«Dammi i soldi o ti lascio»: la Cassazione condanna un uomo per estorsione emotiva

Condannato anche per stalking. Il caso a Rovigo

Un uomo di Rovigo nel 2021 ha perseguitato la compagna pretendendo elargizioni di denaro altrimenti avrebbe interrotto la loro relazione. La donna aveva ceduto alle richieste per paura di essere abbandonata. Alla fine però si è presentata dai carabinieri con i messaggi del compagno e l’ha denunciato. E alla fine la Corte di Cassazione ha confermato la condanna dell’uomo per “estorsione emotiva” e stalking. Il Messaggero racconta che per i giudici del Palazzaccio «l’intimazione della rottura di una relazione sentimentale può assumere valenza minacciosa allorché lungi dal rappresentare la manifestazione di una propria libera scelta costituisca un’espressione di ricatto».


La sentenza

«Il giudice del merito ha escluso che le dazioni di denaro fossero prive di coartazione in quanto riferibili ad una libera scelta della vittima, riconducendosi, tali corresponsioni nell’alveo dell’estorsione consumata, ravvisabile non solo allorché le richieste di denaro siano state avanzate con toni aggressivi o minacciosi, ma anche in modo larvato e subdolo, in ossequio al principio stabilito dalla Corte di legittimità», ha precisato la Cassazione. I messaggi, per la Corte danno «ragionevolmente conto» di come la donna si trovasse in una «condizione di assoggettamento e di sudditanza psicologica che il reiterato comportamento dell’imputato ha ingenerato nel confronti sin da epoca antecedente a quella ben più contenuta indicata dalla difesa». E per i giudici poco conta che la coppia avesse un’interlocuzione dai toni spinti.


Gli atti persecutori

Perché in questi non rientrerebbero gli «atti persecutori, le pesanti offese, gli insulti, le minacce dì morte e il reiterato disprezzo che il giudice del merito ha precisato essere stati rivolti costantemente nei confronti della vittima del reato e manifestati in modo del tutto sproporzionato rispetto alle asserite mancanze della donna e rispetto anche a quel presupposti di necessaria “reciprocità” che dovevano fondare tale tipo di relazione ed interlocuzione».

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