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Assumere donne “svantaggiate” costa meno alle imprese. Come funziona il nuovo bonus

15 Maggio 2025 - 14:32 Cecilia Dardana
inps quota 103
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Arriva il decreto attuativo: dal 16 maggio il datore di lavoro può fare domanda all'Inps per ottenere fino a 650 euro al mese per due anni

Dopo settimane di attesa, è arrivata la circolare dell’Inps: da venerdì 16 maggio scatta il bonus donne. Si tratta di una misura, prevista dal Decreto Coesione, destinata ai datori di lavoro del settore privato, che mira a stimolare l’occupazione attraverso l’esonero dei contributi per nuovi contratti o per trasformazioni di contratti a tempo indeterminato.

Cosa prevede il bonus donne e chi riguarda

Il bonus donne prevede l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro il 31 dicembre 2025, di donne lavoratrici svantaggiate, fino a un massimo di 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice.

Il bonus riguarda donne di qualsiasi età che siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti; che risultino prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno, che comprende tutti i Comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna; e che siano svantaggiate in quanto svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere. Nei primi due casi la durata dell’esonero vale 24 mesi, nel terzo caso 12.

Come ottenere la misura

Per ottenere la misura il datore di lavoro può fare domanda telematica all’Inps, che contenga: i dati identificativi dell’impresa; i dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere; la tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro; la retribuzione media mensile e l’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro; l’oggetto di esonero; l’indicazione della sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo presso il quale il lavoratore presterà effettivamente servizio.

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