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La Cassazione: si può sgomberare un immobile anche se c’è un bambino o un disabile

15 Settembre 2025 - 07:56 Alessandro D’Amato
corte di cassazione padri separati assegno mantenimento
corte di cassazione padri separati assegno mantenimento
I giudici e la storia di una fabbrica da sgomberare a Firenze

Si può sfrattare una famiglia anche se c’è un minore. La presenza di bambini o di soggetti fragili non può essere un limite all’esecutività dello sgombero di un immobile occupato. Lo ha deciso la Corte di Cassazione giudicando il caso di un capannone occupato da circa 30 persone ha dovuto attendere cinque anni. E dovrà essere risarcita di 180 mila euro. La storia riguarda una ex fabbrica di circa 700 metri quadrati a Firenze. Il Messaggero fa sapere che ad agosto 2018 veniva disposta la liberazione dell’immobile, ma gli occupanti non acconsentivano.

Lo sgombero e il risarcimento

La Corte d’Appello di Firenze aveva fissato al 19 marzo 2015 la data di esecuzione. Che però è stata rinviata per la presenza di manifestanti ma anche di minori e disabili. Ad aprile 2018 gli occupanti hanno lasciato la struttura perché il comune aveva trovato per loro nuovi alloggi. Cinque anni di ritardi che hanno pregiudicato la possibilità della proprietaria di guadagnare con l’immobile. La prima sentenza condannava i ministeri a risarcire 238 mila euro. Poi l’Appello e la fissazione a 183 mila euro del risarcimento.

La sentenza

Nel caso delle occupazioni abusive «va cercato lo strumento per ricondurre in ogni singolo caso la riaffermazione della legalità violata in un ambito di ragionevolezza, che tenga conto di tutti gli aspetti sottesi al fenomeno (quindi anche la protezione dei soggetti deboli coinvolti nell’occupazione, ndr)», spiegano i giudici. Il tutto «senza perdere di vista» il fatto che dopo l’emissione di un provvedimento di sgombero «la pubblica amministrazione è tenuta ad eseguirlo, con le modalità più appropriate al caso di specie ma comunque idonee a garantirne l’attuazione in tempi ragionevoli».

L’obbligo

Infine, secondo gli Ermellini, c’è’obbligo delle autorità «di dare incondizionata attuazione ai provvedimenti giudiziari è stato affermato anche dalla nostra Corte costituzionale e dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo», Di qui la conferma della sentenza di secondo grado: «Non può ritenersi possibile che gli organi esecutivi operino una previa ponderazione e/o bilanciamento dei diversi interessi in gioco, neppure quando gli stessi riguardino persone prive di una abitazione». Perché «non può farsi pesare su un soggetto che sia proprietario di un immobile – e quindi abbia la facoltà giuridica di detenerlo e sfruttarlo anche economicamente – la sussistenza di problematiche sociali, sicuramente gravi e delicate, connesse con l’emergenza abitativa, la cui soluzione è demandata agli organi dello Stato a cui i cittadini contribuiscono a livello di tassazione e sistema fiscale».

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