Ergastolo ostativo, la Consulta rimanda gli atti alla Cassazione

Sarà ora la Suprema corte a valutare se il decreto del governo Meloni rispetti i criteri di costituzionalità stabiliti nel 2021 dalla stessa Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha di fatto deciso di non decidere sull’ergastolo ostativo, rimandando il dossier alla Cassazione, che per prima aveva sollevato il problema dell’incompatibilità dell’articolo 41bis con la Costituzione, a cui toccherà quindi «leggere» e valutare il decreto in materia del governo Meloni. «Le nuove disposizioni incidono immediatamente e direttamente sulle norme oggetto del giudizio di legittimità costituzionale – scrive la consulta – trasformando da assoluta in relativa la presunzione di pericolosità che impedisce la concessione dei benefici e delle misure alternative a favore di tutti i condannati (anche all’ergastolo) per reati cosiddetti “ostativi”, che non hanno collaborato con la giustizia».


Il decreto del governo Meloni del 31 ottobre, spiega la Corte costituzionale, passa da «assoluta» a «relativa» la presunzione di pericolosità che impedisce la concessione dei benefici per tutti i condannati, anche all’ergastolo, per i reati detti «ostatitvi», che non hanno collaborato con la giustizia. Questi, aggiunge la Consulta «sono ora ammessi a chiedere i benefici, sebbene in presenza di nuove, stringenti e concomitanti condizioni, diversificate a seconda dei reati che vengono in rilievo».


Il nodo dell’incostituzionalità

La Corte costituzionale avrebbe dovuto esprimersi sul cosiddetto “fine pena mai”, ovvero nessun beneficio carcerario per i condannati di reati di mafia, terrorismo o associazione a delinquere che non collaborano con lo Stato. In un’ordinanza, la Consulta aveva già dichiarato l’illegittimità dell’ergastolo ostativo, dando tempo al legislatore per adeguare la legge al principio rieducativo della pena, sancito dall’articolo 27 della Costituzione. Il primo decreto legge del governo Meloni norma l’istituto dell’ergastolo ostativo ma, anche su questo nuovo testo, potrebbe cadere la scure dell’incostituzionalità. Cosa prevede il decreto dell’esecutivo? Che il detenuto può ottenere i benefici carcerari, ma dopo aver scontato 30 anni di pena, dopo aver risarcito le vittime e soltanto se riesce a dimostrare di non avere più alcun rapporto con la criminalità organizzata. Insomma, si chiede al reo di fornire una prova di non pericolosità sulla quale si dovrà esprimere il magistrato di sorveglianza. Una prova quasi impossibile.

Il dibattito in aula

«La funzione rieducativa della pena deve valere per tutti i detenuti. Questo decreto legge sancisce la morte del diritto alla speranza e spero che la Corte lo dichiari incostituzionale, con una decisione che vada verso un nuovo umanesimo giudiziario», è la bocciatura netta arrivata dall’avvocata Giovanna Beatrice Araniti, durante l’udienza pubblica della Corte costituzionale dell’8 novembre. Di parere opposto l’avvocato dello Stato, Ettore Figliolia, secondo cui il decreto dello scorso 31 ottobre è «legittimo» e «il legislatore governativo è stato pedissequo rispetto a ciò che ha stabilito la Corte costituzionale con la sua ordinanza del 2021». L’avvocato dello Stato chiede, dunque, di rinviare gli atti del procedimento alla Cassazione. Ed è una delle tre strade che la Consulta può perseguire. Le altre due sono il rinvio dell’udienza – magari per aspettare i 60 giorni entro cui il decreto deve essere convertito in legge – o la dichiarazione di incostituzionalità della norma sull’ergastolo ostativo del governo Meloni. Anticipazioni della decisione potrebbero essere divulgate dalla Corte tra oggi e domani, 9 novembre.

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