Rateizzazioni, decadenza, riscossioni: come funzionano le nuove regole delle cartelle esattoriali

I modelli pubblicati dall’Agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) raddoppiano la soglia per i debiti da pagare al fisco in maniera «semplificata» e ammorbidiscono le norme sulle rate

Agevolazioni per i prestiti concessi dallo Stato e maggiore tolleranza nei confronti dei debitori. La legge di conversione del Dl Aiuti interviene sulle cartelle esattoriali, introducendo alcune novità. I modelli pubblicati dall’Agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) raddoppiano la soglia per i debiti da pagare al fisco in maniera «semplificata» e ammorbidiscono le norme riguardo la decadenza dalla rateazione, che dipenderà da 8 rate non pagate anziché da 5. La possibilità di compensare i crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione con i debiti iscritti a ruolo diventa inoltre permanente. Nel dettaglio, ecco le innovazioni introdotte dalla legge 91/2022.


Le nuove norme nel Dl Aiuti

Sarà possibile ottenere una rateizzazione ordinaria fino a 6 anni (72 rate), in modo automatico e con una domanda semplice, fino a una soglia di debito pari a 120 mila euro. Al di sotto di questa somma, non sarà necessario dover documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Il tetto era precedente fissato a 60 mila euro. Potranno godere di questo balzo in avanti le domande di dilazione presentate a partire dal 16 luglio 2022. La nuova soglia di debito inoltre, secondo quanto previsto dal provvedimento, sarà riferita a ogni singola istanza di rateizzazione.


I modelli per fare richiesta sono disponibili sul sito dell’Agenzia dell’entrate. A breve sarà possibile chiedere la dilazione semplificata fino a 120 mila euro direttamente online, accendendo con le credenziali Spid, Cie e Cns al servizio “Rateizza adesso”, disponibile nell’area riservata del portale di Agenzia delle entrate-Riscossione. Il servizio consente di presentare, in completa autonomia, la richiesta di dilazione ricevendo in automatico via email un piano di pagamenti fino a 72 rate, senza la necessità di allegare ulteriore documentazione.

Decadenza solo dopo 8 rate «mancate»

Cambiano anche i termini di decadenza dai piani di rateizzazione accordati. Se prima infatti quest’ultima veniva determinata dal mancato pagamento di 5 rate, adesso il numero cresce a 8, anche non consecutive. La decadenza comporta che il debito non possa venire nuovamente dilazionato. Non preclude, tuttavia, la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento per altre cartelle o avvisi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

Il calendario delle riscossioni

Anche in questo caso, l’innovazione interessa le richieste di rateizzazione presentate a partire dal 16 luglio 2022. Per i piani di dilazioni avviati precedentemente le scadenze sono variabili, a causa delle varie disposizioni normative intervenute durante il periodo di emergenza sanitaria, che dall’8 marzo 2020 ha sospeso l’attività di riscossione. Nel dettaglio:

  • Per i piani di dilazione in corso all’8 marzo 2020, il numero di rate che determinano la decadenza dal beneficio in caso di mancato pagamento è stato esteso a 18. Con un’eccezione per i soggetti con residenza, sede legale o operativa nei comuni della «zona rossa», per i quali la sospensione decorre a partire dal 21 febbraio 2020
  • Per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e relative a istanze presentate fino al 31 dicembre 2021, il numero di rate non pagate che determina la decadenza diminuisce a 10
  • Per le rateizzazioni richieste a partire dal 1° gennaio 2022, infine, fino al 15 luglio 2022, la decadenza si verifica dopo il mancato pagamento di 5 rate

La compensazione crediti Pa/Cartelle

Sarà possibile in maniera definitiva compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. Non sarà più necessario, a questo proposito, il rinnovo annuale della misura. La Legge n. 91/2022, inoltre, estende la possibilità di compensazione anche ai crediti derivanti da prestazioni professionali. Queste disposizioni si applicano ai carichi affidati all’agente di riscossione dopo il 30 settembre 2013 ed entro il secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.

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