la tassa sugli extraprofitti delle banche, poi, non è neppure chiaro di quanto saranno gli incassi: «Sarebbe opportuna l’acquisizione di dati che consentano di stimare il livello di entrate che si prevede di conseguire, perlomeno in linea di massima». Dunque, l’ufficio di bilancio di palazzo Madama evita di fare stime «in via prudenziale». Questi dovranno comunque essere destinati alla riduzione della pressione fiscale e al rifinanziamento del fondo di garanzia per i mutui prima casa.


La preoccupazione sul superbonus

Frenata anche per la parte dedicata al Superbonus per le villette, per fare in modo che la norma non comporti effettivamente nuovi oneri a carico dello Stato. «Come per la precedente proroga (da marzo a settembre 2023 – DL 11/2023) – si legge nel documento -, andrebbe confermato che anche relativamente alla presente proroga il differimento si riferisce a lavori già comunicati all’Enea, i cui effetti finanziari risultano scontati a legislazione vigente nelle previsioni di bilancio con riferimento all’intera platea dei potenziali beneficiari, e, avendo carattere infrannuale, non determina variazioni rispetto ai profili temporali degli oneri già considerati a legislazione vigente». Inoltre, dicono ancora da palazzo Madama, «al fine di confermare l’assenza di oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, appare necessario che siano forniti maggiori elementi di dettaglio su come sono state costruite le previsioni a legislazione vigente, al fine della conferma che gli effetti finanziari dei lavori in esame già comunicati all’Enea risultano integralmente già scontati a legislazione vigente nelle previsioni di bilancio, a prescindere dalla circostanza che tali spese potevano usufruire del beneficio del 110 per cento solo se sostenute fino al 30 settembre 2023 e non per il periodo successivo a tale data».

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