Ryanair rimborsa i biglietti con un voucher ma non potrebbe farlo. L’Enac a Open: «Deve poter scegliere il viaggiatore»

di Fabio Giuffrida

L’autorità fa sapere che sta monitorando la situazione. Sul tavolo c’è anche il possibile avvio di procedimenti sanzionatori

Deve esserci un po’ di confusione in casa Ryanair o, forse, i vertici della nota compagnia aerea irlandese non hanno ancora letto con attenzione le direttive dell’Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile). Qualche giorno fa, infatti, abbiamo provato a chiedere il rimborso in denaro per un volo programmato da Milano a Catania per il prossimo 30 novembre, non avendo alcun motivo valido per partire (dunque salute, lavoro o necessità), in base all’ultimo Dpcm anti-Coronavirus. La risposta di Ryanair è stata che, sì, è possibile avere un rimborso ma solo con un voucher. Peccato che la legge non dica questo. E sono tanti coloro che, in questi giorni, stanno inviando segnalazioni alle associazioni dei consumatori.


«Rimborsiamo solo con voucher»

Nella chat di assistenza, Ryanair risponde così alla nostra richiesta di avere un rimborso in denaro del biglietto aereo: «Se il vostro volo non è stato cancellato ma rientra nella categoria di passeggeri soggetti a restrizione imposte o introdotte per fermare il Covid sul territorio italiano, al momento potete chiedere il rimborso che verrà emesso sotto forma di voucher per i voli dal 6 novembre al 3 dicembre». E ancora: «Le informazioni fornite sono anche scritte nel nuovo Dpcm», «Il voucher è una forma di rimborso offerta dalla compagnia aerea Ryanair». Sempre nella schermata della chat appare un messaggio inequivocabile: «Se ci sta contattando in merito a una sua futura prenotazione e il suo volo programmato è confermato nonostante le restrizioni imposte dal governo, sfortunatamente in questo caso non le spetta il rimborso».


«In caso di impossibilità sopravvenuta, la scelta tra il rimborso o il voucher spetta sempre al viaggiatore e non può mai essere imposta dalla compagnia aerea» è, invece, la risposta dell’avvocato Stefano Gallotta dell’associazione dei consumatori Codici, interpellato da Open. Dello stesso avviso anche l’Enac che, qualche settimana fa, ha inviato una lettera alle compagnie aeree ribadendo che in Italia vige l’obbligo di rimborsare i passeggeri «che non possono usufruire dei biglietti aerei già acquistati, a causa delle nuove misure per il contrasto dell’emergenza da Covid-19, disposte dal governo con il Dpcm del 3 novembre». Provvedimento nel quale sono state «introdotte restrizioni che limitano la circolazione delle persone fisiche da e per alcune regioni italiane, situate nelle zone rosse e arancioni». Open ha contattato direttamente l’Enac per chiedere un chiarimento. Ecco quello che ha scoperto.

L’Enac a Open: «Bisogna rimborsare i biglietti aerei»

Cosa si intende per “obbligo di rimborso del biglietto”? Rimborso in denaro o anche voucher?

«Con le modifiche apportate all’art 88-bis dall’art. 182, co. 3 bis della legge n. 77 del 17 luglio 2020, recante “Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico”, è previsto che le compagnie aeree che, per motivi di emergenza sanitaria connessi al Covid-19, abbiano cancellato voli nel periodo 11 marzo – 30 settembre 2020 e abbiano operato il recesso dal contratto di volo entro il 31 luglio, possono restituire l’importo del biglietto attraverso voucher, senza che sia richiesta alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. Per le cancellazioni ovvero per le rinunce previste dall’art. 88-bis effettuate dopo il 31 luglio, il passeggero – così come previsto dal Reg.(CE) 261/2004 – ha la facoltà di scegliere tra il rimborso mediante voucher e quello mediante somma di denaro».

Cosa ha chiesto l’Enac ai vettori?

«Enac, in qualità di autorità italiana di vigilanza e controllo nel settore del trasporto aereo, ha richiamato i vettori al rispetto dei diritti dei passeggeri che, a causa delle nuove misure disposte dal governo per il contenimento dell’emergenza Covid-19 (restrizioni alla circolazione delle persone fisiche da e per le zone rosse e arancioni), non possono usufruire dei biglietti aerei già acquistati. Si fa riferimento in particolare al rimborso previsto dall’art. 88-bis del D.L. 17/03/2020 e successive modifiche, ai sensi del quale i vettori, nei casi previsti, dovranno rimborsare il corrispettivo versato per il titolo di viaggio o emettere un voucher di pari importo».

Adesso, concretamente, come vi state muovendo?

«Stiamo monitorando la situazione e intervenendo con l’eventuale avvio di procedimenti sanzionatori nei confronti dei vettori in caso di accertata violazione del Regolamento (CE) 261/2004, anche a seguito delle segnalazioni pervenute dai passeggeri».

Foto in copertina: EPA/ANDY RAIN

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