Ex Ilva, il Consiglio di Stato annulla l’ordinanza del sindaco: «Non c’è pericolo per la salute»

I giudici non hanno riscontrato un pericolo ulteriore rispetto a quello collegato allo svolgimento dell’attività industriale

Ribaltata l’ordinanza con cui il sindaco di Taranto aveva chiuso sei reparti dell’acciaieria dell’ex Ilva per il rischi legati alla saluta della popolazione. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato da Arcelor Mittal, annullando cosi la chiusura con la motivazione che il potere di ordinanza d’urgenza è stato esercitato dal sindaco in assenza dei presupposti di leggi. Secondo Palazzo Spada, non sono emersi «fatti, tali da evidenziare e provare adeguatamente che il pericolo di reiterazione degli eventi emissivi fosse talmente imminente da giustificare l’ordinanza contingibile e urgente, oppure che il pericolo paventato comportasse un aggravamento della situazione sanitaria nella città di Taranto, tale da indurre ad anticipare la tempistica prefissata per la realizzazione delle migliorie» dell’impianto. Nello specifico, lo scorso febbraio, il sindaco di Taranto aveva ordinato ad Arcelor Mittal e Ilva Spa, di individuare entro 60 giorni gli impianti interessati da emissioni inquinanti e rimuoverne le eventuali criticità, e qualora ciò non fosse avvenuto di procedere nei 60 giorni successivi alla «sospensione/fermata» delle attività dello stabilimento.


La sentenza del Consiglio di Stato sull’ex Ilva

Il Consiglio di Stato pertanto pur senza negare la grave situazione ambientale e sanitaria da tempo esistente nella città di Taranto, già al centro di vicende giudiziarie penali e di una sentenza di condanna dell’Italia da parte della Corte Europea dei Diritti Umani (relativa però alla precedente gestione dello stabilimento, rispetto alla quale le misure intraprese negli ultimi anni hanno segnato “una linea di discontinuità”), ha concluso che «nella specie il potere di ordinanza abbia finito per sovrapporsi alle modalità con le quali, ordinariamente, si gestiscono e si fronteggiano le situazioni di inquinamento ambientale e di rischio sanitario, per quegli stabilimenti produttivi abilitati dall’A.I.A.», non essendosi evidenziato un pericolo “ulteriore” rispetto a quello ordinariamente collegato allo svolgimento dell’attività industriale.


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