Legge elettorale: ecco perché la Consulta ha bocciato il referendum leghista

Per la Corte l’esito del referendum deve comunque garantire «una normativa (cosiddetta normativa di risulta) auto-applicativa, cioè idonea a consentire lo svolgimento immediato delle elezioni»

È stata depositata oggi, 31 gennaio, la sentenza con cui la Corte costituzionale ha bocciato lo scorso 16 gennaio il referendum sulla legge elettorale sostenuto dalla Lega con lo scopo di abrogare le norme sulla distribuzione proporzionale dei seggi e trasformare, così, il sistema in un maggioritario puro. Per la Corte è stato «alterato radicalmente il senso di una norma di delega». Il quesito referendario era stato proposto da 8 consigli regionali (di Veneto, Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Abruzzo, Basilicata e Liguria), tutti guidati dal centro-destra.


Le motivazioni della Consulta

«Il referendum ha, nell’ordinamento costituzionale italiano, una finalità meramente abrogativa: di intere leggi o di interi articoli ma anche di singole frasi e persino di singole parole», si legge in una nota della Consulta. «Da questa abrogazione, tuttavia, non può risultare un testo radicalmente diverso, estraneo e di portata normativa più ampia rispetto a quello originario».


«Se la richiesta referendaria ha a oggetto la legge elettorale di un organo costituzionale o a rilevanza costituzionale, essa, per giurisprudenza costituzionale costante – continua la Corte – deve comunque garantire che, all’esito dell’abrogazione, permanga una normativa (cosiddetta normativa di risulta) auto-applicativa, cioè idonea a consentire lo svolgimento immediato delle elezioni. Se così non fosse, l’esito del referendum potrebbe paralizzare il normale svolgimento dell’attività di questi organi».

Nel caso deciso con la sentenza in questione, oggetto della richiesta referendaria erano, in primo luogo, le due leggi elettorali del Senato e della Camera. In particolare, i promotori proponevano l’abrogazione dei riferimenti letterali ai collegi plurinominali, con lo scopo di eliminare la quota proporzionale, trasformando così il sistema elettorale in uno totalmente maggioritario a collegi uninominali.

«All’esito della richiesta abrogazione referendaria – afferma la Consulta – sarebbe stato quindi necessario rideterminare i collegi elettorali per trasformarli tutti in uninominali. A tal fine, i promotori del referendum proponevano anche la parziale abrogazione della delega conferita al Governo con la legge n. 51/2019 al diverso scopo di dare attuazione alla riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari».

«Così facendo, però, la proposta referendaria “alterava radicalmente” il senso e la portata di questa delega per renderla adattabile anche all’ipotesi di mutamento del sistema elettorale risultante dal referendum. Sarebbero stati infatti modificati tutti i “caratteri somatici” della delega originaria (oggetto, tempo, principi e criteri direttivi), al punto da dar vita a una nuova delega, potenzialmente destinata a un duplice esercizio (l’attuazione della riforma costituzionale sulla riduzione dei parlamentari e l’attuazione della legge elettorale risultante dal referendum)».

«Si sarebbe realizzata, per questo verso – conclude la Corte – un’eccessiva, e perciò inammissibile, manipolazione del testo originario della norma di delega». Per questa ragione, «assorbente rispetto a tutte le altre», la Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum.

Immagine: Ansa Il palazzo della Consulta, durante l’attesa per il pronunciamento della Corte Costituzionale sull’ammissibilità del referendum promosso dalla Lega sulla legge elettorale, Roma, 16 gennaio 2020

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