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Occhi lucidi, naso arrossato e scarsa attenzione: «Chi rifiuta un test antidroga commette un reato»

03 Ottobre 2025 - 07:59 Alba Romano
test antidroga rifiuto reato cassazione 1
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La sentenza della Cassazione: viola il comma 8 dell'articolo 187 del codice della strada

Chi rifiuta un test antidroga commette un reato. Più precisamente, viola il comma 8 dell’articolo 187 del codice della strada. Lo stabilisce la Cassazione nella sentenza depositata lo scorso 26 settembre dai giudici della quarta sezione penale. In esame c’era il caso di un automobilista siciliano che si era rifiutato di eseguire il test. Per questo è stato denunciato e poi condannato dal tribunale. Sentenza confermata dalla Corte di appello di Palermo il 26 settembre 2024. E approvata dagli ermellini del Palazzaccio.

La Cassazione e il test antidroga

Il Messaggero racconta che secondo i giudici «la motivazione della Corte d’appello appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto. E, pertanto, immune da vizi di legittimità». L’imputato aveva obiettato che «non sarebbe stato invitato a sottoporsi ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove. Tanto che non è configurabile un suo rifiuto a sottoporvisi». Ma aveva occhi lucidi, mucose nasali arrossate e scarsa attenzione. «Non risulterebbe provato l’elemento soggettivo del reato – è specificato nel ricorso presentato dai difensori – perché nessun accertamento veniva eseguito sulla sigaretta rinvenuta nella disponibilità dell’imputato, né alcun elemento concreto conduceva a ritenere che lo stato sintomatico fosse generato dall’uso di stupefacenti».

Le motivazione

Secondo la Cassazione invece l’istruttoria di primo grado «ha consentito di accertare che questi (l’automobilista, ndr) presentava sintomi tali da far sospettare l’assunzione di sostanze stupefacenti, ovvero arrossamento delle mucose nasali, mancanza di attenzione, occhi lucidi. Segni che inducevano il sospetto di una possibile assunzione di stupefacenti la quale legittimava l’invito all’imputato a sottoporsi all’accertamento sanitario mediante il prelievo di liquidi biologici presso una struttura sanitaria accreditata, invito al quale l’imputato opponeva netto rifiuto».

L’etilometro

Stesso ragionamento per chi rifiuta l’etilometro. Il trattamento sanzionatorio prevede l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro, l’arresto da 6 mesi a un anno. A differenza della guida in stato di ebbrezza alcolica, non è consentito l’accertamento di guida sotto l’influenza di stupefacenti basandosi solo su rilievi sintomatici: stato di euforia, depressione, delirio, eccessiva loquacità, pupille dilatate, anomala sudorazione, occhi lucidi. Ma agli organi di polizia è lasciata la valutazione delle circostanze che possono consigliare l’accompagnamento del conducente presso strutture sanitarie per verificare lo stato di alterazione.

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