In malattia mangia alla mensa dell’ospedale e arbitra: «Sospesa senza stipendio». Ma il tribunale le dà ragione

Era stata sospesa nel 2024 per sei mesi e senza stipendio dall’ospedale di Parma, dove lavorava nell’area amministrativa. Un provvedimento disciplinare scattato dopo essere stata sorpresa a mangiare alla mensa del nosocomio e ad arbitrare alcune partite di pallavolo durante il periodo di malattia per un infortunio alle gambe. Nei giorni scorsi, però, il tribunale della città emiliana – come riporta il Corriere di Bologna – ha stabilito che dovrà recuperare tutti gli stipendi non percepiti, e ha ridotto la sospensione dal servizio, inizialmente non retribuita, a soli dieci giorni.
La decisione dei giudici
Nel corso del procedimento, avviato dopo il ricorso della dipendente, è emerso che la donna aveva effettivamente usufruito della mensa ospedaliera sette volte. Ma il danno reale, secondo i calcoli del giudice, era di circa 40 euro, avendo pranzato in giorni in cui non doveva trovarsi al lavoro per malattia. Mentre le partite di pallavolo che aveva effettivamente arbitrato sono state considerate compatibili con il suo stato, trattandosi di attività seguite da seduta. Per il tribunale di Parma, al massimo, si poteva ipotizzare un lieve rallentamento della guarigione, ma nulla di più. Le violazioni, quindi, ci sono state, ma erano di lieve entità e non tali da giustificare una sospensione così prolungata dello stipendio.
Il giudice dà ragione alla dipendente
Secondo i giudici della sezione lavoro del tribunale di Parma, si legge nella sentenza, l’arbitraggio delle partite «risulta sussumibile nella fattispecie prevista dalla normativa di riferimento, ossia lo svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio». Stesso ragionamento giuridico è stato svolto per i pranzi alla mensa aziendale. «L’accesso e la fruizione della mensa aziendale durante il periodo di malattia, configurano una condotta qualificabile come violazione di doveri ed obblighi di comportamenti non ricompresi tra quelli da cui deriva poi un disservizio ovvero danno grave o pericolo all’azienda o ente, agli utenti o ai terzi». Da ciò deriva l’annullamento della sospensione e il recupero della maggior parte delle retribuzioni non percepite.
