Ultime notizie Donald TrumpFranciaUcrainaZohran Mamdani
ATTUALITÀCorte di CassazioneInchiesteIncidentiLazioRomaScuola

«Lo studente si fa male a scuola? Nessun obbligo di risarcimento»

08 Novembre 2025 - 06:38 Alba Romano
corte di cassazione minaccia prof studente protesta
corte di cassazione minaccia prof studente protesta
La Cassazione decide così sul ricorso di un alunno ferito dopo l'ora di educazione fisica

Se lo studente si fa male a scuola l’istituto non è obbligato a risarcirlo. Dipende dall’età. E se l’alunno è grande il grado di vigilanza che le scuole devono mettere in campo è più basso. Lo dice la Corte di Cassazione in una sentenza che ha respinto il ricorso di un alunno. Il ragazzo si era ferito dopo l’ora di educazione fisica in quanto colpito al volto per errore dal casco di un compagno. Ma i giudici del Palazzaccio, scrive oggi Il Messaggero, hanno rigettato la richiesta. Perché, se è vero che «l’età degli allievi impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell’età anagrafica», in questo caso si trattava di studenti che avevano quasi raggiunto la maggiore età.

La scuola e i risarcimenti

Il ragazzo aveva 17 anni all’epoca dei fatti. La Corte ha stabilito che l’istituto non dovesse neanche risarcire il danno in quanto «il dovere di vigilanza dei precettori richiede in minor misura la loro continua presenza» quando gli alunni sono vicini «all’età del pieno discernimento». Il ragazzo aveva ricevuto un colpo accidentale nel locale spogliatoio vicino alla palestra. E si era rotto due denti. Il giudice di primo grado aveva predisposto un risarcimento. L’Appello aveva riformulato la sentenza. Stabilendo che «il danno fosse stato determinato da causa non imputabile all’Istituto scolastico o a un suo docente».

L’incidente

L’incidente, sosteneva il giudice di secondo grado, si era verificato «nello spogliatoio maschile (al quale la docente, donna, di educazione fisica non poteva accedere), ad opera di un compagno frequentante il quinto anno scolastico e prossimo alla maggiore età, e dunque munito di completa capacità di discernimento e già formato dal punto di vista comportamentale, donde l’impossibilità di configurare alcun profilo di “culpa in vigilando”».

Il ricorso

Il ricorso in Cassazione è stato alla fine rigettato: «L’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola – scrivono gli Ermellini nella sentenza – determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni». E quindi, la conclusione, la scuola non aveva alcuna responsabilità su un evento che era imprevedibile e soprattutto causato da una persona quasi maggiorenne, sulla quale, proprio per la sua età, l’obbligo di vigilare da parte dell’istituto veniva meno.