Cos’è il Csm, che ruolo ha, come funziona, chi lo compone e perché sta scricchiolando

Il sistema delle correnti, la spartizione delle nomine, le influenze della politica: perché il Csm così com’è oggi fatica a funzionare

Il Consiglio superiore della magistratura è l’organo che amministra la magistratura ordinaria, garantendone autonomia e indipendenza dagli altri poteri. Sulla base di questi principi, il Csm dovrebbe rappresentare l’argine che separa il potere legislativo da quello giudiziario, quindi la politica e i partiti dal mondo della giustizia. L’argine però si è rotto un’altra volta, alla luce dell’inchiesta sulla spartizione delle nomine nella magistratura che vede coinvolti innanzitutto l’ex membro del Csm, Luca Palamara, e l’ex ministro del Pd Luca Lotti.


La composizione

Dal 2002, con la legge n.44, il Csm è composto da 27 membri. Oltre ai tre membri di diritto, gli altri sono eletti per 2/3 da tutti i magistrati, detti membri togati, e 1/3 dal Parlamento in seduta comune, questi vengono definiti membri laici. L’incarico degli eletti dura quattro anni e non c’è possibilità di rielezione successiva.


Previsto dall’articolo 87 della Costituzione (comma decimo) e dall’articolo 104 (comma secondo), il Csm è presieduto dal presidente della Repubblica, che ne è membro di diritto così come il primo presidente della Suprema Corte di Cassazione e del Procuratore generale della stessa Corte.

Dei 16 membri togati, due sono scelti tra chi è in attività presso la Corte di Cassazione, quattro tra i pubblici ministeri. Gli 8 membri laici, invece, vengono selezionati tra docenti universitari in campo giuridico e avvocati in attività da almeno 15 anni.

Come funziona

Il Csm si occupa dei provvedimenti che riguardano lo status dei magistrati in ogni passaggio della loro carriera:

  • assunzione attraverso un concorso pubblico
  • procedure di assegnazione e trasferimento
  • promozioni
  • cessazione del servizio

Il Csm poi giudica le condotte disciplinari più rilevanti dei magistrati.

Il Csm è un organo collegiale all’interno del quale le Commissioni – formate dai Consiglieri togati e laici – hanno un potere di proposta nei confronti dell’Assemblea Plenaria di cui fanno parte tutti i consiglieri eletti ed i membri di diritto.

Ciascuna Commissione può elaborare una o più proposte al Plenum cui compete l’approvazione definitiva. Con la Riforma regolamentare del 2016, le Commissioni sono dieci, in più va considerata la Sezione disciplinare per i magistrati ordinari.

Il sistema delle correnti

Le elezioni dei membri togati si svolgono attraverso delle liste di candidati che rispondono a delle “correnti” presenti all’interno della magistratura sin dai primi anni Sessanta, distinte tra loro per orientamento politico.

La corrente Magistratura Indipendente, di impronta conservatrice, è considerata di centro-destra. Unità per la Costituzione invece di centro. Di questa fanno parte sia Palamara, che il procuratore di Firenze, Giuseppe Creazzo, quest’ultimo candidato a guidare la procura di Roma e osteggiato anche da membri della sua stessa corrente, come appunto Palamara.

A sinistra ci sono Magistratura democratica e Movimento per la giustizia, riunite sotto la corrente Area democratica per la Giustizia. C’è poi Autonomia e Indipendenza, che ha tra i suoi esponenti più noti Piercamillo Davigo, ed è considerata la più vicina alle posizioni del M5s.

Perché il sistema scricchiola

I dettagli dell’inchiesta per corruzione su Palamara, accusato di aver ricevuto regali da lobbisti in cambio di sentenze a loro favorevoli, e le manovre emerse dalle intercettazioni messe in campo per la spartizione delle nomine, per esempio sul nuovo procuratore di Roma e di Perugia, ha messo in evidenza quanto le aderenze tra i membri del Csm ai vertici delle correnti e influenti esponenti politici fossero strette e frequenti.

I contenuti delle intercettazioni della riunione tra Palamara, Lotti e Ferri e altri cinque membri del Csm ha poi dimostrato quanto il sistema delle correnti determini la velocità delle carriere all’interno della magistratura, al netto della progressione automatica delle carriere stabilita dalla legge n. 425/1984.

In questo modo, così come accade nelle nomine decise dai partiti in ambito politico, anche gli equilibri tra le correnti determinano la scelta di questo o quel capo di una procura in base all’appartenenza correntizia, al di là dei suoi reali meriti professionali.

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