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Scrive all’università per conoscere i risultati della figlia, l’ateneo si rifiuta ma il Tar gli dà ragione: «Necessario per valutare il mantenimento»

16 Luglio 2025 - 17:37 Ygnazia Cigna
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Secondo la sentenza dei giudici, il genitore ha diritto di conoscere se la figlia fosse effettivamente iscritta all’ateneo, l’elenco degli esami sostenuti e le relative date. Unica eccezione: non può sapere i voti

Un padre aveva chiesto all’Università di Pisa di poter accedere a tutta la documentazione universitaria della figlia: voleva sapere se fosse effettivamente iscritta, quali esami avesse sostenuto, con quali voti e se si fosse laureata per capire se avesse ancora l’obbligo di darle il mantenimento. L’ateneo gli ha risposto con un rifiuto netto, sostenendo che senza il consenso esplicito della studentessa, quei dati non potevano essere divulgati. Ora, però, il Tar della Toscana ha dato ragione al genitore, almeno in parte, sostenendo che l’uomo ha diritto a conoscere lo stato degli studi della figlia, ma non i voti degli esami.

La mail inviata all’ateneo

Tutto inizia a marzo 2025, quando il padre, divorziato dalla moglie, invia una Pec all’Università di Pisa con una richiesta molto particolare: ottenere tutta la documentazione relativa alla posizione universitaria della figlia. In particolare, voleva sapere se la figlia fosse effettivamente iscritta all’ateneo, l’elenco degli esami sostenuti e in quali date, e se avesse conseguito la laurea, con tanto di data del titolo. Il suo scopo non era quello di intromettersi nella privacy della figlia per semplice curiosità o controllo genitoriale: voleva valutare se fosse ancora legittimo l’obbligo di contribuire alle spese di mantenimento, in vista di una possibile revisione dell’assegno.

L’università si oppone

Suo malgrado, l’università ha respinto la richiesta. E nella motivazione fornita al genitore, l’ateneo ha citato il regolamento interno, secondo cui l’accesso a documenti che riguardano un’altra persona è possibile solo se c’è il suo consenso esplicito. E la figlia, contattata dall’università, quel consenso lo ha negato. Da qui il rifiuto ufficiale dell’ateneo. Il padre ha quindi deciso di impugnare il provvedimento e ha presentato ricorso al Tar della Toscana, dichiarando che conoscere la situazione universitaria della figlia fosse essenziale per poter esercitare i suoi diritti in un contesto, quello della revisione dell’assegno di mantenimento, che avrebbe potuto richiedere un intervento del giudice.

I giudici danno torto all’Università di Pisa

I giudici del Tar hanno ribaltato la situazione, dando torto all’Università di Pisa. Secondo la sentenza, il genitore ha diritto di accesso agli atti non solo quando è già in giudizio, ma anche nella fase precedente, quando un cittadino sta valutando se passare o meno per vie legali e ha bisogno degli elementi necessari per farlo. Per questo, il Tar ha annullato il rifiuto dell’ateneo, riconoscendo che sapere se la figlia ha effettivamente proseguito il proprio percorso universitario o meno incide direttamente sulla persistenza dell’obbligo di mantenimento da parte del padre. Ma i giudici hanno posto un limite chiaro: se da un lato il genitore ha diritto a conoscere i dati oggettivi come iscrizione, esami sostenuti, date e conseguimento della laurea, dall’altro, non può accedere ai voti riportati dalla figlia. Su questo punto, secondo il Tar, deve prevalere il diritto alla riservatezza della studentessa perché si tratta di informazioni sensibili e non necessarie per valutare la permanenza dell’obbligo di mantenimento.