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Elezioni, esclusa ovunque la lista di Cappato. La Lombardia lascia fuori anche Forza Nuova

29 Agosto 2022 - 12:22 Redazione
A Referendum e Democrazia sono state contestate le firme digitali. In tutto sono 6 le liste rifiutate

L’Ufficio elettorale della Cassazione ha confermato l’esclusione, decisa nei giorni scorsi dai giudici della Corte d’Appello milanese, della lista per il Senato presentate in Lombardia per le elezioni del 25 settembre da Forza Nuova. Per quanto riguarda Referendum e Democrazia di Marco Cappato, le firme raccolte e consegnate per la prima volta in modalità digitale all’interno di una chiavetta Usb sono state respinte «Esclusione prevista», ha commentato Cappato, «ricorreremo al giudice ordinario». Per Forza Nuova, invece, il problema è stata la non raccolta di firme. Il movimento di estrema destra aveva sostenuto la non necessità di presentare firme in quanto «collegato a un componente del Parlamento». La persona citata da Fn però non si è rivelata un parlamentare di un seggio italiano ma di un eurodeputato greco di Alba Dorata. In tutto, la Corte ha deciso per l’esclusione di sei liste che avevano fatto ricorso dopo le bocciature degli Uffici elettorali della Corte d’Appello milanese: oltre a quella di Cappato e Forza Nuova, nell’elenco delle escluse ci sono i Gilet Arancioni, il Movimento Animalista, il Partito Comunista Italiano, Destre Unite e Alternativa per l’Italia-No Green pass.

La reazione di Cappato

Pronta la reazione di Cappato: «Nel momento in cui si dovrebbe facilitare la partecipazione popolare alla vita politica del Paese si sono interpretate restrittivamente norme datate senza tenere di conto del progressivo ampliamento dell’uso della sottoscrizione digitale», ha detto facendo riferimento anche al «precedente milione di firme online raccolte l’estate scorsa a sostegno dei referendum eutanasia e cannabis», in quel caso ritenute valide dalla Cassazione. Nel caso di Referendum e Democrazia, l’Ufficio elettorale per la Camera della Corte d’Appello di Milano aveva tecnicamente dichiarato l’invalidità della lista perché, a prescindere dalla modalità digitale di raccolta, le firme erano state presentate oltre il termine di scadenza. Nei provvedimenti di conferma la Cassazione ha ora ribadito che il deposito delle firme digitali e non cartacee «non è previsto nelle normative».

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