Vendere la cannabis light è illegale. Ecco le motivazioni della sentenza della Cassazione

Il livello di Thc, il principio drogante, non conta: secondo la legge dalla canapa si possono ricavare tantissimi prodotti, ma non hashish e marijuana

«È illecita la cessione, la messa in vendita, la commercializzazione di foglie, infiorescenze, olio e resina derivanti dalla coltivazione della cannabis light», indipendentemente dalla percentuale di Thc, il principio attivo che dà alla cannabis l’effetto drogante.


«La commercializzazione al pubblico della cannabis sativa light e in particolare di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione di tale varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicabilità della legge 242 del 2016», sulla filiera della canapa, «che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione delle varietà ammesse» ed «elenca tassativamente i derivati che possono essere commercializzati», pertanto tutte le altre condotte rientrano nelle ipotesi punite dalla legge sulle droghe, «anche a fronte di un contenuto di thc inferiore ai valori indicati dalla legge 242», che fissa il limite, appunto, dello 0,6%, «salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa».


Pertanto, «si impone – aggiunge la Cassazione – l’effettuazione della puntuale verifica della concreta offensività delle singole condotte, rispetto all’attitudine delle sostanza a produrre effetti psicotropi», significa che «occorre verificare la rilevanza penale della singola condotta, rispetto alla reale efficacia drogante delle sostanze oggetti di cessione».

Lo scrivono i magistrati della Corte di Cassazione nelle motivazioni della sentenza del 30 maggio scorso che ha messo al bando la commercializzazione della cannabis light.

Dalla canapa, si legge nelle motivazioni, si possono ricavare fibre e carburanti, alimenti e cosmetici prodotti nel rispetto delle discipline dei propri settori, semilavorati come fibra, canapulo, polveri, cippato e una lunga serie di altri materiali, ma non hashish e marijuana.

Il business della cannabis light è basato su un tecnicismo: l’erba venduta contiene una percentuale di Thc, il principio drogante, inferiore allo 0,5%. Ma secondo le norme vigenti, dice la Cassazione, la percentuale di Thc non conta: la normativa, ovviamente, potrà essere modificata dal legislatore, che potrà «delineare una diversa regolamentazione del settore».

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