La Cassazione boccia il dl sicurezza: «Rischio incostituzionalità». Traballa il decreto tanto voluto dal governo Meloni


La Corte di Cassazione ha sostanzialmente bocciato il decreto sicurezza, tanto voluto dal governo Meloni. In una relazione di 129 pagine, infatti, l’ufficio del Massimario ha rilevato numerose criticità, entrando nel merito di alcuni dei 14 nuovi reati introdotti dal decreto o delle aggravanti di norme già in vigore e rilevando ben 33 passaggi critici. In particolare «la decretazione di urgenza», «le norme troppe eterogenee» e «le sanzioni sproporzionate» mettono a rischio il futuro del provvedimento, approvato in fretta e furia con la scorciatoia del provvedimento d’urgenza dopo mesi di dibattito parlamentare. Attenzione: quello della Corte di Cassazione non è un parere vincolante, ma pone l’accento sul rischio di una «violazione di principi di incostituzionalità a livello penale».
Per la Cassazione manca il criterio di urgenza con cui è stato approvato il decreto
Per l’Ufficio del Massimario della Cassazione, il decreto «riproduce quasi alla lettera» il contenuto del corrispondente disegno di legge che la Camera dei deputati, «dopo un’ampia discussione in Assemblea, aveva approvato in prima lettura il 18 settembre 2024» e poi trasmesso al Senato. Non c’è stato – si legge nella relazione – «per unanime giudizio dei giuristi finora espressisi» alcun «fatto nuovo configurabile come “casi straordinari di necessità e di urgenza” tra la discussione alle Camere del ddl sicurezza e la scelta di trasformarlo in un decreto legge dal medesimo contenuto».
Le conseguenze di un iter accelerato di approvazione
La scelta di sottrarre il testo all’ordinario procedimento legislativo e trasfonderlo in un decreto-legge produrrebbe, per la Cassazione, «una serie di conseguenze: l’accelerazione dei tempi di discussione, la conseguente contrazione della possibilità di apportare emendamenti, che saranno comunque sempre pro futuro, la complessiva compressione del pieno dispiegarsi di quei tempi e modi di dibattito, di esame e di voto che dovrebbero caratterizzare la funzione legislativa, in particolare in materie coperte da riserva di legge, come sono i diritti di libertà e la materia penale».
La disomogeneità dei contenuti e la sproporzione di alcune sanzioni
A questo si aggiunge «l’estrema disomogeneità dei contenuti di questo testo». Quanto alle disposizioni che «determinano il trattamento sanzionatorio, in quanto destinate a incidere sulla libertà personale dei loro destinatari, devono ritenersi suscettibili di controllo» da parte della Corte per «gli eventuali vizi di manifesta irragionevolezza o di violazione del principio di proporzionalità dovendosi scongiurare il rischio di irrogazione di una sanzione non proporzionata all’effettiva gravità del fatto».