Per i camionisti stranieri nessun obbligo di Green pass dal 15 ottobre. Il chiarimento del governo per sventare il caos delle merci

Fino al 31 dicembre si applicheranno le disposizioni del Dpcm del 2 marzo 2021. Agli autotrasportatori è concesso il mero accesso ai luoghi di carico e scarico delle merci, senza però scendere dal veicolo

Gli autotrasportatori provenienti dall’estero e privi di Green pass potranno accedere ai luoghi in cui si svolgono le attività di carico e scarico delle merci, purché non scendano dal mezzo su cui viaggiano. Regole confermate per i camionisti e operatori dei porti stranieri alla vigilia dell’obbligo della certificazione verde per tutti i lavoratori, così come ha ribadito in una nota il ministero dei Trasporti con quello della Salute. Un chiarimento atteso per un settore che rischia di registrare alte adesioni alla protesta contro l’obbligo, con la conseguenza immediata di rallentare se non bloccare il trasporto delle merci su strade e nei porti. Nel chiarimento del ministro viene precisato che «fino al 31 dicembre 2021 si applicheranno le disposizioni contenute nel Dpcm del 2 marzo» Agli autotrasportatori provenienti dall’estero e che non possiedono il Green pass, o in possesso di certificazioni di avvenuta vaccinazione con preparati non riconosciuti nel nostro Paese o dall’Ema (come il vaccino russo Sputnik V, o il cinese Sinovac, ndr), sarà «consentito esclusivamente l’accesso ai luoghi deputati alle operazioni di carico e scarico delle merci, a condizione che dette attività vengano svolte da altro personale».


Regole per il trasporto merci su strada

Per quanto riguarda l’autotrasporto di merci su strada la circolare precisa che, «in linea con le raccomandazioni della Commissione europea in attuazione delle cosiddette “corsie verdi” (green lanes) continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre le disposizioni contenute nel Dpcm 2 marzo 2021». Agli autotrasportatori provenienti dall’estero e non in possesso di Green pass (o di altre certificazioni per vaccinazioni riconosciute dall’Ema o riconosciute equivalenti dal ministero della Salute) «è consentito esclusivamente l’accesso ai luoghi deputati alle operazioni di carico/scarico delle merci, come già previsto dalle regole vigenti, a condizione che dette attività vengano svolte da altro personale».


Regole per il trasporto merci marittimo

Per quanto riguarda il trasporto marittimo la circolare specifica che, «per garantire l’operatività delle navi e della catena logistica nazionale, l’imbarco o il rientro a bordo è da considerarsi “luogo di lavoro” e avviene secondo le seguenti regole, verificate dal datore di lavoro: 

  • chi si trova già a bordo il 15 ottobre e non ha il Green pass (o altre certificazioni di avvenuta vaccinazione riconosciute dall’Ema) dovrà rimanere a bordo delle navi e dovrà sottoporsi a test molecolare o antigenico con risultato negativo al Covid prima di poter sbarcare sul territorio italiano;
  • chi si imbarca nel territorio italiano dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 al momento dell’ingresso a bordo, dovrà avere il Green pass che certifichi l’avvenuta vaccinazione anti-Covid, o la certificazione di avvenuta guarigione dal Covid-19 con certificato di tampone negativo;
  • chi sbarca nel territorio italiano e risale a bordo delle navi per il trasporto merci fino al 31 dicembre 2021 dovrà avere il Green pass, o essere in possesso di avvenuta guarigione dal Covid-19 con certificato di tampone negativo.

Foto in copertina: ANSA/ BENEDETTA MORO

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