Omicidio Sacchi, ecco il testo dell’ordinanza che racconta cosa accadde quella notte a Roma

L’ordinanza con la ricostruzione della notte dell’omicidio

È la lettura delle venti pagine di ordinanza di custodia cautelare per l’omicidio di Luca Sacchi a confermare un quadro di indagine che ormai appare certo.


Prima di tutto, conferma definitivamente la dinamica dell’aggressione e il peso, in tutta la vicenda, di Anatasia che, secondo il gip Costantino De Robbio, ha “un ruolo centrale nell’acquisto degli stupefacenti”.


Evidenziamo quindi i punti principali, anche se in coda a questo articolo potrete leggere l’ordinanza integrale ripulita dai dati sensibili.

La dinamica

Torniamo dunque alla notte tra il 23 e il 24 ottobre, quando, giunti sul luogo dell’aggressione, con l’idea di portare via ad Anastasia lo zaino che contiene 70mila euro, Valerio Del Grosso e Paolo Pirino si muovono in pochi minuti.

La ricostruzione è chiara:

“I due avevano gridato alla ragazza di consegnare loro lo zaino e, senza attendere risposta, quello armato con la mazza aveva colpito con un colpo violento la ragazza alla testa; nel vedere ciò, il SACCHI aveva reagito spingendo l’aggressore e facendolo cadere; a questo punto l’altro giovane gli si era avvicinato e, giunto a un paio di metri da lui, aveva estratto una pistola dalla cintura ed aveva esploso all’indirizzo di SACCHI un colpo che lo aveva colpito alla testa; i due erano dunque fuggiti dopo essere risaliti a bordo dell’autovettura.

L’uomo armato di mazza di ferro ha colpito alla nuca la ragazza intimandole di dargli lo zaino; alla reazione del SACCHI che ha atterrato l’aggressore, l’altro uomo ha estratto la pistola e lo ha ucciso”.

Dov’era Anastasia in quel momento? Anche su questo c’è ora una parola definitiva:

“Accanto al ragazzo vi era una donna, identificata in KYLEMNYK Anastasiya, che dichiarava agli inquirenti di essere la fidanzata del SACCHI e che poco prima,  mentre passeggiava con il suo ragazzo, era stata colpita alla nuca da un uomo che le aveva intimato di consegnarle lo zaino, strattonandola con violenza per impossessarsene”.

Il gip ricostruisce anche la dinamica dell’accordo, stavolta per punti:

– i due incontravano nel pub John Cabot Alessandro PRINCI, che era in compagnia di tre ragazzi e una ragazza; quest’ultima insieme al PRINCI mostrava a RISPOLI e PIROMALLI, nonché al DEL GROSSO giunto poco dopo, il contenuto di uno zaino che aveva con sé, costituito da diverse mazzette di banconote da 20 e 50 euro; la KYLEMNYK ha dunque un ruolo centrale nell’acquisto dello stupefacente;

– Il DEL GROSSO, che era insieme a PIRINO, constatata la solvibilità degli acquirenti, si allontanava per prendere lo stupefacente mentre PRINCI rimaneva ad attendere nel pub insieme a RISPOLI e PIROMALLI; la ragazza era invece all’esterno del pub insieme a Luca SACCHI ed al comune amico Domenico Costanzo MARINO MUNOZ;

Ma più di ogni altra cosa quello che è significativa la lettura delle intercettazioni. Del Grosso, prima dell’appuntamento, si raccomanda più volte con De Propis perché la droga sia fornita tutta e rapidamente.

“E’ DEL GROSSO a contattare più volte il suo interlocutore per ricordargli, quasi ossessivamente, l’incontro e per “raccomandarsi”, dopo avere espresso la sua soddisfazione per la vicenda (“te amo! Me raccomando”) e poi richiamarlo per essere sicuro che l’amico non si tirasse indietro (“Aho! Me raccomanno, eh? Non famo scherzi eh?”).

Poi, dopo aver visto i soldi in contanti perde la testa:

“Ascoltami, ma se famo invece comeeee… sentime, a parte i scherzi, sto con un amico mio che conosci, bello fulminato! Ma se invece io vengo a prendeme quella cosa che mi hai detto ieri e glieli levo tutti e settanta? Vengo da te… te faccio un bel re…”).

E aggiunge:

“E’ un po’ ambigua la situazione, lo sai? Non poi capì Marcè quanti so… non poi capiiii…. Me sta a partì la brocca proprio de brutto…”; il DE PROPRIS lo schernisce, dichiarandosi sicuro che il DEL GROSSO non sarà capace di portare a termine un piano così ardimentoso e tutto sommato non scevro di rischi a fronte di una tranquilla cessione di stupefacenti come inizialmente concordato (DE PROPRIS: “te stai a cagà sotto… te stai a cagà stto…”), ottenendo la reazione del DEL GROSSO, che ribadisce la sua intenzione di portare a termine il piano escogitato (“io invece voglio fa un casino”).

Dopo la sparatoria, spiega il gip, è a De Propis che torna Del Grosso, ormai terrorizzato: “Si ha dunque la conferma che subito dopo l’omicidio DEL GROSSO si è recato dal suo amico a cui ha riferito il tragico sviluppo del suo piano.

Particolarmente significativo è lo scambio di frasi riferito dalla D’AMBROSIO (fidanzata di un amico di Del Grosso, ndr): “Valerio ha chiesto al giovane “che ha detto tuo padre?’” ed il giovane rispondeva “che sei un coglione, non ti si può dare niente in mano”.

L’ordinanza integrale:

“Sussistono gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati per i delitti ipotizzati dal Pubblico Ministero nella richiesta di custodia cautelare che si allega alla presente ordinanza per farne parte integrante.

            Il procedimento scaturisce dall’omicidio di Luca SACCHI, commesso la sera del 23 ottobre del 2019 davanti ad un pub del quartiere Appio- Tuscolano mediante un colpo di pistola alla testa.

Nelle ore successive al delitto il Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria riuscivano ad individuare i due autori dell’aggressione culminata nell’uccisione del giovane, e già il 25 ottobre veniva emesso un fermo ai sensi dell’articolo 384 c.p.p. a carico di Paolo PIRINO  e Valerio  DEL GROSSO.

Dopo l’esecuzione del fermo e l’emissione della ordinanza di convalida del G.I.P.  le indagini sono proseguite con attività di intercettazione, analisi dei tabulati, escussione di numerosi soggetti a sommarie informazioni ed analisi medico-legali e tossicologiche, con esiti proficui.

E’ dunque oggi possibile ricostruire compiutamente non solo la dinamica dell’omicidio ma altresì il suo movente ed il contesto in cui lo stesso è maturato.

Sono stati raccolti gravi e convergenti indizi di colpevolezza in ordine al coinvolgimento di  altri due soggetti alla fase preparatoria dell’omicidio (uno dei quali deve essere considerato, per le ragioni che si esporranno, concorrente nel delitto) ed individuati i protagonisti della compravendita di una grossa partita di stupefacente che ha costituito il prius logico-temporale da cui è scaturito l’assassinio del giovane.

L’OMICIDIO DI LUCA SACCHI: IL FATTO ED I PRIMI ACCERTAMENTI

Come si è detto in precedenza, il procedimento penale in esame trae origine dall’intervento dei Carabinieri, la sera del 23 ottobre, su richiesta al 112 di un uomo che ha segnalato l’esplosione di colpi di arma da fuoco in via Mommsen, nel quartiere Appio-Tuscolano.

Sul posto i militari trovavano un giovane a terra, privo di sensi, con un notevole gonfiore all’altezza dell’osso temporale destro e con l’orecchio pieno di sangue.

Il giovane, poi identificato in Luca SACCHI, era già privo di conoscenza all’arrivo dei soccorsi e morirà poche ore dopo in ospedale.

Accanto al ragazzo vi era una donna, identificata in KYLEMNYK Anastasiya, che dichiarava agli inquirenti di essere la fidanzata del SACCHI e che poco prima,  mentre passeggiava con il suo ragazzo, era stata colpita alla nuca da un uomo che le aveva intimato di consegnarle lo zaino, strattonandola con violenza per impossessarsene.

La giovane riferiva ancora di avere consegnato lo zaino al suo assalitore e che subito dopo aveva udito un rumore simile a quello di un petardo ed aveva immediatamente visto il fidanzato a terra con una vistosa perdita di sangue alla testa.

I primi accertamenti della Polizia Giudiziaria, mediante escussione a sommarie informazioni dei numerosi ragazzi rinvenuti sul posto – come si è detto, l’omicidio è avvenuto all’esterno di un pub –  consentivano di acquisire le importanti dichiarazioni di Domenico Costanzo MARINO MUNOZ, amico del SACCHI.

Il giovane riferiva che poco prima aveva raggiunto il suo amico e la di lui ragazza e che, mentre erano in strada e lui si era allontanato di qualche passo per fare una telefonata, aveva visto giungere un’autovettura di colore grigio con strisce nere sulle fiancate.

Dopo che l’autovettura si era fermata a pochi metri dai due, riferiva il MARINO MUNOZ, ne erano scesi due giovani con i capelli corti, uno dei quali aveva in mano una mazza nera con una sfera all’estremità.

I due avevano gridato alla ragazza di consegnare loro lo zaino e, senza attendere risposta, quello armato con la mazza aveva colpito con un colpo violento la ragazza alla testa; nel vedere ciò, il SACCHI aveva reagito spingendo l’aggressore e facendolo cadere; a questo punto l’altro giovane gli si era avvicinato e, giunto a un paio di metri da lui, aveva estratto una pistola dalla cintura ed aveva esploso all’indirizzo di SACCHI un colpo che lo aveva colpito alla testa; i due erano dunque fuggiti dopo essere risaliti a bordo dell’autovettura.

A tali dichiarazioni si aggiungevano quelle di un altro testimone oculare dell’omicidio, Massimo LEARDINI, che riferiva di avere sentito un colpo d’arma da fuoco e di avere visto un uomo di circa 25-30 anni (che descriveva accuratamente sia con riguardo alle fattezze che al vestiario) che impugnava una pistola con la mano tesa in avanti; immediatamente dopo, riferiva ancora il LEARDINI, il giovane aveva riposto l’arma nella tasca del giubbotto ed era fuggito.

Anche Simone MURRACA, altro ragazzo presente sul posto, riferiva di avere visto un giovane che alzava un braccio e impugnando una pistola sparava un colpo colpendo un altro uomo che cadeva a terra ferito.

Un amico di MURRACA, Tommaso CANESSA, riferiva a sua volta di avere visto tre ragazzi discutere animatamente tra di loro e uno di loro colpire alla testa una ragazza con qualcosa che non era riuscito a distinguere; immediatamente dopo, aveva visto una forte luce simile ad un flash ed aveva udito il rumore di uno sparo e subito dopo aveva visto due giovani fuggire a piedi, uno dei quali aveva in mano una borsa da donna.

La KYLEMNYK, portata al pronto soccorso, è stata refertata per la ferita alla testa e poi dimessa.

Sulla scorta di quanto sopra riferito, non vi sono dubbi in ordine alla dinamica dei fatti che hanno portato alla morte del SACCHI: questa è sopravvenuta in seguito ad un colpo di arma da fuoco alla testa esplosogli da distanza di due metri da uno dei due giovani che, pochi istanti prima, erano sopraggiunti a bordo di un’autovettura per aggredirli.

I due, secondo le concordanti dichiarazioni di ben quattro testimoni oculari, sono scesi e si sono diretti verso la coppia, armati uno di una mazza di ferro e l’altro di una pistola.

L’uomo armato di mazza di ferro ha colpito alla nuca la ragazza intimandole di dargli lo zaino; alla reazione del SACCHI che ha atterrato l’aggressore, l’altro uomo ha estratto la pistola e lo ha ucciso.

I due si sono dunque allontanati portando con sé lo zaino, ciò  che evidentemente costituiva il fine a cui tutta la loro azione era stata preordinata.

La scena descritta è dunque indubitabilmente quella di una rapina sfociata in un omicidio.

Quanto alla individuazione dei due autori del fatto, ad essa si è pervenuti con estrema rapidità in quanto poche ore dopo il delitto il fratello e la madre di Valerio DEL GROSSO si sono recati al Commissariato di San Basilio per riferire di avere saputo da un amico del loro familiare che quest’ultimo aveva sparato ad una persona.

Raccolte queste dichiarazioni, gli ufficiali di Polizia Giudiziaria hanno escusso Cristian BERTOLI, indicato dai familiari di DEL GROSSO come fonte della notizia; il BERTOLI  ha confermato che Valerio DE GROSSO aveva confessato ad un altro amico (che, sentito a sua volta, ha confermato la circostanza) di avere sparato a Luca SACCHI.

L’amico menzionato dal BERTOLI, Valerio RISPOLI, forniva dichiarazioni non solo conformi ma arricchite di molteplici particolari utili, consentendo di gettare una prima luce sul contesto in cui il delitto è maturato.

Egli riferiva infatti di essere stato incaricato proprio da Valerio DEL GROSSO di recarsi in zona Tuscolana per verificare se dei soggetti dichiaratisi interessati ad acquistare sostanza stupefacente avessero denaro per pagare quanto richiesto.

Egli si era dunque recato in via Latina (poco distante dalla zona ove avverrà l’omicidio) alle 21,30 insieme a Simone PIROMALLI e giunto sul luogo indicatogli dal DEL GROSSO aveva incontrato tale Giovanni (poi identificato in Giovanni PRINCI mediante individuazione fotografica effettuata con esito positivo sia dal RISPOLI che dal PIROMALLI); che durante l’incontro una donna aveva lasciato uno zaino al PRINCI da esibire ai due ed egli stesso aveva constatato che lo zaino conteneva mazzette di banconote da 20 e 50 euro.

La ragazza aveva dunque ripreso con sé lo zaino mentre DEL GROSSO, nel frattempo giunto, si era fermato a parlare con PRINCI della cessione di “erba”.

Il DEL GROSSO era poi rientrato nel pub con PIROMALLI e PRINCI e poco dopo aveva sentito delle urla di una donna e un colpo di arma da fuoco.

Il RISPOLI riferiva altresì che il DEL GROSSO era giunto con un altro ragazzo che aveva appreso chiamarsi Paolo PIRINO.

Anche PIROMALLI confermava quanto riferito dal RISPOLI, aggiungendo che all’acquisto erano interessati tre ragazzi e una ragazza e che la consegna non era avvenuta per mancanza dello stupefacente, che il DEL GROSSO e il suo accompagnatore si erano impegnati ad andare a prendere.

Riferiva dunque il PIROMALLI che lui e RISPOLI erano rimasti in attesa con PRINCI nel pub, mentre DEL GROSSO e il suo amico PIRINO si erano allontanati; verso le 22,55, DEL GROSSO lo aveva contattato dicendogli che stava tornando con lo stupefacente e poco dopo aveva sentito anche lui le grida della ragazza e, affacciatosi all’esterno del pub, aveva visto il di lei fidanzato ferito.

Il PIROMALLI  specificava che la ragazza inginocchiata accanto al giovane ferito era la stessa che poco prima aveva mostrato al DEL GROSSO lo zaino con il denaro, mentre il ragazzo colpito era uno dei tre che doveva acquistare lo stupefacente.

Il giorno dopo il fatto, riferiva ancora PIROMALLI, egli aveva rivisto DEL GROSSO che gli aveva detto di “avere fatto un macello” e che “voleva solo spaventarli”.

Sulla scorta di queste dichiarazioni gli inquirenti ritracciavano DEL GROSSO in una stanza di albergo ove era riuscito ad alloggiare senza registrarsi.

Il DEL GROSSO ammetteva immediatamente di essere responsabile dell’omicidio, dichiarando che si sarebbe costituito di lì a poco e mostrava agli inquirenti i tre diversi luoghi ove si era disfatto della borsa della donna, dell’ogiva e del portafogli della ragazza, indicando altresì dove aveva buttato il tamburo dell’arma e la mazza utilizzata per colpire la donna alla testa.

Tutti gli oggetti venivano ritrovati nei posti indicati dal DEL GROSSO (ad eccezione del tamburo della pistola).

Ulteriori, importanti conferme sono giunte dalla fidanzata di DEL GROSSO, Giorgia D’AMBROSIO, che riferiva che il 23 ottobre aveva visto verso le 23 il DEL GROSSO insieme al suo amico  Paolo PIRINO, che  aveva accompagnato i due da vari amici e che ascoltando le frasi che i due scambiavano con i soggetti che incontravano si era resa conto che era successo qualcosa di grave.

Alla domanda rivolta al fidanzato di darle spiegazioni, riferiva ancora la D’AMBROSIO,  il DEL GROSSO le aveva inizialmente detto che lui e PIRINO avevano “dato una bastonata a una ragazza”.

Verso le 3 del mattino DEL GROSSO le aveva chiesto di accompagnarla in un albergo e di passare la notte lì con lui perché “era meglio se non tornava a casa”.

Il giorno dopo aveva saputo da amici comuni che il fidanzato aveva sparato in testa ad un uomo, cosa che lo stesso DEL GROSSO le aveva confermato riferendole anche che era in compagnia di PIRINO, al che gli aveva consigliato di costituirsi.

Valerio DEL GROSSO e Paolo PIRINO, sulla scorta delle indagini fin qui descritte, sono stati sottoposti a fermo per omicidio.

GLI SVILUPPI DELLE INDAGINI DOPO IL FERMO: IL RUOLO DI MARCELLO DE PROPRIS.

Come si è visto, dalle convergenti dichiarazioni di molti dei soggetti presenti sul luogo del delitto è possibile affermare con certezza che:

  • DEL GROSSO e PIRINO, abitanti nel quartiere di San Basilio, erano giunti la sera del 23 ottobre nella zona del Tuscolano per vendere stupefacente del tipo marijuana (il PIROMALLI, come si ricorderà, ha dichiarato di avere sentito DEL GROSSO e PRINCI discutere della vendita di “erba”);
  • l’accordo per la cessione era stato raggiunto da Valerio DEL GROSSO (come parte venditrice) e Alessandro PRINCI (parte acquirente); dopo un contatto tra i due, DEL GROSSO aveva inviato in avanscoperta  RISPOLI e PIROMALLI, con il compito di verificare se gli acquirenti avessero con sé il denaro necessario all’acquisto della partita di stupefacente richiesta, ciò che porta alla logica conseguenza che la trattativa vertesse su una partita di quantità ingente;
  •  i due incontravano nel pub John Cabot Alessandro PRINCI, che era in compagnia di tre ragazzi e una ragazza; quest’ultima insieme al PRINCI mostrava a RISPOLI e PIROMALLI, nonché al DEL GROSSO giunto poco dopo, il contenuto di uno zaino che aveva con sé, costituito da diverse mazzette di banconote da 20 e 50 euro; la KYLEMNYK ha dunque un ruolo centrale nell’acquisto dello stupefacente;
  • Il DEL GROSSO, che era insieme a PIRINO, constatata la solvibilità degli acquirenti, si allontanava per prendere lo stupefacente mentre PRINCI rimaneva ad attendere nel pub insieme a RISPOLI e PIROMALLI; la ragazza era invece all’esterno del pub insieme a Luca SACCHI ed al comune amico Domenico Costanzo MARINO MUNOZ;
  •  poco dopo DEL GROSSO e PIRINO facevano ritorno sul luogo dell’appuntamento ma, anziché consegnare lo stupefacente come concordato, aggredivano la donna tentando di farsi consegnare lo zaino che sapevano contenere la rilevante somma di denaro poco prima loro mostrata; a fronte della reazione del di lei fidanzato sparavano a quest’ultimo uccidendolo.

Subito dopo la convalida del fermo dei due autori materiali della rapina sfociata in omicidio, sono stati acquisiti gli esiti di un’attività in corso per il contrasto di stupefacente in altro procedimento penale.

Nel corso delle relative indagini, sono state infatti registrate alcune conversazioni telefoniche di rilevante interesse tra il DEL GROSSO e Marcello DE PROPRIS, che consentono di fare luce sulle fasi precedenti la rapina e l’omicidio di cui si è detto, confermando la ricostruzione dei fatti già emersa (ed appena descritta) ed arricchendola di molteplici, fondamentali elementi.

Dall’analisi delle intercettazioni in corso in quelle ore sui cellulari in uso a DE PROPRIS Marcello emerge che quest’ultimo ha avuto per tutta la giornata del 23 numerosi contatti telefonici e via sms con il DEL GROSSO.

Dall’ascolto delle telefonate e dalla lettura dei messaggi emerge in maniera inequivoca che i due si sono accordati per la consegna di qualcosa, specificato da DEL GROSSO in una delle conversazioni (cfr. informativa 18.11.19 pag. 15) in “quindici”: come emergerà di qui a breve, si tratta di quindici chilogrammi di marijuana.

Il DE PROPRIS è dunque stato contattato da DEL GROSSO per fornire a quest’ultimo lo stupefacente destinato al PRINCI ed al gruppo dell’Appio Tuscolano.

Dall’analisi delle intercettazioni è evidente che l’incontro programmato tra DEL GROSSO e DE PROPRIS interessa il primo più che il secondo, poiché è DEL GROSSO a contattare più volte il suo interlocutore per ricordargli, quasi ossessivamente, l’incontro e per “raccomandarsi”, dopo avere espresso la sua soddisfazione per la vicenda (“te amo! Me raccomando”) e poi richiamarlo per essere sicuro che l’amico non si tirasse indietro (“Aho! Me raccomanno, eh? Non famo scherzi eh?”).

Da tale atteggiamento e dal cenno ai “quindici”, come detto,  è agevole ricollegare l’incontro tra i due come finalizzato alla consegna dello stupefacente che il DEL GROSSO doveva portare agli acquirenti del Tuscolano: di qui la soddisfazione per il lucroso affare che stava per chiudersi e il timore che il DE PROPRIS ci ripensasse privandolo del denaro che già vedeva come di facile acquisizione.

Il cenno al quantitativo di “quindici” e il rilevante numero di banconote mostrate da PRINCI e dalla KYLEMNYK nello zaino fa presumere che possa trattarsi di una cessione di 15 kg di marijuana, dato che come vedremo sarà confermato dalle successive risultanze.

A conferma i due si risentivano ancora verso le 21,20; in quell’occasione DE PROPRIS comunicava al DEL GROSSO di avere dato disposizioni perché venisse preparato lo stupefacente da consegnargli (“stamo a pijà… sto a imballà”); il linguaggio criptico adottato (DE PROPRIS fa riferimento a un Gameboy) rende ancora più evidente la cautela con cui l’operazione è gestita, tanto che DEL GROSSO reitera ancora una volta le sue raccomandazioni (“ok però mi ascolti un attimo? Nun famo cazzate eh? Nun famo cazzate!”).

Per incidens, l’interpretazione letterale del dialogo non avrebbe alcun senso logico né alcuna plausibilità, esseno impossibile che il DEL GROSSO, mentre tratta l’acquisto di stupefacente con PRINCI (questo dato è inconfutabile, risultando come si è detto dalle dichiarazioni di numerosi soggetti) si preoccupa della consegna di un Gameboy da poche decine di euro tempestando di telefonate l’amico che deve darglielo e esprimendo a più riprese la sua preoccupazione per la riuscita della consegna del gioco.

E’ dunque evidente che le conversazioni tra i due attestano i preparativi per l’esecuzione dell’operazione, questa sì di rilevante importanza, che il DEL GROSSO dovrà portare a termine nella serata, vale a dire la cessione di diversi kg di sostanza stupefacente con conseguente suo guadagno di una rilevante somma di denaro.

Alle 21,30 il DEL GROSSO contattava ancora DE PROPRIS e gli comunica l’intenzione di cambiare programma: la conversazione che segue è di fondamentale importanza per la esatta comprensione di quanto accadrà di lì a poco fino al tragico epilogo.

L’orario della conversazione corrisponde a quello in cui DEL GROSSO incontra PRINCI e gli acquirenti, il che vuol dire che egli ha appena visto lo zaino con i soldi e si è allontanato per andare a prendere lo stupefacente come concordato.

In quel momento accade evidentemente qualcosa nella mente del DEL GROSSO, forse frutto di una riflessione fatta con PIRINO: non a caso DEL GROSSO inizia la conversazione con DE PROPRIS annunciandogli che è in compagnia del suo “amico, quello fulminato” prima di esporre al suo interlocutore la sua nuova idea: farsi dare dal DE PROPRIS qualcosa che lui è in grado di procurargli e con la quale può tornare dagli acquirenti e levargli tutti i soldi, senza dunque dover dare lo stupefacente in cambio.

E’ intuitivo che quel qualcosa che è in grado di convincere la controparte a consegnare la rilevante somma di denaro appena mostrata dallo zaino altro non è che la pistola che sarà infatti utilizzata per l’aggressione alla KYLEMNYK ed al ragazzo in sua compagnia.

Ecco il testo della conversazione intercettata: “ascoltami, ma se famo invece comeeee… sentime, a parte i scherzi, sto con un amico mio che conosci, bello fulminato! Ma se invece io vengo a prendeme quella cosa che mi hai detto ieri e glieli levo tutti e settanta? Vengo da te… te faccio un bel re…”).

Il DE PROPRIS, per nulla sorpreso, pare comprendere immediatamente il piano che hanno in mente DEL GROSSO e PIRINO (l’amico fulminato) e invita subito il suo interlocutore a raggiungerlo, probabilmente anche per evitare che il DEL GROSSO, in preda all’eccitazione, si tradisca per telefono più di quanto non aveva già fatto.

Dopo qualche tempo, DEL GROSSO richiamava DE PROPRIS mentre stava per incontrarlo (verso le 22.48) ed inevitabilmente tornava sull’argomento, con accenni ancora più chiari: “è un po’ ambigua la situazione, lo sai? Non poi capì Marcè quanti so… non poi capiiii…. Me sta a partì la brocca proprio de brutto…”; il DE PROPRIS lo schernisce, dichiarandosi sicuro che il DEL GROSSO non sarà capace di portare a termine un piano così ardimentoso e tutto sommato non scevro di rischi a fronte di una tranquilla cessione di stupefacenti come inizialmente concordato (DE PROPRIS: “te stai a cagà sotto… te stai a cagà stto…”), ottenendo la reazione del DEL GROSSO, che ribadisce la sua intenzione di portare a termine il piano escogitato (“io invece voglio fa un casino”).

I contatti tra i due proseguiranno il giorno dopo l’omicidio, quando DE PROPRIS, con tono comprensibilmente adirato per l’esito della rapina, inviava a DEL GROSSO un sms per riavere la restituzione della “tuta” (“Mongoloide portame a tuta”).

Come si è detto in precedenza, la fidanzata del DEL GROSSO riferirà agli inquirenti di avere accompagnato quest’ultimo da un amico a cui il DEL GROSSO le aveva detto di dover restituire una tuta che questi gli aveva prestato tempo prima.

Interessante notare che la sera stessa DE PROPRIS contatterà più volte la fidanzata di DEL GROSSO per convincerla ad andarlo a prendere e a dargli una mano a nascondersi (cfr. informativa finale pag. 22).

Infine, ancora dalle risultanze investigative del procedimento in cui è stato intercettato il DE PROPRIS giunge un’importante conferma, ancorché indiretta, al coinvolgimento di quest’ultimo: nel corso di due telefonate effettuate il 24 ottobre da Fabio PALLAGROSI alla fidanzata, l’uomo fa riferimento ad un “casino” successo il giorno prima, casino “combinato” da Marcello; il PALLAGROSI, nel ribadire più volte di non poter parlare di quanto successo per telefono, conclude però che “sto cazzo de Marcello è un macello”, cenno immediatamente colto dalla fidanzata che gli risponde: “è lui che ha fatto i danni ve’?”.

La coincidenza temporale (la conversazione segue di poche ore l’omicidio di SACCHI), la natura illecita di quanto accaduto (tale che non se ne può assolutamente parlare per telefono), il coinvolgimento come responsabile di un amico del PALLAGROSI di nome Marcello inducono a ritenere allo stato condivisibile la ricostruzione offerta dalla Polizia Giudiziaria e dal Pubblico Ministero: si tratta di una conversazione con cui si commentano le conseguenze nefaste della condotta avventata di DE PROPRIS, che è rimasto coinvolto nell’omicidio di SACCHI fornendo l’arma al suo assassino.

Ancora, un ulteriore riscontro in merito al coinvolgimento del DE PROPRIS giunge da un secondo verbale di sommarie informazioni cui è stata sottoposta il 31 ottobre D’AMBROSIO Giorgia, fidanzata di DEL GROSSO.

Nel corso del verbale la giovane ha riferito ulteriori importanti particolari sui momenti successivi all’omicidio di SACCHI; tra questi, l’incontro tra DEL GROSSO e un giovane da cui lei stessa lo ha accompagnato e che – dalla descrizione, dal nome della via e dall’identificazione fotografica effettuata  – è identificabile in Marcello DE PROPRIS.

Si ha dunque la conferma che subito dopo l’omicidio DEL GROSSO si è recato dal suo amico a cui ha riferito il tragico sviluppo del suo piano.

Particolarmente significativo è lo scambio di frasi riferito dalla D’AMBROSIO: “Valerio ha chiesto al giovane “che ha detto tuo padre?’” ed il giovane rispondeva “che sei un coglione, non ti si può dare niente in mano”.

 Tale scambio di frasi riscontra in maniera evidente la ricostruzione dei fatti fin qui proposta e costituisce conferma che il DE PROPRIS ha dato a DEL GROSSO “in mano” l’arma da lui maldestramente utilizzata (perché avrebbe dovuto servire solo come deterrente per la rapina pianificata e non essere usata per uccidere).

Da tale interpretazione discende altresì, in maniera chiara ed inequivocabile, che l’arma del delitto è stata data a Marcello DE PROPRIS dal padre.

La conferma definitiva della bontà della ricostruzione dei fatti è giunta dalle dichiarazioni di BUTERA Andrea, datore di lavoro di DEL GROSSO, che ha riferito di avere incontrato il 24 ottobre quest’ultimo che gli ha confidato: “ho fatto una cazzata, ti devo parlare. Ieri sera verso le 23 ho sparato ad una persona dalle parti di via Latina… stavamo facendo uno scambio di marijuana di quindici chili in cambio di settantamila euro, poi qualcosa è andato storto ed è iniziata la colluttazione prima con la ragazza presente e poi con gli altri, poi ho notato uno dei presenti mettere la mano nei pantaloni come per estrarre un’arma quindi, visto che anche io avevo con me una pistola, l’ho estratta e ho sparato nella sua direzione. Ti giuro che non volevo colpirlo. Poi ho preso da terra lo zaino contenente il denaro e insieme a Paolo siamo scappati. Scappo in Brasile, tanto abbiamo settantamila euro”.

Tali dichiarazioni, provenendo da soggetto del tutto estraneo alle dinamiche delittuose in esame ed al circuito criminale in cui sono inseriti gli indagati, deve ritenersi dotata di massima attendibilità.

Essa fornisce dunque un formidabile riscontro a quanto accaduto ed al movente dell’omicidio, dando conferma della compravendita di stupefacente in cui erano impegnati i due gruppi che si sono incontrati la sera del 23 ottobre e precisandone i termini, conformemente a quanto già emerso: lo scambio pattuito era di quindici chili di marijuana (il cenno al quantitativo di stupefacente era già emerso ed è già stato evidenziato nelle conversazioni tra DEL GROSSO e DE PROPRIS) in cambio di 70.000 euro (anche questo dato quantitativo, come si ricorderà, era già emerso nel cenno che DEL GROSSO aveva fatto a DE PROPRIS quando aveva spiegato il piano di “prendersi tutti i settanta”, cioè tutta la cifra detenuta dagli acquirenti senza dover scomputare il prezzo dello stupefacente, che non sarebbe stato consegnato).

E’ dunque possibile attribuire crisma di gravità e concordanza agli indizi fin qui esaminati, che si compongono in un insieme coerente e perfettamente plausibile e non lasciano spazio a ricostruzioni alternative.

Pertanto, ferma restando la responsabilità per l’omicidio e la rapina in capo a DEL GROSSO e PIRINO, emerge in maniera chiara ed inconfutabile il concorso nel delitto da parte di Marcello DE PROPRIS.

Questi infatti, che inizialmente avrebbe dovuto fornire i 15 kg di marijuana destinati agli acquirenti,  è stato immediatamente messo a parte del cambiamento di programma di DEL GROSSO e PIRINO e della loro intenzione di non consegnare lo stupefacente e di impossessarsi del denaro del gruppo degli acquirenti con la violenza.

Egli ha inoltre ricevuto la richiesta di fornire la pistola, strumento indispensabile all’attuazione della rapina ed ha ottemperato alla richiesta.

Va ancora rilevato che il DEL GROSSO, come si è detto, ha prospettato al DE PROPRIS in cambio del suo appoggio e del fondamentale aiuto dato dalla consegna dell’arma una compartecipazione al guadagno della rapina (come si ricorderà, vi è un chiaro cenno ad un “bel regalo” a lui destinato se avesse acconsentito a dare l’arma): il DE PROPRIS aveva dunque un interesse diretto nella riuscita del piano escogitato dal suo interlocutore.

Anche la sua condotta nei cruciali momenti che si sono verificati dopo l’uccisione di SACCHI ne attesta il pieno coinvolgimento: è a lui che DEL GROSSO riferisce immediatamente quanto accaduto, ed è ancora DE PROPRIS a contattare la fidanzata di DEL GROSSO per coordinare la ricerca di un posto ove nasconderlo, prima che la situazione precipiti con il fermo in suo danno.

E, per quanto si tratti di un argomento non direttamente probante, è a lui che viene riferito nella zona di appartenenza (San Basilio) di avere “fatto danni” e combinato “un casino”, come riferito dal PALLAGROSI alla fidanzata.

La sua compartecipazione alle condotte di DEL GROSSO e PIRINO è dunque piena e consapevole, dall’inizio dell’operazione di compravendita di stupefacenti fino al suo epilogo, e si estrinseca non solo nell’accettazione passiva del cambiamento di programma ma altresì nella fattiva collaborazione alla realizzazione dello stesso.

Come correttamente osservato dal Pubblico Ministero, non si tratta di concorso in un reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti (art. 116 c.p.), ma di concorso diretto ai sensi dell’articolo 110 del codice penale.

In merito, giova ricordare che “deve ritenersi insita nella originaria programmazione criminale l’accettazione del rischio di trasformazione del reato inizialmente pianificato in quello più grave realizzato” (Cass. Pen., sez. II, n. 29641 del 30.5.19).

Fornendo al DEL GROSSO  l’arma da sparo perché la usasse nell’esecuzione di una rapina che come si è detto è stata pianificata insieme a lui, DE PROPRIS ha accettato il rischio di concorrere altresì nel reato più grave che si è poi verificato nel corso della rapina medesima.

Va sottolineato in proposito, infatti, che è del tutto prevedibile che un compartecipe di una rapina possa trascendere ad atti di violenza nei confronti della parte lesa, per assicurarsi il profitto del reato o comunque guadagnarsi l’impunità (proprio come accaduto nel caso di specie).

Nel caso di specie, peraltro, vi è un elemento in più: la scelta di tornare all’appuntamento armati di una pistola implica infatti la concreta possibilità di utilizzare l’arma stessa.

Né può sostenersi che l’arma avrebbe dovuto servire come mero deterrente o per minacciare le vittime e convincerle a consegnare il denaro senza fare resistenza.

Ciò per un duplice motivo:

  1. gli aggressori non hanno esibito l’arma per minacciare ma per uccidere.

In merito va rilevato che la pistola non è stata utilizzata nei confronti della KYLEMNYUK per convincerla a consegnare lo zaino, ma è stata estratta solo quando il DEL GROSSO ha visto che la resistenza del SACCHI stava per impedire la riuscita del piano: in altri termini, la pistola è stata adoperata non per minacciare ma proprio per colpire (e colpire una persona alla testa da due metri di distanza, va da sé, non può avere altro scopo che ucciderla e in nessun caso può essere considerata azione meramente deterrente. Il DEL GROSSO non ha dunque estratto l’arma per guadagnarsi la fuga o per convincere i due ragazzi a cessare la resistenza e consegnare lo zaino, ma per uccidere ed ha deciso di ricorrere all’arma, fino a quel momento ben risposta nella tasca, quando ha ritenuto di dover passare alla soppressione fisica del soggetto che, resistendo in modo imprevisto, stava per rendere vano il suo sforzo di assicurarsi il denaro;

  • i due non avevano, sin dall’inizio della loro azione delittuosa, alcuna intenzione di minacciare le vittime: le hanno aggredite alle spalle e si sono approcciati a loro direttamente con la violenza, colpendo la donna che deteneva materialmente i soldi con la mazza da baseball alla testa.

La minaccia, con consegna “spontanea” della refurtiva, non è mai stata parte del loro piano di azione, che prevedeva invece l’annullamento della resistenza dei due con la violenza, verso la donna e se non fosse bastata anche verso l’uomo.

E’ a questo scopo che serviva l’arma, come ulteriore mezzo per esercitare la violenza se non si fosse rivelata sufficiente la violenza con la mazza da baseball.

In conseguenza di quanto detto, deve ritenersi che l’aver portato sulla scena del crimine un’arma da sparo, carica e pronta all’uso sia la conseguenza diretta di un piano che ha avuto uno degli sviluppi previsti: l’averla usata sparando ad una delle vittime non può essere considerato sviluppo anomalo dell’azione.

Ecco perché correttamente il concorso in omicidio è stato imputato, oltre che al DEL GROSSO, anche al PIRINO.

Tale consapevolezza investe necessariamente, in virtù delle considerazioni sopra esposte, non solo i due esecutori materiali ma anche il concorrente Marcello DE PROPRIS.

La giurisprudenza è in casi consimili compatta nello stabilire che “la partecipazione all’accordo per commettere una rapina utilizzando un’arma comporta la responsabilità, a titolo di concorso ordinario, e non anomalo, anche per il tentativo di omicidio commesso nel corso della sua esecuzione dal complice che abbia materialmente colpito la vittima” (Cass. Pen., sez. I, n. 12750 del 27.2.19).

Tale conclusione è del resto conforme a quanto stabilito dalla Cassazione a Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 337 del 18.12.08) secondo cui “l’espressa adesione del concorrente a un’impresa criminosa, consistente nella produzione di un evento gravemente lesivo mediante il necessario e concordato impiego di micidiali armi da sparo, implica comunque il consenso preventivo all’uso cruento e illimitato delle medesime da parte di colui che sia stato designato come esecutore materiale, anche per fronteggiare le eventuali evenienze peggiorative della vicenda o per garantirsi la via di fuga. Ne consegue che ricorre un’ipotesi di concorso ordinario a norma dell’art. 110 cod. pen. e non quella di concorso cosiddetto anomalo, ai sensi del successivo art. 116, nell’aggressione consumata con uso di tali armi in relazione all’effettivo verificarsi di qualsiasi evento lesivo del bene della vita e dell’incolumità individuale, oggetto dei già preventivati e prevedibili sviluppi, quantunque concretamente riconducibile alla scelta esecutiva dello sparatore sulla base di una valutazione della contingente situazione di fatto, la quale rientri comunque nel novero di quelle già astrattamente prefigurate in sede di accordo criminoso come suscettibili di dar luogo alla produzione dell’evento dannoso”.

Ne deriva la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di Marcello DE PROPRIS per il concorso nell’omicidio di Luca SACCHI (capo A di imputazione) oltre che per la rapina (capo B di imputazione) e per la detenzione e porto di arma comune da sparo (capo C di imputazione).

LA DETENZIONE DELLA PISTOLA DA PARTE DI ARMANDO DE PROPRIS.

Il Pubblico Ministero ha contestato al capo D di imputazione il reato di detenzione di arma comune da sparo in capo ad Armando DE PROPRIS, padre del menzionato Marcello.

L’ipotesi investigativa è che l’arma fornita da Marcello DE PROPRIS a Valerio DEL GROSSO sia stata data al primo dal padre.

A sostegno di questa ipotesi militano, nella ricostruzione del Pubblico Ministero, due elementi:

  1. la conversazione del 24 ottobre in cui DEL GROSSO ha chiesto a DE PROPRIS cosa aveva detto suo padre di quanto accaduto (cioè dell’omicidio di SACCHI) ed il DE PROPRIS ha risposto che “ha detto che sei un coglione e che non ti si può dare in mano una cosa”.

Tale commento non implica che sia stato Armando DE PROPRIS  a “mettere in mano” a DEL GROSSO la pistola, ben potendo riferirsi anche al rammarico per il cattivo uso che DEL GROSSO ha fatto della pistola che suo figlio Marcello DE PROPRIS gli ha messo in mano.

L’elemento non è dunque decisivo nel senso voluto dal Pubblico Ministero

  • risulta da un’informativa di PG in atti che il 22 ottobre, giorno prima dell’omicidio, vi sia stato un incontro tra Armando DE PROPRIS e Valerio DEL GROSSO. A tale incontro il DEL GROSSO avrebbe fatto riferimento, secondo il Pubblico Ministero, quando avrebbe chiesto a Marcello DE PROPRIS di fornirgli la pistola dicendo “se invece vengo a prenderme qua cosa che m’hai detto ieri”.

Sul punto la ricostruzione del Pubblico Ministero non appare condivisibile: il DEL GROSSO fa riferimento ad una cosa che Marcello DE PROPRIS gli ha detto il giorno prima e non a qualcosa di cui ha parlato con il padre di questi. E’ evidente dunque che della pistola DEL GROSSO deve avere parlato con il figlio e non con il padre.

Viene meno dunque ogni indizio del fatto che la pistola che Marcello DE PROPRIS ha dato a Valerio DEL GROSSO sia stata data al DE PROPRIS dal padre.

La richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti di DE PROPRIS Armando deve essere rigettata.

LA COMPRAVENDITA DI 15 KG DI MARIJUANA

L’ultimo capo di imputazione (capo F) riguarda la cessione dei 15 kg di marijuana in cambio di 70.000 euro che come si è detto costituisce il prius logico e temporale da cui è scaturita la rapina poi sfociata nell’omicidio.

Non vi sono dubbi, sulla scorta delle molteplici e convergenti risultanze sopra esaminate, che il 23 ottobre Valerio DEL GROSSO e Alessandro PRINCI si sono accordati per la predetta compravendita; che il DEL GROSSO ha contattato Marcello DE PROPRIS con cui si è accordato perché questi gli fornisse i 15 kg di marijuana destinati a PRINCI ed al gruppo del Tuscolano da questi diretto; che al momento della consegna DEL GROSSO era insieme a Paolo PIRINO e PRINCI insieme ad altri ragazzi, tra cui Anastasiya KYLEMINYK, che ha preso parte attiva alle fasi finali della trattativa portando con sé lo zaino con i settantamila euro destinati alla parte venditrice, mostrandolo al DEL GROSSO e rimanendo poi in attesa della consegna dello stupefacente e pronta alla cessione del corrispettivo, mentre PRINCI attendeva l’esit della fase esecutiva dello scambio e ne seguiva la conclusione mantenendosi discosto (all’interno del pub) ma a vista.

I cinque rispondono dunque del reato di cessione e detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Secondo quanto emerso, l’accordo si era già perfezionato in tutti i suoi elementi, rimanendo da portare a termine esclusivamente la fase esecutiva, con conseguente consumazione del reato (contestato però, allo stato, dal Pubblico Ministero, nella sola forma tentata).

Indubitabile la sussistenza della circostanza aggravante dell’ingente quantità, trattandosi come si è detto più volte di 15 kg di marijuana.

Quanto alle esigenze cautelari, sia il reato di omicidio aggravato che quello di cessione (e detenzione a fini di spaccio) di stupefacente aggravato dalla quantità ingente costituiscono fattispecie connotate da estrema gravità ed allarme sociale tale da giustificare i limiti di pena previsti, corrispondenti (nel primo caso) e assai vicini (nel secondo) ai massimi edittali possibili per il nostro ordinamento.

A ciò si aggiunga che il modus agendi del DE PROPRIS nella gestione sia della trattativa per la compravendita dello stupefacente sia nell’adesione e nella fattiva partecipazione alla rapina poi sfociata nell’omicidio denotano una inveterata attitudine al delitto ed una freddezza che sembrano conseguenza di una professionalità che non può non refluire nel pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede.

Va in merito altresì rilevato che il DE PROPRIS ha mostrato di essere pronto con la stessa disinvoltura sia a fornire in breve tempo un ingente quantitativo di stupefacente (a “prima richiesta”, segno della possibilità di approvvigionarsi con sicurezza e rapidità ad alti livelli e di contatti con veri e propri grossisti della droga operanti nella Capitale) sia le armi per il compimento di rapine in danno di altri gruppi criminali.

Né va dimenticata la gestione del post delictum con la predisposizione di strumenti idonei a gestire la fuga e garantire la copertura e l’eventuale latitanza degli autori di un omicidio.

Anche tali segnali impongono di ritenere sussistente un altissimo e concreto rischio di reiterazione di delitti ed impongono l’adozione della misura cautelare massima richiesta dal Pubblico Ministero.

Quanto sopra indica inoltre il pericolo di fuga, essendo l’indagato in grado di garantire per sé e per altri coperture idonee a sottrarsi alle ricerche della Polizia Giudiziaria ed alle conseguenze dei delitti commessi.

Considerazioni analoghe possono essere ripetute per Valerio DEL GROSSO e Paolo PIRINO relativamente all’imputazione di cessione di stupefacente, che si aggiunge a quelle di omicidio e rapina per cui sono già in stato di custodia cautelare.

Anche Alessandro PRINCI  e Anastasiya KYLEMNYUK dimostrano, seppur con gradi diversi, di essere pienamente inseriti nel circuito della compravendita di stupefacenti.

In merito al PRINCI, in particolare, la sicurezza e professionalità con cui ha portato avanti la trattativa con soggetti appartenenti ad un diverso contesto spaziale e criminale (quello di San Basilio) per l’acquisto di una ingente partita di marijuana destinata al mercato locale, la predisposizione di accorgimenti per portare a buon fine le trattative ed il reperimento di settantamila euro in contanti sono indice sicuro della non occasionalità del delitto, attestata peraltro altresì dalla esistenza di precedenti specifici che sono alla base della contestazione della recidiva.

La sua capacità organizzativa e la sua professionalità nella gestione delle condotte illecite risaltano altresì dal fatto che risulta potersi servire di soggetti a lui sottoposti (tra i quali la coindagata KYLEMNYUK) cui delegare i momenti più pericolosi ed a rischio di intervento della Polizia Giudiziaria (ciò che spiega il motivo per cui ha consegnato alla donna il denaro ed ha atteso a distanza la conclusione della consegna.

Da tali considerazioni deriva anche per lui la sussistenza di un altissimo rischio di reiterazione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede.

Le predette considerazioni rendono inoltre per tutti gli indagati inidonea l’adozione di una misura cautelare meno grave di quella del carcere, anche in considerazione del fatto che in casi di condanna non sembra applicabile la sospensione condizionale della pena in relazione ai limiti edittali dei reati ipotizzati ed al numero delle contestazioni.

Infine, considerazioni simili possono essere svolte per l’indagata KYLEMNYUK, che ha agito con freddezza e professionalità nella gestione della trattativa l’incarico affidatole di detenzione del denaro e di partecipazione alla delicata fase dello scambio.

Anche per lei appare sussistente un concreto rischio di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede, e solo l’incensuratezza ed il ruolo meramente esecutivo nella compravendita giustificano l’adozione a suo carico della misura non custodiale richiesta dal Pubblico Ministero”.

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