Dichiarazione dei redditi precompilata, il nuovo 730 in arrivo: cosa cambia per spese sanitarie e scontrini

Nella seconda metà del mese si potranno inviare con modifiche. Il contribuente potrà intervenire sui dati e spedire il modello direttamente da casa

Il nuovo 730 precompilato è in arrivo. Con ulteriori semplificazioni per la dichiarazioni dei redditi del 2022. E cambia tutto per scontrini e documenti su spese sanitarie non modificate. Il calendario ufficiale della dichiarazione precompilata lo annuncerà oggi l’Agenzia delle Entrate. La consultazione sarà possibile a partire dal 2 maggio. Nella seconda metà del mese si potranno inviare con modifiche. Il contribuente potrà intervenire sui dati e spedire il modello direttamente da casa. Oppure potrà rivolgersi a un Caf o a un commercialista. Intanto il garante della privacy ha dato l’ok all’invio telematico dei dati sugli abbonamenti ai trasporti pubblici. Questo significa che la detrazione del bonus trasporti potrà rientrare nel conto delle tasse.


Le novità

Il Messaggero ricorda oggi che le dichiarazioni dei redditi precompilate sono diventate 23,3 milioni l’anno scorso. La percentuale di quelle presentate senza modifiche ammonta al 23,6%. La graduale aggiunta di informazioni precaricate ha consentito al cittadino di velocizzare ampiamente la pratica. Nel nuovo 730 con le modifiche del decreto legge 73/2022 la semplificazione vale anche per quelle presentate attraverso il Caf o il professionista. E per quelle che passano per il sostituto d’imposta. L’amministrazione finanziaria può verificare però i requisiti che danno diritto ai singoli di usufruire di determinate agevolazione. Per esempio se si detraggono gli interessi passivi da un immobile si può verificare che sia stato destinato ad abitazione principale nei tempi previsti dalla legge. Per quelle modificate invece scatterà sempre il controllo formale.


Le spese sanitarie e gli scontrini

Il quotidiano spiega che però da questa verifica si escluderanno i dati relativi alle spese sanitarie che non sono stati modificati. E quindi non ci sarà più bisogno di conservare scontrini o altra documentazione. L’Agenzia delle entrate dice che provvederà l’intermediario a visionare quelli portati dal contribuente per controllare la corrispondenza tra le singole voci precaricate e il totali suddivisi per tipologia di spesa come visite, medicinali e così via. Le verifiche in questo caso riguarderanno i documenti aggiuntivi. L’esclusione dai controlli riguarda tutti i dati inviati da soggetti terzi inseriti nella dichiarazione e non modificati. Non solo dunque quelli di tipo sanitario. Mentre il controllo formale riguarderà solo i documenti che hanno determinato la variazione.

Gli abbonamenti

C’è anche un’altra novità. Il garante della privacy ha detto sì ai dati sugli abbonamenti ai mezzi pubblici nella dichiarazione dei redditi. E questo servirà per i rimborsi del bonus trasporti. La detrazione è rivolta a quei cittadini che per i loro spostamenti quotidiani si servono dei mezzi pubblici: studenti, lavoratori, pensionati. Il testo recepisce le indicazioni fornite dall’Autorità nel corso delle interlocuzioni con il Ministero, volte a garantire il rispetto della protezione dei dati personali trattati. La legge di Bilancio 2020 ha infatti introdotto la detrazione Irpef del 19% per gli abbonamenti ai servizi di trasporto, con un limite massimo di richiesta di 250 euro. L’agevolazione riguarda sia le spese sostenute direttamente dal contribuente per l’acquisto dell’abbonamento, sia quelle affrontate per conto dei familiari fiscalmente a carico.

La comunicazione

Le detrazioni sono previste solo nel caso in cui gli oneri siano sostenuti con strumenti di pagamento tracciabili come bancomat, carte di credito, bollettini di conto corrente postale. Il decreto del Ministero stabilisce in particolare che gli enti pubblici e i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto trasmettano telematicamente all’Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente le spese dei cittadini, con l’indicazione dei dati identificativi dei titolari degli abbonamenti e di coloro che hanno sostenuto le spese. Anche i soggetti che erogano i rimborsi sono tenuti alle medesime comunicazioni. Seguirà uno schema di decreto per le modalità tecniche di utilizzo dei dati predisposto dall’Agenzia delle Entrate su cui il Garante si riserva di esprimere le proprie valutazioni.

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