Urlò: «Che azienda di m****». La Cassazione gli dà ragione per ingiusto licenziamento 

Il lavoratore dipendente non è tenuto a un «dovere di stima» nei confronti del proprio datore di lavoro o dell’azienda, purché non venga meno «all’osservanza dei doveri di diligenza e fedeltà»

Sembra una vicenda fantozziana, ma è accaduto davvero. La Cassazione ha dato ragione a una guardia giurata che, durante una conversazione telefonica con il centralinista dell’azienda per cui lavorava, si era abbandonata a uno sfogo dicendo: «Che azienda di m****». Le ragioni dello sfogo erano legate al fatto che l’uomo non riusciva a farsi rilasciare il Cud dall’amministrazione aziendale. 


La sentenza della Corte d’Appello

Il dipendente è stato licenziato, ma ha fatto ricorso. In secondo grado, i giudici hanno stabilito che «l’espressione utilizzata non appariva suscettibile di arrecare pregiudizio all’organizzazione aziendale». La frase dell’uomo sarebbe infatti stata «del tutto priva di attribuzioni specifiche e manifestamente disonorevoli tali da determinare il venir meno, ragionevolmente, del rapporto fiduciario o di essere lesiva del decoro dell’impresa pur avendo tale espressione usata travalicato i limiti della correttezza». 


La sentenza della Cassazione

La Cassazione ha confermato questa sentenza e l’ingiusto licenziamento, disponendo non il reintegro lavorativo, per effetto della riforma Fornero, bensì un risarcimento. Secondo la Cassazione l’azienda avrebbe dovuto controllare il contratto di categoria prima di procedere al licenziamento.

L’impresa avrebbe dovuto verificare se fosse presente l’obbligo per il dipendente di «dovere di stima» nei confronti dell’impresa o del datore di lavoro, formula non presente nel contratto dell’ex dipendente. Nei contratti dei lavoratori, di norma, è presente solo l’osservanza dei doveri di diligenza e fedeltà nei confronti dell’azienda. 

Foto copertina: Paolo Villaggio nel ruolo di Fantozzi

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