«Se sono ubriaca e ci provi, non è un gesto d’amore». «E se sono sbronzo anch’io?»: il sesso dei ventenni all’epoca del caso Ciro Grillo – Il video

In Europa 12 Paesi puniscono qualunque atto nel quale manchi il consenso valido della persona offesa. L’Italia non è tra questi, ma la giurisprudenza sta cambiando. Pecorella: «A cambiare deve essere anche la mentalità dei giudici di merito»

«Se vedo una ragazza ubriaca che sta male, al massimo la aiuto, non è che me ne approfitto». Mentre si discute da settimane della presunta violenza sessuale ai danni di una studentessa 19enne che coinvolge anche il figlio del fondatore del M5s Ciro Grillo, gli studenti delle superiori e delle università di Milano sanno bene che quando si parla di consenso nei rapporti sessuali le accortezze non sono mai troppe. Ed è un segnale incoraggiante rispetto a ciò che raccontano invece le statistiche. Ogni anno in Italia vengono infatti denunciati più di 4 mila episodi di abusi e in otto casi su 10 i presunti responsabili sono persone che le vittime conoscono.


Secondo l’Istat il 40% delle donne violentate ha tra i 14 e i 24 anni, mentre fra i presunti violentatori il 36% ha un’età compresa fra i 18 e i 34 anni. Circa 4,5 milioni di donne, almeno una volta nella vita, hanno subito una violenza sessuale, comprese le forme più gravi come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila). Questo dicono i dati. Ma alla luce del nostro attuale ordinamento, quando si configura il reato di violenza sessuale?


Il Corriere della Sera ha condotto un’inchiesta su questo argomento in collaborazione con l’Osservatorio Violenza sulle Donne dell’Università degli Studi di Milano, basata sulle più recenti sentenze della Corte di Cassazione, che com’è noto fanno giurisprudenza. Dalla ricognizione emerge che oggi in Italia è possibile presumere che una donna sia dissenziente, dunque vittima di violenza sessuale, «laddove non sussistano indici chiari e univoci volti a dimostrare l’esistenza di un, sia pur tacito ma in ogni caso inequivoco, consenso». La domanda diventa quindi: quali sono i limiti del consenso?

Tre differenti modelli di diritto penale

Prima di rispondere, occorre tenere presente che in relazione al ruolo del consenso nei reati sessuali è possibile fare una distinzione tra tre modelli di diritto penale:

  • consensuale puro, che considera reato qualsiasi tipo di atto sessuale nel quale manchi il consenso valido della persona offesa
  • consensuale limitato, che considera reato qualsiasi atto sessuale rispetto al quale la vittima abbia manifestato un chiaro dissenso
  • consensuale vincolato, che considera violenti solo gli atti sessuali nei quali ricorrano i vincoli della costrizione, della violenza e della minaccia

In Italia, secondo Amnesty International, il codice penale è ispirato al modello consensuale vincolato, ma nei più recenti orientamenti giurisprudenziali prevale il modello consensuale limitato. Attualmente in Europa sono 12 gli Stati che adottano leggi basate sul modello consensuale puro: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca (ultima in ordine di tempo), Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lussemburgo, Portogallo, Regno Unito e Svezia. L’esempio svedese è particolarmente significativo. La normativa sullo stupro è stata modificata nel 2018, ampliando il numero dei casi in cui un atto sessuale può essere considerato violenza fino a includere il sesso senza consenso.

I risultati della riforma non hanno tardato a manifestarsi e il numero di condanne per reati di natura sessuale è passato da 194 nel 2017 a 333 nel 2019. Anche Svizzera, Slovenia, Finlandia e Paesi Bassi hanno recentemente manifestato la volontà di andare verso il modello consensuale puro. E un passo in questo senso è stato compiuto anche dalla Spagna, che ha da poco approvato un disegno di legge ribattezzato significativamente Solo sì es sì (Solo un sì è sì), per sottolineare proprio l’importanza del consenso.

In Germania la nuova legge sullo stupro è stata approvata definitivamente a novembre del 2016 ed è stata ribattezzata No significa no. In sostanza afferma che si può parlare di stupro anche se la vittima si è limitata a dire di no al rapporto sessuale, anche se non ha fisicamente lottato per evitarlo e anche in assenza di violenza o minaccia, come prevedeva invece la vecchia normativa. Prima della riforma, la legge sullo stupro non era centrata sul consenso e prevedeva che la prova di una violenza sessuale fosse a carico della vittima: uno stupro poteva essere definito tale solo se chi l’aveva subito aveva provato fisicamente a opporsi e poteva dimostrarlo durante il processo. Se invece il rifiuto era stato espresso a voce con un semplice “no”, l’aggressore non poteva essere condannato. 

Nel Regno Unito la legge sulla violenza sessuale è stata riformata nel 2004. Per stupro si intende un «rapporto sessuale vaginale o anale in assenza di consenso» e il reato viene punito con una pena che va dai cinque anni di reclusione fino all’ergastolo, in presenza di particolari aggravanti. L’accusato può difendersi affermando di aver «ragionevolmente creduto» che la vittima fosse consenziente, ma dopo la riforma non può più sostenerlo se al momento del rapporto la donna era ubriaca, sotto l’effetto di droghe, sottoposta a minacce o sotto sequestro. Il consenso è irrilevante se la vittima ha meno di 13 anni (si presume sempre che non ci sia) e dal 2008 è prevista anche la castrazione chimica, come opzione volontaria, per chi viene condannato per reati sessuali contro i minori.

Cosa dice la giurisprudenza italiana

Tornando alle più recenti pronunce della Corte di Cassazione, passate in rassegna dal Corriere, è possibile dire che per la giurisprudenza italiana il consenso viene meno:

  • quando una donna piange
  • quando non reagisce perché prima è stata picchiata o minacciata
  • quando non reagisce perché dorme
  • quando è ubriaca o sotto l’effetto di droghe, dunque in condizioni di inferiorità psichica che non le consentono di decidere liberamente

Se una donna ha bevuto o ha assunto sostanze stupefacenti di sua volontà, non ci sono aggravanti per il presunto stupratore. Ma nulla impedisce alla donna che ritiene di essere stata abusata di sporgere denuncia una volta tornata lucida. Il quadro cambia, logicamente, se la donna viene indotta oppure costretta a ubriacarsi o ad assumere droghe contro la sua volontà, perché in questo caso la pena per lo stupratore può essere aggravata di un terzo. All’opposto, se lo stupratore è a sua volta ubriaco, non sono previste attenuanti, perché trova applicazione l’articolo 92 del Codice penale: «L’ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce l’imputabilità».

Il ritardo nella denuncia non mina l’attendibilità della vittima

Contrariamente a quanto il senso comune potrebbe far pensare, per la Cassazione il fatto che una donna si faccia riaccompagnare a casa dopo il rapporto sessuale non è incompatibile con l’ipotesi che abbia subito una violenza e non può essere citato come elemento che mina la sua attendibilità. Così come non vale appellarsi all’eventuale ritardo con cui la violenza sessuale viene denunciata alle forze dell’ordine, perché secondo i giudici supremi possono servire anche dei mesi per rielaborare il trauma e trovare il coraggio necessario. Coerentemente con questo orientamento, la legge sul Codice Rosso ha aumentato da sei mesi a un anno il tempo utile per sporgere denuncia.

Il consenso di una donna, inoltre, deve essere esplicito per tutta la durata del rapporto. Quindi, per non incorrere nel reato di violenza sessuale, anche se una donna in un primo momento si lascia legare o accetta altre pratiche costrittive, bisogna fermarsi nel momento in cui manifesta la volontà di non andare oltre. L’abuso di autorità è considerato un’aggravante, sia nel caso in cui coinvolga forze dell’ordine o altri attori istituzionali, sia nel caso di datori di lavoro con una dipendente o professori con una studentessa.

Il caso della violenza di gruppo

C’è poi il caso della violenza di gruppo. La giurisprudenza prevede attenuanti se il comportamento di uno dei partecipanti ha avuto una «minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione del reato». Ma le attenuanti vengono meno quando il singolo, pur non avendo compiuto l’atto sessuale, è stato compartecipe, perché in tal caso la determinazione dello stupratore a compiere la violenza «viene rafforzata dalla consapevolezza della presenza del gruppo». Ciò si verifica quando il fatto avviene a casa del singolo in sua presenza, quando il singolo partecipa all’organizzazione del reato, quando assiste senza intervenire o quando riprende il rapporto sessuale materialmente consumato da altri.

Le domande che in tribunale non si possono fare

Per provare lo stupro può essere sufficiente anche solo la testimonianza della vittima, ma è fondamentale che i giudici accertino la sua credibilità. Gli avvocati degli imputati possono metterla alla prova con una serie di domande, ma non tutte le domande possono essere ammesse durante il processo. Per esempio, come ha spiegato il magistrato Fabio Roia, autore del libro Crimini contro le donne, quelle estranee ai fatti per cui si procede e che riguardano abitudini, gusti e dettagli della sfera sessuale vanno respinte, così come non possono essere considerate rilevanti le domande sul numero dei rapporti precedenti.

Ecco alcuni esempi di domande che i Tribunali italiani hanno effettivamente respinto: «È la prima volta che è stata violentata nella sua vita?»; «Gli ha mai detto che voleva fare sesso con lui?»; «Indossava pantaloni quella sera?»; «Lei era affascinata dalla divisa?»; «Si è sottoposta a visita ginecologica sulle malattie virali?». Per valutare l’attendibilità di una testimonianza, infine, esistono alcuni criteri. Innanzitutto la linearità e la spontaneità del racconto. Poi gli eventuali riscontri offerti da testimoni oppure dai referti medici, che possono indicare la presenza di lesioni fisiche o dei sintomi psicologici della violenza sessuale subita.

I limiti del modello consensuale

Premesso tutto questo, quando parliamo di violenza sessuale in Italia dobbiamo innanzitutto ricordarci che si tratta di un reato molto poco denunciato. Come spiega a Open Claudia Pecorella, professoressa ordinaria di Diritto penale all’Università degli Studi di Milano-Bicocca, i dati Istat «derivano da indagini di vittimizzazione, basate su un campione di donne cui viene chiesto se nel corso della loro vita hanno mai subito una violenza. Ebbene: nel nostro Paese il 27% delle donne afferma di aver subito una violenza fisica e/o una violenza sessuale. Ma la quota di donne che dicono anche di averla denunciata oscilla tra il 10 e il 13%, a seconda del fatto che l’aggressore fosse il partner oppure no».

Una frazione molto piccola, perché decidere di denunciare significa intraprendere un percorso molto doloroso. Gli orientamenti della Cassazione che ci hanno consentito di fatto di arrivare a un modello consensuale per i reati sessuali, sottolinea infatti Pecorella, non sempre vengono applicati dai giudici di merito, come testimoniato da una recente ricerca coordinata dalla professoressa e basata sulle sentenze del Tribunale di Milano: «Molti ancora oggi faticano a credere alla donna che denuncia una violenza sessuale. O magari credono al maltrattamento in famiglia, ma non alla violenza sessuale contestualmente denunciata. Eppure, se un rapporto sessuale interviene in un contesto intimidatorio come quello della violenza domestica, non c’è bisogno d’altro per capire che è un rapporto imposto».

Le donne vittima di violenza sessuale, quindi, non solo tendenzialmente non denunciano. Ma se trovano il coraggio di farlo e in primo grado non vengono credute, difficilmente decidono di andare avanti: «La pronuncia di primo grado pesa moltissimo ed è proprio nei giudizi di merito che l’adozione del modello consensuale potrebbe incontrare delle iniziali difficoltà».

Spiega sempre Pecorella: «Oggi in un processo per violenza sessuale i giudici vanno a verificare se la vittima ha manifestato chiaramente il suo dissenso all’atto sessuale, partendo sostanzialmente dalla premessa che se un rapporto sessuale c’è stato doveva esserci anche il consenso della donna; il modello consensuale impone di capovolgere il ragionamento e quindi di verificare quali circostanze di fatto possono avere indotto a credere che ci fosse il suo consenso, la cui presenza è il punto di arrivo e non il punto di partenza dell’accertamento giudiziario». Secondo la professoressa, il ribaltamento di questa prospettiva non è immediato per il solo fatto che cambi la norma penale: «La battaglia anche in questo ambito è innanzitutto culturale, contro certi stereotipi legati alla figura femminile».

Il rischio, in altre parole, è che la mentalità di chi deve applicare le norme non vada di pari passo con i mutamenti della giurisprudenza: «La domanda deve quindi essere: su quali basi l’imputato o l’indagato ha ritenuto che la donna fosse consenziente? Dalle domande che un giudice fa, si capisce benissimo se conosce il fenomeno della violenza di genere oppure no. E questo vale soprattutto per la violenza domestica. I magistrati devono essere adeguatamente formati su questi argomenti, perché solo così potranno decidere correttamente quali domande ammettere e quali no durante un processo. Tenendo presente che per una donna che denuncia, non vedersi creduta è una ferita nell’anima».

Video e montaggio: Giada Ferraglioni e Fabio Giuffrida

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