Prof precaria esclusa dal concorso docenti perché le mancano due esami. Ma il Consiglio di Stato la riammette: «Non sono così necessari»


Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di una docente precaria esclusa dal concorso per l’insegnamento di Arte e Immagine nella scuola media. La motivazione ufficiale del ministero dell’Istruzione e del Merito era la mancanza di due specifici esami nel suo percorso di studi, richiesti per i laureati in Storia e Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali. Ovvero: «Grafica» e «Percezione e comunicazione visiva». La docente aveva già accumulato anni di esperienza come insegnante precaria, senza mai ricevere contestazioni sul proprio titolo di studio. Nonostante ciò, è stata esclusa dal concorso, e la decisione era stata anche confermata dal Tar del Lazio, secondo cui i requisiti integrativi erano necessari per colmare eventuali lacune della laurea rispetto alla disciplina da insegnare.
Dal Tar al Consiglio di Stato: la svolta
L’insegnante, però, non si è arresa e ha presentato ricorso in appello. A differenza del Tar, il Consiglio di Stato ha scelto di guardare oltre il rigore delle carte. I giudici, infatti, hanno svolto ciò che il ministero non aveva ritenuto necessario: un’analisi approfondita del percorso formativo complessivo della docente. E la conclusione è stata diversa, netta: «Dalla lettura dei programmi di studio – si legge nella sentenza – si evince che, anche in assenza dei due specifici esami, il corso di laurea possiede già un approccio grafico e visuale coerente con l’insegnamento della disciplina A-01».
La rigidità del ministero
La rigidità del ministero dell’Istruzione e del Merito è stata giudicata ingiustificata e irragionevole. Non si può escludere un candidato solo perché non compare una dicitura identica nel bagaglio di studi. Dietro quelle materie richieste, vi erano contenuti equivalenti a competenze già acquisite. Il Consiglio di Stato non ha solo annullato l’esclusione, ma ha anche richiamato l’amministrazione alle proprie responsabilità, sottolineando che a fronte di titoli di studio affini, lo Stato ha l’obbligo di valutare attentamente il complesso delle competenze.
Gli avvocati: «L’amministrazione doveva fare un’analisi approfondita»
Gli avvocati Santi Delia e Michele Bonetti, che hanno assistito la docente, parlano di una decisione di grande impatto: «L’amministrazione, a fronte di titoli di studio affini a quelli espressamente previsti, ha l’onere di compiere un’istruttoria approfondita, valutando se le competenze richieste dal bando siano comunque assicurate dal percorso formativo del candidato nel suo complesso». E la sentenza è chiara: la docente dovrà essere ammessa alla procedura di stabilizzazione. Un caso singolo ma che potrebbe tocca migliaia di insegnanti precari bloccati da cavilli e interpretazioni rigide della normativa.