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Codice della Strada e droghe, cosa cambia con la nuova circolare: i test su strada e lo screening tossicologico sul cavo orale

codice della strada droghe farmaci test salivare screening tossicologico
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Il collegamento necessario tra guida e assunzione di sostanze stupefacenti. Il caso dei farmaci. E il principio che rimane inalterato. Il controllo del cavo orale e del sangue attraverso i test. Da eseguire secondo le linee guida forensi

Codice della strada e droghe, si cambia. Anzi no. Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ieri ha smentito novità sulla tolleranza zero per chi guida sotto effetto di sostanze stupefacenti. Eppure il ministero dell’Interno e quello della Salute l’11 aprile scorso hanno inviato una circolare alle prefetture. Nella quale precisano che il periodo di assunzione deve essere «prossimo» a quello in cui ci si mette alla guida. Correggendo quella della legge: «Diversamente dalla precedente formulazione» ora ci deve essere un collegamento tra le due cose. In modo che la droga «produca ancora i suoi effetti nell’organismo durante la guida». Come? «Esclusivamente attraverso analisi di campioni ematici o di fluido del cavo orale del conducente». Ma chi può fare i test su strada? E come avvengono?

La circolare

Con ordine. Secondo il Mit il principio rimane inalterato. Si punisce chi si mette al volante dopo aver fatto uso di droghe. Superando il concetto di «stato di alterazione». Conta solo se la sostanza è attiva nell’organsmo. Ma va dimostrato che il principio attivo era presente nel sangue o nel cavo orale durante il controllo. Attraverso i test salivari e del sangue. Eseguiti secondo le linee guida forensi del 2022. Ovvero in condizioni controllate, in una custodia criocontenuta a 4 gradi e doppio campione. Per eventuali controanalisi. Per questo ci sarà una finestra di dieci giorni in cui la patente sarà eventualmente sospesa in via cautelativa. Ma potrebbero rimanere problemi e contenziosi sulla correttezza della formazione della prova. Mentre la polizia dovrà spendere molti soldi per gli strumenti dei controlli e per la formazione degli agenti.

L’articolo 187

E poi c’è la Corte Costituzionale sull’articolo 187 del nuovo Codice della Strada. C’è una questione sollevata alla Consulta dal tribunale di Pordenone sulla quale i giudici dovranno esprimersi. Così come sulla questione della cura con farmaci che contengono sostanze psicotrope. Intanto però chi viene dichiarato positivo in caso di omicidio stradale rischia fino a 18 anni di carcere. Nel 2024 le forze dell’ordine hanno fermato 1.191 guidatori sotto l’effetto di droghe. 13.310 sono i sanzionati per guida in stato di ebbrezza.

La circolare

Ma quali novità introduce la circolare? Nel documento ripreso oggi da La Stampa i ministeri spiegano che la locuzione «dopo aver assunto» (droghe, ndr) sottintende che ci sia uno «stretto collegamento tra l’assunzione della sostanza e la guida del veicolo». Così come una correlazione temporale tra l’assunzione e la guida che si concretizza in una perdurante influenza della sostanza stupefacente o psicotropa in grado di esercitare effetti negativi sull’abilità di guida». Per dimostrarla, sempre secondo la circolare, «occorre provare che la sostanza sia stata assunta in un periodo di tempo prossimo ala guida del veicolo, tale da far presumere che produca ancora i suoi effetti nell’organismo durante la guida». Come? «Esclusivamente attraverso analisi di campioni ematici o di fluido del cavo orale del conducente».

I test su strada

E quindi i test possono essere svolti o dalle forze dell’ordine su strada o dai medici in ospedale. Il primo esame è lo «screening tossicologico, da eseguirsi sul fluido del cavo orale». Se il conducente risulta positivo, «deve essere adeguatamente informato sulle modalità della procedura di controllo». Ovvero: un altro prelievo «utilizzando due tamponcini posizionati contemporaneamente nella cavità orale, a contatto con la mucosa». A quel punto i campioni vengono sigillati in provette integre. Che finiscono al laboratorio di tossicologia forense per la validazione dei risultati. Attraverso una «metodica cromatografica accoppiata alla spettrometria di massa».

Chi prende farmaci

Il rischio positività si attenua anche per chi è in cura con farmaci. Ma il fermato deve mettere a verbale «i farmaci eventualmente dichiarati dal soggetto o riportati nella certificazione medica eventualmente esibita, attestante una terapia farmacologica». Allo scopo di «contribuire a una completa valutazione e interpretazione degli accertamenti tossicologici». Infine, se dopo l’incidente il guidatore è incosciente la richiesta di prelievo va al personale sanitario. Che non può rifiutarsi di effettuare il test, visto che il medico o il paramedico «nominato ausiliario di polizia giudiziaria e non può rifiutarsi di effettuare gli accertamenti richiesti». Anzi. Deve attribuire «alta priorità alle operazioni di accertamento richieste, compatibilmente con la funzionalità del servizio di emergenza della propria struttura».

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