La sentenza della Consulta: «Serve una legge per evitare la moltiplicazione dei cognomi»

Depositate le motivazioni della sentenza del 27 aprile scorso. Ecco come funziona l’attribuzione del cognome della madre ai figli (e non più solo quello del padre)

Per la Corte costituzionale l’automatica attribuzione del solo cognome paterno si traduce «nell’invisibilità della madre» e rappresenta il segno di una diseguaglianza fra i genitori che «si riverbera e si imprime sull’identità del figlio». Una circostanza, secondo quanto si legge nella sentenza 131 depositata oggi, che comporta la violazione degli articoli 2, 3 e 117 (primo comma) della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Con la pronuncia anticipata lo scorso 27 aprile, oggi completata dalla sentenza, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 262, primo comma, del Codice civile «nella parte in cui prevede, con riguardo all’ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto». L’illegittimità costituzionale è stata estesa anche alle norme sull’attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio e al figlio adottato.


L’appello della Corte costituzionale

Il cognome «si radica nella sua identità familiare» e perciò deve «rispecchiare e rispettare l’eguaglianza e la pari dignità dei genitori». Il cognome del figlio «deve comporsi con i cognomi dei genitori», nell’ordine che gli stessi devono decidere liberamente, fatta la possibilità che, se entrambi d’accordo, si possa attribuire soltanto il cognome di uno dei due, della madre o del padre. In mancanza di accordo, si attribuiscono i cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine dagli stessi deciso. In caso di contrasto, si rende necessario l’intervento di un giudice. La Corte, poi, ha fatto due inviti al legislatore. Il primo: un «impellente» intervento «per impedire che l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore che sarebbe lesivo della funzione identitaria del cognome». Dunque, è opportuno che il genitore titolare del doppio cognome scelga quello dei due che rappresenti il suo legame genitoriale, a meno che i genitori non optino per l’attribuzione del doppio cognome di uno di loro soltanto.


La Corte ha poi rimesso alla valutazione del legislatore «l’interesse del figlio a non vedersi attribuito, con il sacrificio di un profilo che attiene anch’esso alla sua identità familiare, un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle». La sentenza, in questo caso, segnala una possibile soluzione, cioè che la scelta del cognome attribuito al primo figlio sia vincolante rispetto ai figli successivi della stessa coppia. Dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, la sentenza «troverà applicazione alle ipotesi in cui l’attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta. Eventuali richieste di modifica del cognome seguiranno la disciplina prevista a tal fine, salvo specifici interventi del legislatore». 

Foto in copertina di repertorio

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