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Il Parlamento europeo vieta l’utilizzo dei termini «veggie burger» e «salsiccia di tofu»: approvato l’emendamento del Ppe

08 Ottobre 2025 - 13:58 Alessandra Mancini
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La proposta vieta i nomi che richiamano la carne per i prodotti plant based. Cosa accade ora?

Da Strasburgo – Il Parlamento europeo, riunito in plenaria a Strasburgo, ha approvato una proposta che vieta l’utilizzo di termini tradizionalmente associati alla carne per descrivere i prodotti a base vegetale. Con 532 voti favorevoli, 78 contrari e 25 astenuti, l’aula ha adottato le modifiche mirate al regolamento sull’organizzazione comune dei mercati agricoli (Ocm), compreso l’emendamento proposto dalla relatrice del Partito popolare europeo (Ppe), Céline Imart. Un divieto che riguarderà l’uso di etichette come «burger vegetale», «salsiccia di tofu o vegana» e «steak plant-based», al fine di «proteggere i valori commerciali e garantire una corretta informazione per i consumatori», spiegano da Strasburgo. Per un eventuale stop servirà però un accordo con gli Stati membri nei negoziati sulla proposta, che cominceranno martedì 14 ottobre. Fino all’ultimo l’esito del voto è stato però incerto: solo ieri il capogruppo dei Popolari, Manfred Weber, aveva definito «non una priorità» l’emendamento promosso dalla relatrice, confermando che il gruppo era spaccato sulla questione.

Trasparenza o distrazione?

I sostenitori di questa misura sostengono che l’obiettivo principale sia garantire una maggiore trasparenza per i consumatori, prevenendo la confusione riguardo alla composizione degli alimenti. «Chi produce il nostro cibo rappresenta la nostra identità. Questo strumento è il minimo che dobbiamo loro», ha dichiarato oggi la relatrice Imart, sottolineando l’importanza di chiarire la differenza tra carne e alternative vegetali. Tuttavia, la proposta ha suscitato critiche da parte di diverse forze politiche. Anna Strolenberg, eurodeputata olandese dei Verdi e membro di Volt, ha duramente contestato con Open la misura, definendola una «distrazione». «La gente sa perfettamente che un burger vegetale non contiene carne», ha dichiarato Strolenberg, suggerendo che la vera questione sia piuttosto l’adozione di misure concrete per rafforzare il supporto agli agricoltori. Inoltre, alcuni analisti osservano che dietro a questa proposta ci sia l’influenza dell’industria della carne, che potrebbe temere una riduzione della propria quota di mercato a favore delle alternative vegetali, in crescita negli ultimi anni. 

Il testo dell’emendamento presentato dal Ppe

L’emendamento presentato dal Ppe, che mira a regolamentare l’uso dei termini legati alla carne per i prodotti vegetali, definisce con precisione cosa si intende per «carne», «preparazioni a base di carne» e «prodotti a base di carne», stabilendo che questi termini devono essere riservati esclusivamente ai prodotti derivati dagli animali.

Divieto di utilizzo di queste denominazioni per altri prodotti: Le denominazioni sopra citate non possono essere utilizzate per alcun prodotto diverso da quelli derivanti da carne o pollame. Inoltre, il regolamento esclude esplicitamente i prodotti derivati da coltura cellulare, ovvero quelli ottenuti tramite biotecnologie come la carne coltivata in laboratorio.

Definizione di «carne»: Ai fini della presente parte, per «carne» si intendono le parti commestibili degli animali, come indicato nel regolamento (CE) n. 853/2004, comprese le parti derivate dal sangue. I termini utilizzati per designare la carne e i suoi tagli, così come definito nell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011, sono riservati esclusivamente alle parti commestibili degli animali.

Preparazioni a base di carne: Si intende carne fresca, inclusa quella ridotta in frammenti, che ha subito l’aggiunta di alimenti, condimenti o additivi, o trattamenti che non alterano in maniera significativa la struttura delle fibre muscolari, mantenendo così le caratteristiche della carne fresca.

Prodotti a base di carne: Riguarda i prodotti trasformati derivanti dalla carne, o ulteriori trasformazioni di questi prodotti, in modo tale che la superficie di taglio non mostri più le caratteristiche della carne fresca. In questa categoria rientrano denominazioni come bistecche, scaloppine, salsicce, burger, hamburger e anche tuorli d’uovo e albumi d’uovo, che sono riservate esclusivamente ai prodotti contenenti carne.

Prodotti a base di pollame: Analogamente alla carne di altri animali, i prodotti derivati dal pollame, così come definiti nel regolamento (UE) n. 543/2008, sono riservati esclusivamente alle parti commestibili degli animali da pollame e ai prodotti contenenti carne di pollame.

Foto copertina: PEXELS

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