La Cassazione e l’alcoltest: «Tra due rilevazioni è valida quella più favorevole all’automobilista»


La Corte di Cassazione dice che su due test alcolemici con esiti differenti per la guida in stato di ebbrezza bisogna considerare il risultato con valori più bassi. Ovvero quelli più favorevoli all’automobilista. La decisione del Palazzaccio arriva in un caso da Reggio Calabria. La Corte d’Appello aveva confermato una sentenza di primo grado condannando un automobilista e disponendo la revoca della patente. Al primo test l’uomo aveva avuto un tasso alcolemico di 1,56. Nella seconda misurazione il livello era 1,32. La prima verifica avrebbe fatto scattare le sanzioni penali massime. La seconda invece avrebbe comportato soltanto il ritiro del permesso di guida.
La patente e l’alcoltest
L’automobilista, racconta oggi Il Messaggero, è stato condannato sia in primo che in secondo grado. La Corte di Cassazione gli ha dato ragione. Perché il presupposto della sentenza impugnata è sbagliato. Si legge nella decisione: «È errato l’assunto contenuto nella sentenza impugnata secondo cui, sul presupposto che possano essere diverse le variabili che influenzano l’assorbimento e lo smaltimento dell’alcool nell’organismo, deve essere considerato, quale tasso alcolemico rilevante, quello rilevato dalla prima (pari ad 1,56) delle due misurazioni effettuate». Nella prima misurazione l’automobilista era probabilmente nella fase di assorbimento dell’alcol.
Il codice della strada
Mentre il codice della strada «prevede due misure “concordanti” del tasso alcolemico in un breve periodo, al fine di assicurare che l’esito della rilevazione risulti affidabile». Considerato anche che l’indagine «viene compiuta attraverso uno strumento tecnico». E svolge «un ruolo di garanzia, essendo intesa ad evitare che errori dell’apparato, o fisiologiche oscillazioni nell’esito della procedura di misurazione possano erroneamente condurre all’affermazione di responsabilità».
E i giudici concludono: «Nel caso in cui le due rilevazioni indichino tassi alcolemici diversi, come previsto nella fattispecie, deve prendersi a base del giudizio quella che mostra il tasso più basso, in ossequio al principio del favor rei. L’ipotesi di reato contestata all’imputato sussiste quando il tasso alcolemico rilevato alla seconda misurazione risulti superiore al limite previsto dalla legge, non potendo trovare applicazione la revoca della patente di guida qualora il valore della seconda misurazione sia inferiore alla soglia stabilita».
La seconda misurazione
E quindi: «La valutazione deve necessariamente fondarsi sul risultato della seconda misurazione quando questa presenti un valore inferiore rispetto alla prima, non essendo consentito disporre la revoca della patente sulla base del primo valore più elevato, dovendo prevalere il criterio di favore verso l’imputato nell’interpretazione della normativa tecnica di rilevazione del tasso alcolemico».