I sindacati del settore ferroviario hanno indetto uno sciopero «d’urgenza» per domani, giovedì 30 novembre, dopo l’incidente ferroviario occorso ieri sera in Calabria che ha causato la morte di due persone. Lo sciopero durerà 8 ore, dalle 9 alle 17 di giovedì. Sono chiamati ad aderire i lavoratori di tutto il Gruppo Fs e di tutte le imprese ferroviarie «per denunciare, in attesa che la magistratura faccia piena luce sull’accaduto, la fragilità di un sistema infrastrutturale dimostratosi nuovamente inadeguato per utenza e lavoratori». Lo scrivono i sindacati che hanno promosso l’agitazione: Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa trasporti e Fast Confsal. Nello scontro tra un camion e un treno di pendolari ad un passaggio a livello, ieri a Corigliano-Rossano (Cosenza), sono morte due persone: la capotreno Maria Pansini e l’autista del mezzo pesante, Said Hannaoui. A scioperare per chiedere maggiore sicurezza delle procedure e sul lavoro potrebbero quindi essere i lavoratori tanto del Gruppo Fs – con possibili ripercussioni anche sui treni a lunga percorrenza di Trenitalia – quanto di altri vettori, come Italo. Al momento le due aziende non hanno rilasciato dichiarazioni o informative in proposito.
Le motivazioni dello sciopero
«Da anni denunciamo la pericolosità dei passaggi a livello in tutti i livelli di confronto, chiedendone la soppressione totale. Eppure, nonostante l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria abbia evidenziato il numero di incidenti e di vittime determinati da incidenti analoghi a quello odierno, i passaggi a livello in Italia sono ancora migliaia», denunciano nell’annunciare la mobilitazione i sindacati di settore. Che affondano: «Le Istituzioni ed Rfi non si preoccupano di innalzare gli standard di sicurezza sull’infrastruttura ferroviaria, in un continuo rimpallo di responsabilità decisionali ed economiche e c’è addirittura chi progetta la privatizzazione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ma intanto le lavoratrici ed i lavoratori muoiono». Lo sciopero ha potuto essere indetto con così breve preavviso, ricordano i sindacati stessi, in forza di quanto prevede l’articolo 2 comma 7 della legge di riferimento, la 146/90, secondo cui le disposizioni in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale o – come in questo caso – «di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori».
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