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41 bis, via libera all’incontro del boss con una donna se è nata una relazione: «Rientra nel diritto all’affettività»

15 Luglio 2025 - 16:46 Alessandra Mancini
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A stabilirlo è la Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso del ministero della Giustizia contro la decisione del tribunale di sorveglianza favorevole alla richiesta avanzata da Davide Emanuello, esponente di Cosa Nostra, detenuto nel carcere di Sassari

Il colloquio visivo tra un detenuto al 41 bis e una donna con cui ha stabilito una relazione epistolare durante gli anni in carcere non può essere vietato. A stabilirlo è la Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso del ministero della Giustizia contro la decisione del tribunale di sorveglianza favorevole alla richiesta avanzata da Davide Emanuello, esponente di Cosa Nostra, detenuto nel carcere di Sassari, a Bancali. Secondo i suoi legali, Valerio Vianello Accorretti e Lisa Vaira, durante la detenzione il boss ha intrapreso un intenso rapporto epistolare con una donna, durato circa 17 anni, e sfociato in una relazione sentimentale. Da qui la richiesta, accolta in primo grado, di incontrarla per un colloquio visivo. 

«Rientra nel diritto all’affettività»

Per la Suprema Corte, il diritto all’affettività va riconosciuto anche ai detenuti sottoposti al regime di massima sicurezza. I giudici hanno sottolineato che simili richieste, seppur eccezionali, rientrano tra i diritti soggettivi del detenuto e che eventuali dinieghi devono essere adeguatamente motivati, sulla base di un bilanciamento tra le esigenze affettive e quelle di sicurezza pubblica. Solo in presenza di rischi concreti per la sicurezza, infatti, è possibile limitarle. 

Nel caso specifico, i giudici hanno rilevato che la donna non risulta coinvolta in ambienti mafiosi e che né il suo unico precedente penale né il suo impegno a favore dei detenuti – testimoniato anche dalla corrispondenza con un altro recluso al 41 bis – rappresentano elementi tali da giustificare un rifiuto. Una valutazione condivisa anche dalla Direzione distrettuale antimafia e supportata dall’analisi dello scambio di lettere tra i due. La sentenza riconosce dunque a Emanuello il diritto a ottenere il colloquio visivo con la sua compagna, affermando la legittimità della sua richiesta e segnando, di fatto, un precedente che apre a nuove letture sul tema delle relazioni affettive anche all’interno del rigido regime del 41 bis.

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