Il grande clamore mediatico suscitato dal caso Giorgia Meloni-Andrea Giambruno sta facendo passare in secondo piano la questione della legittimità dell’utilizzo dei c.d. “fuorionda” (spezzoni di registrazione di trasmissione televisiva che non sono destinati alla pubblicazione) in altre trasmissioni televisive. Bisogna considerare che la rilevanza economica dell’utilizzazione del materiale registrato non mandato in onda è aumentata enormemente in considerazione delle possibilità di sfruttamento concesse dagli strumenti digitali, e dei numerosi canali di sfruttamento forniti dalle piattaforme.
A prima vista la questione dal punto di vista giuridico non è banale perché, i diritti esclusivi attribuiti all’emittente dall’art. 79 della legge sul diritto d’autore riguardano il programma televisivo andato in onda, non il materiale preparatorio non utilizzato ai fini della messa in onda. Il tema si potrebbe pertanto porre ove a essere utilizzati fossero fuori onda di programmi di altre emittenti televisive.
La questione della legittimità dell’utilizzo di fuori onda di trasmissioni di una emittente radiotelevisiva in programmi di emittenti concorrenti è stata infatti oggetto, fin dalla fine degli anni ’90 del secolo scorso, di diversi procedimenti giudiziari. Il più noto è quello relativo alla lite fra Aldo Busi e Gianni Vattimo durante la trasmissione “L’altra edicola”, mai mandata in onda dalla Rai che non aveva acquisito i diritti da Busi, ma pubblicata da parte di Striscia la notizia. Proprio per questo Ricci è stata denunciato da Rai per violazione dell’art. 617 – quater del codice penale (che è il reato commesso da chi fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe). I procedimenti giudiziari hanno visto Ricci soccombente, con decisione confermata in Cassazione. Peraltro avverso la decisione della Cassazione il medesimo ha svolto appello avanti alla Corte Europea dei Diritti Dell’Uomo, che nel 2013 ha condannato l’Italia, proprio in relazione alla vicenda dell’utilizzo dei fuori onda, per violazione dell’Art. 10 della Convenzione sui diritti dell’uomo (diritto alla libertà di espressione).
Ciò detto, l’emittente televisiva che registra i propri programmi tipicamente acquisisce dai diversi soggetti coinvolti i diritti all’utilizzazione del materiale registrato anche ove non mandato in onda, incluse le immagini girate e gli audio, e quindi ha tutto il diritto di utilizzare i fuori onda nell’ambito dei propri programmi. Ecco perché nel caso Meloni – Giambruno, al di là della dietrologia su chi e come si sia procurato i video e gli audio “incriminati” e sul perché siano stati fatti uscire proprio adesso, non si pone una questione di violazione dei diritti sulla registrazione: Mediaset è l’editore della trasmissione “Diario del giorno” di Rete 4, e la stessa Mediaset è l’editore del programma “Striscia la notizia” su Canale 5 che ha pubblicato gli ormai famosi “fuori-onda” che hanno fatto esplodere la crisi del rapporto fra il giornalista e la Presidente del Consiglio.
Ancora meno, se possibile, nel caso di specie si pone una questione di tutela del diritto alla privacy o all’immagine del giornalista. Al di là dell’obiettiva rilevanza pubblica di comportamenti e affermazioni anche private del partner di una presidente del consiglio che ha fondato il proprio successo politico sullo slogan (Dio – Patria – Famiglia), è noto come le emittenti televisive (e fra queste sicuramente Mediaset) mantengano tutto quanto viene girato in una repository da cui successivamente vanno a trarre elementi di utilizzo programmi del tipo di “Striscia la notizia” o “Paperissima”. La circostanza emerge in modo plastico in uno dei fuorionda audio pubblicati da Striscia, in cui un addetto alla produzione de “Il Diario del Giorno”, all’ennesima affermazione “forte” di Giambruno (il conduttore parla di rapporti a tre o a quattro fra i membri della redazione, utilizzando espressioni inequivocabili), avverte il conduttore del pericolo che sta correndo: «Se ti registra Striscia poi vedi te …».
Non si pone dunque la questione, che in altre situazioni potrebbe avere un qualche rilievo, del carattere furtivo o nascosto della registrazione, visto che Giambruno era sicuramente consapevole (o avrebbe dovuto esserlo) che le parole dette fuorionda nella registrazione del programma “Diario del giorno” avrebbero potuto essere legittimamente pubblicate almeno da Mediaset.
Infine, anche con riferimento ai diritti alla privacy e all’immagine del giornalista, è ragionevole pensare che l’emittente faccia sottoscrivere ai vari soggetti coinvolti nella trasmissione una liberatoria che consente l’utilizzo del materiale registrato ma non pubblicato, quindi anche sotto questo profilo “nulla questio”.
Se l’utilizzo dei “fuori onda” deve dunque ritenersi legittimo rispetto alle condotte di Giambruno, il problema è più sfaccettato nei confronti delle colleghe a cui questi si rivolge in alcuni spezzoni, con avance e allusioni a sfondo sessuale. Nei fuorionda già pubblicati emergono condotte di Giambruno che – pur censurabili moralmente – sembrano non avere alcun rilievo dal punto di vista penale. Qualora invece dovessero emergere ulteriori video o audio con comportamenti penalmente rilevanti, la pubblicazione dei filmati senza il consenso delle persone offese potrebbe in ipotesi integrare il reato di “Divulgazione delle generalità o dell’immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale”, disciplinato dall’art. 734 bis del Codice Penale. La condotta penalmente rilevante ai sensi dell’art. 734 bis Codice Penale, infatti, consiste nel portare a conoscenza di un numero indeterminato di persone le generalità o l’immagine della vittima di reati a sfondo sessuale, senza il consenso di questa. Come spesso accade in questi casi, però, la linea tra lecito e illecito è labile e le sfumature di grigio sono moltissime (diremmo almeno cinquanta…).
di Roberto Valenti e Lara Mastrangelo
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