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La Corte di giustizia Ue dà torto alla Francia: «I migranti non possono essere respinti subito alle frontiere»

21 Settembre 2023 - 11:31 Antonio Di Noto
L'ultima grande ondata di respingimenti si era verificata nell'autunno del 2022 in seguito al caso della Ocean Viking

La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha bocciato i respingimenti da parte della Francia nei confronti dei migranti che cercavano di entrare nel Paese dall’Italia e dagli altri confini nazionali interni all’Ue. La sentenza arriva in seguito al ricorso di varie associazioni transalpine a cui i giudici di Lussemburgo rispondono sottolineando che «la direttiva Ue rimpatri va sempre applicata, anche nel caso di controlli ai confini interni». Di conseguenza, i migranti irregolari devono poter godere di «un certo termine per lasciare volontariamente il territorio. L’allontanamento forzato avviene solo in ultima istanza».

La direttiva rimpatri va applicata

L’ultima grande ondata di respingimenti si era verificata nell’autunno del 2022 in seguito al caso della Ocean Viking. Ad ogni modo solo «sulla sola base del codice di Schengen» un Paese può adottare un provvedimento di respingimento, sottolineano i giudici che ricordano: la direttiva rimpatri «si applica a qualunque cittadino di un Paese terzo che sia entrato nel territorio di uno Stato membro senza soddisfare le condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza». «Solo eccezionalmente la direttiva rimpatri consente agli Stati membri di escludere i cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare», si legge nella sentenza.

Confini interni e confini esterni

Ciò – continuano i togati – «avviene in particolare quando i migranti sono sottoposti a una decisione di respingimento a una frontiera esterna di uno Stato membro [ovvero non adiacente a un altro Stato Ue, ndr]». Ma «lo stesso non vale quando sono sottoposti a una decisione di respingimento ad una frontiera interna di uno Stato membro, anche qualora siano stati ripristinati i controlli». Infine, ricordano i giudici. I Paesi membri «possono trattenere un cittadino di un Paese terzo, in attesa del suo allontanamento, in particolare qualora costituisca una minaccia per l’ordine pubblico» e che possono punire «con la reclusione la perpetrazione di reati diversi» dalla sola circostanza «dell’ingresso irregolare».

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