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Via l’assegno per studi dal papà alla figlia di 36 anni, il giudice conferma: «Troppo fuoricorso all’università, la depressione non c’entra»

01 Luglio 2022 - 17:35 Redazione
La donna si era iscritta a Medicina nel 2006. Da allora ha ricevuto anche una casa dal padre, nell'attesa che si laureasse in tempi ragionevoli. Ma gli anni sono passati e l'uomo, ormai in pensione, ha detto basta

Quella di medicina – si sa – è una facoltà che richiede tempo. Ma dopo 18 anni, il padre ha deciso che era il momento di non versare più alla figlia l’assegno di 300 euro al mese che percepiva da quando i due genitori si erano separati. La giudice della prima sezione civile del Tribunale di Napoli Carla Hubler, riporta il Corriere del Mezzogiorno, ha stabilito che la decisione del pensionato di Portici è legittima, e con un’ordinanza ha sospeso l’assegno di mantenimento alla figlia 36enne, iscritta all’università dal 2006. «Tenuto conto dell’età della figlia, del tempo trascorso dall’iscrizione all’università, dal tenore della documentazione sul percorso degli studi» viene «sospeso l’assegno in ragione del principio di auto responsabilità», ha spiegato la giudice.

I documenti contraffatti

La donna, al suo 18esimo anno di corso, ha giustificato i tempi spiegando di soffrire di depressione, ma la giudice ha sottolineato che «è già trascorso quantomeno il doppio del tempo previsto per il corso di laurea». La figlia, a cui il padre ha anche donato un appartamento del valore di circa 300 mila euro, si è prodigata per non vedersi scippato il sussidio, presentando il suo libretto universitario a processo, assieme a una lettera dai toni ottimistici che lei sostiene provenire dalla segreteria dell’università. L’autenticità di entrambe le prove, però, sono state contestate dagli avvocati del padre, Ciro Renino ed Emanuela Speciale. La decisone della giudice «restituisce un po’ di serenità economica al padre» ha dichiarato l’avvocato Renino, che ha anche fatto notare come il contenzioso non avesse ragione di esistere nell’ambito della causa di divorzio in atto, poiché i due ex coniugi «non hanno motivi di contrasto».

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