Scompare la “vigile attesa” nel nuovo protocollo per i pazienti Covid a domicilio. Ma non come pensano i critici

Il Ministero ha rimosso la dicitura, che comunque non significava abbandonare il paziente al suo destino, come hanno falsamente narrato in molti

Il protocollo per la gestione domiciliare dei pazienti Covid-19, oggetto di contestazioni e di disinformazione da parte di alcuni gruppi di medici nel corso della pandemia, è stato aggiornato. La nuova versione, pubblicata il 10 febbraio 2022, riporta la novità dei farmaci antivirali di recente approvazione, così come vengono confermati i monoclonali già presenti nella scorsa circolare dell’aprile 2021 (citati ben 12 volte). L’altra notizia, non facilmente riscontrata nonostante l’attenzione rivolta alla sentenza del Tar contro il protocollo erroneamente denominato “Tachipirina e vigile attesa” poi sospesa dal Consiglio di Stato, è la rimozione della dicitura “vigile attesa” nelle raccomandazioni. Attenzione! Non si tratta affatto di una “vittoria” dei contestatori del protocollo, in quanto è rimasto ciò che fin dall’inizio veniva volutamente ignorato, ossia il significato di “vigile attesa” che avevamo spiegato in più occasioni a partire da un articolo di giugno 2021 della sezione di Open Fact-checking: non significava affatto abbandonare il paziente al suo destino senza far nulla, come hanno falsamente narrato in molti, ma monitorare costantemente i suoi parametri per valutare la somministrazione di farmaci.


Il costante monitoraggio

Vediamo cosa cambia con la nuova circolare confrontandola con la precedente:


PRIMA: «vigile attesa (intesa come costante monitoraggio dei parametri vitali e delle condizioni cliniche del paziente);»

DOPO: «costante e accurato monitoraggio dei parametri vitali e delle condizioni cliniche del paziente […]»

Al primo punto delle raccomandazioni, quello che inizialmente era citata la dicitura “vigile attesa”, è stato assorbito il secondo (in grassetto sotto riportato) con ulteriori specifiche:

DOPO: costante e accurato monitoraggio dei parametri vitali e delle condizioni cliniche del paziente, inclusa la misurazione periodica della saturazione dell’ossigeno tramite pulsossimetria (si raccomanda di considerare come valore soglia di sicurezza per un paziente COVID-19 domiciliato il 92% di saturazione dell’ossigeno (SpO2) in aria ambiente);

Un costante e accurato monitoraggio, questo è sempre stato il reale significato della cosiddetta “vigile attesa”.

Paracetamolo e FANS

Nell’elenco delle raccomandazioni per il trattamento dei sintomi non c’era soltanto il paracetamolo (principio attivo della Tachipirina), ma anche i FANS. Per questi ultimi viene riportata la dicitura completa «farmaci antinfiammatori non steroidei», evitando ogni scusa della loro presunta assenza, ma soprattutto un avvertimento:

Si ricorda che paracetamolo e farmaci antinfiammatori non steroidei hanno meccanismi d’azione differenti e, alle dosi correntemente impiegate, il primo non ha proprietà antinfiammatorie, ma, al contrario, è di utilità per il suo effetto antipiretico e analgesico.

Eparina

Ulteriori precisazioni vengono fornite in merito all’utilizzo dell’eparina, presente anche nella precedente circolare a ben determinate condizioni:

PRIMA: «non utilizzare eparina. L’uso di tale farmaco è indicato solo nei soggetti immobilizzati per l’infezione in atto;»

DOPO: «non utilizzare routinariamente eparina. L’uso di eparine a basso peso molecolare (EBPM) è indicato solo nei soggetti allettati o con ridotta mobilità a dosi profilattiche allo scopo di prevenire il tromboembolismo venoso, in assenza di controindicazioni;»

Quel «routinariamente» non risulta inserito a caso. Secondo alcuni “protocolli” ideati da alcuni medici, l’eparina veniva prescritta nonostante non vi fossero le indicazioni citate nelle raccomandazioni ministeriali.

Le prestazioni in Telemedicina

Nel capitolo relativo alla Telemedicina vengono aggiunte delle precisazioni (sotto in grassetto):

Per la descrizione puntuale delle diverse prestazioni si rimanda alle “Indicazioni nazionali per l’erogazione di prestazioni in telemedicina” redatte dal Ministero della Salute ed approvate con l’accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 17 dicembre 2020 ed alle “Indicazioni nazionali per l’erogazione di prestazioni e servizi di teleriabilitazione da parte delle professioni sanitarie” redatte dal Ministero della Salute ed approvate con l’accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 18 novembre 2021.

Antibiotici

Viene posto un doveroso chiarimento, viste le interpretazioni riguardo l’uso degli antibiotici da parte dei sostenitori di alcuni “protocolli” personalizzati di alcuni medici. Questi, come ogni laureato in medicina dovrebbe sapere, sono farmaci utili contro i batteri e non contro i virus, come specifica doverosamente la nuova circolare, riportando anche i risultati inconcludenti degli studi scientifici effettuati nel corso dell’ultimo anno (in grassetto le modifiche e le aggiunte):

L’utilizzo di antibiotici non è raccomandato per il trattamento dell’infezione da SARS-CoV-2.

Recenti studi clinici randomizzati ben condotti (che nella maggior parte dei casi valutavano l’efficacia dell’azitromicina) hanno dimostrato che l’utilizzo di un antibiotico, da solo o associato ad altri farmaci, con particolare riferimento all’idrossiclorochina, non modifica il decorso clinico della malattia.

L’uso di un antibiotico può essere considerato solo quando si sospetta la presenza di una sovrapposizione batterica, in rapporto al quadro clinico generale del paziente.

Una nuova circolare che, di fatto, viene aggiornata con l’arrivo dei farmaci antivirali, con la rimozione di alcune citazioni abusate e alcune precisazioni all’interno delle raccomandazioni da tanto contestate da alcuni gruppi di medici che affermavano di non essere autorizzati ad utilizzare l’idrossiclorochina, ben sapendo che lo potevano fare in quanto chiedevano il consenso informato ai pazienti.

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