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Cassazione, il singolo condòmino può chiedere all’amministratori chi sono i morosi

01 Aprile 2026 - 09:09 Francesca Milano
condominio
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L'amministratore può fornire le informazioni sui proprietari in ritardo con le spese condominiali ma non può esporle in spazi accessibili a terzi (per esempio nella bacheca condominiale)

Chi vive in un condominio ha diritto di sapere i nomi dei condòmini morosi. Per la Corte di Cassazione non c’è un problema di privacy in questi casi. L’importante è che tali informazioni non vengano divulgate al di fuori dell’ambito dell’assemblea condominiale, «sicché è vietato – si legge nell’ordinanza n. 7823/2026 – esporre avvisi di mora o sollecitazioni di pagamento in spazi condominiali accessibili a terzi», per esempio nella bacheca condominale situata all’ingresso. Questo perché lì potrebbe essere vista anche da ospiti e lavoratori che non fanno parte della compagine condominiale.

Il caso

La vicenda arrivata in Cassazione era nata nel 2015, quando la proprietaria di un immobile aveva citato in giudizio il condominio perché, nonostante due sue richieste, l’amministratore non le aveva fornito la documentazione da lei richiesta. Tra le varie cose, la donna chiedeva di poter visionare il registro dell’anagrafe condominiale, gli estratti del conto corrente condominiale, le dichiarazioni dei condòmini relative ai consumi di acqua fredda e calda. In sede di merito l’istanza era stata rigettata e la donna era anche stata condannata per responsabilità aggravata.

La decisione della Cassazione

I giudici della Cassazione hanno ribaltato il verdetto ricordando che l’amministratore «è obbligato a comunicare al singolo condomino che ne faccia richiesta le spese e gli inadempimenti degli altri condòmini, nonché a consentirgli di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica dello specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio stesso, su cui devono necessariamente transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condòmini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio». All’amministratore, infatti, è imposto un «dovere di collaborazione» che trova fondamento nel diritto dei condòmini alla trasparenza e alla comprensibilità della gestione condominiale.

Il nodo della privacy

Nell’ordinanza la Cassazione specifica anche che le novità introdotte nel 2013 al Codice civile e riguardanti i compiti dell’amministratore consentivano proprio una maggiore trasparenza in comdominio. Queste modifiche hanno garantito, come chiarito anche dal Garante della Privacy, «la conoscibilità, da parte del singolo condòmino, delle informazioni concernenti i partecipanti alla compagine condominiale senza la necessità del loro consenso e, in particolare le spese e gli inadempimenti dei condòmini, sia al momento del rendiconto annuale sia per esplicita richiesta dell’amministratore». Questo perché – spiegano i giudici – il trattamento dei dati raccolti dall’amministratore nello svolgimento della sua attività non è soggetto al principio generale del consenso dell’interessato se il trattamento in questione è necessario per adempiere a un obbligo previsto dalla legge (come per esempio gli obbligi di gestione, di tutela e di manutenzione delle parti comuni di un edificio). All’amministratore spetta però il dovere di evitare l’accesso dei dati dei morosi da parte di persone estranee al condominio.

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