Flick: «Mercenari e Freedom fighters italiani che partono per l’Ucraina commettono un reato»

L’ex presidente della Consulta: l’Italia può inviare armi a Kiev, la Costituzione è rispettata

Il professor Giovanni Maria Flick, già ministro della Giustizia e presidente della Corte Costituzionale, in un’intervista rilasciata a Repubblica oggi spiega che partire volontari per la guerra in Ucraina è un reato. Mentre la consegna di armi a Kiev da parte di Roma è perfettamente costituzionale: «Stiamo aiutando un Paese a esercitare la legittima difesa. Non è un’operazione strettamente bellica. Il confine fra i due concetti è esattamente definito». L’articolo 11 della Costituzione è rispettato «perché non c’è un atto ostile contro uno Stato estero. Ci si muove nell’ambito di un trattato Nato, siamo al di fuori dell’ambito della guerra che dobbiamo ripudiare». Il segreto sulle armi inviate è invece una prerogativa del governo:« Anche qui è da rimarcare un’accortezza: i decreti sono stati due, il 25 e il 28 febbraio. Nel primo si faceva un riferimento un po’ ambiguo ad “armi non letali”, dizione corretta con “armi” nel secondo: era inopportuno insistere sull’equivoco del carattere “non letale”».


Mentre i freedom fighter che partono per Kiev devono stare attenti: commettono un reato «a meno che non abbiano l’approvazione del governo. La materia è regolata da molte norme. Intanto l’articolo 18 della Costituzione prevede che i cittadini abbiano diritto di associarsi liberamente purché per fini non vietati dalla legge penale. Specifica che sono proibite le associazioni che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. E il Codice Penale prevede la punizione di chi fa arruolamenti o compie atti ostili verso uno Stato estero con pene da 6 a 18 anni, ma fino all’ergastolo se poi qualcuno attacca per ritorsione l’Italia. C’è anche la legge 210 del 1995, che attuava una convenzione dell’Onu e punisce tanto il mercenario quanto chi lo recluta con pene fino a 14 anni. L’arruolamento infine è punito dall’articolo 270 quater del Codice Penale, introdotto nel 1995 con riferimento alle finalità di terrorismo».


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