Cosa dice il Tribunale di Roma sulla riattivazione della pagina Facebook di Casapound

Non è una sentenza e non riguarda l’articolo 21 della Costituzione. Spieghiamo cosa dice il Tribunale di Roma

In data odierna è stata reso noto il provvedimento del Tribunale di Roma in merito al caso “Casapound Facebook” dove si obbliga al social network di riabilitare la pagina Casapound Italia e il profilo personale di Davide Di Stefano. Il testo è stato pubblicato direttamente da Il Primato Nazionale.


Ci sono due elementi da tenere in considerazione nel provvedimento. La prima riguarda come viene concepito Facebook nell’ambito della comunicazione e la politica, l’altro riguardo alle regole contrattuali. Ciò che preme di più a Davide Di Stefano e a Casapound è quella relativa al ruolo di Facebook e la politica. Simone Di Stefano lo evidenzia in un suo tweet:


Di che provvedimento stiamo parlando

Casapound e Davide Di Stefano hanno presentato un ricorso d’urgenza – ricorso ex art.700 c.p.c. – che si qualifica come una «misura cautelare con funzione anticipatoria degli effetti della decisione di merito». Al punto 2 del provvedimento leggiamo una breve spiegazione:

la tutela cautelare svolge la funzione di assicurare, in via provvisoria, gli effetti del futuro giudizio di merito quando sussistano particolari e gravi esigenze d’urgenza che renderebbero inutile la tutela ottenuta nell’ambito di quest’ultimo.

Ciò significa che non si tratta di una vera e sentenza, ma di un provvedimento provvisorio che ha natura di anticipare gli effetti della decisione di merito. Presumibilmente, ora si aprirà la fase di merito del giudizio che si concluderà con una sentenza in Tribunale a seguito di un processo ordinario. Il Tribunale, dunque, ha concesso la misura cautelare richiesta da Casapound nonostante tale provvedimento sia stato adottato con una valutazione sommaria degli elementi, come riporta lo stesso provvedimento:

Nel caso di specie e compatibilmente con una delibazione necessariamente sommaria propria dell’odierna fase cautelare, il Tribunale ritiene che la domanda proposta sia dotata di entrambi i presupposti richiesti dalla legge per l’emissione del provvedimento di urgenza.

I fondamenti del provvedimento cautelare

Il giudice, dopo una breve disamina di quelli che sono gli standard della Community, delle condizioni d’uso che ne determinano i termini di utilizzo, evidenzia la posizione di rilievo che assume Facebook (così come gli altri social network) rispetto all’attuazione di principi cardine essenziali dell’ordinamento come quello del pluralismo dei partiti politici (49 Cost.).

Art. 49

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Il giudice sottolinea come il soggetto di fatto viene escluso, o fortemente limitato, dal dibattito politico italiano:

E’ infatti evidente il rilievo preminente assunto dal servizio di Facebook (o di altri social network ad esso collegati) con riferimento all’attuazione di principi cardine essenziali dell’ordinamento come quello del pluralismo dei partiti politici (49 Cost.), al punto che il soggetto che non è presente su Facebook è di fatto escluso (o fortemente limitato) dal dibattito politico italiano, come testimoniato dal fatto che la quasi totalità degli esponenti politici italiani quotidianamente affida alla propria pagina Facebook i messaggi politici e la diffusione delle idee del proprio movimento. Ne deriva che il rapporto tra FACEBOOK e l’utente che intenda registrarsi al servizio (o con l’utente già abilitato al servizio come nel caso in esame) non è assimilabile al rapporto tra due soggetti privati qualsiasi in quanto una delle parti, appunto FACEBOOK, ricopre una speciale posizione: tale speciale posizione comporta che FACEBOOK, nella contrattazione con gli utenti, debba strettamente attenersi al rispetto dei principi costituzionali e ordinamentali finchè non si dimostri (con accertamento da compiere attraverso una fase a cognizione piena) la loro violazione da parte dell’utente. Il rispetto dei principi costituzionali e ordinamentali costituisce per il soggetto FACEBOOK ad un tempo condizione e limite nel rapporto con gli utenti che chiedano l’accesso al proprio servizio.

Di fatto il giudice ha ritenuto che l’esclusione dei due soggetti si ponesse in contrasto con il diritto al pluralismo, eliminando o comprimendo la possibilità per l’associazione di esprimere i propri messaggi politici attraverso il social network.

La difesa di Facebook e le risposte del Giudice

Facebook, nelle proprie difese, ha sostenuto di aver disabilitato le pagine poiché violavano i loro standard della Community:

Sotto altro profilo FACEBOOK ha inoltre sostenuto di avere legittimamente adottato la misura della disabilitazione della pagina dell’Associazione e del suo amministratore perché essi, in violazione delle Condizioni d’Uso e degli Standard della Community (che vietano espressamente le organizzazioni che incitano all’odio), avrebbero divulgato contenuti di incitazione all’odio e alla violenza attraverso la promozione, nella pagine di Casapound, degli scopi e delle finalità dell’Associazione stessa (cfr. memoria FACEBOOK pag. 12). In relazione a tale profilo il Tribunale osserva che non è possibile affermare la violazione delle regole contrattuali da parte dell’Associazione ricorrente solo perché dalla propria pagina sono stati promossi gli scopi dell’Associazione stessa, che opera legittimamente nel panorama politico italiano dal 2009.

Facebook, sempre nella sua memoria difensiva, ha riportato alcuni esempi che secondo loro risultano essere atteggiamenti di odio contro le minoranze o violenza:

La resistente a supporto della sua tesi evidenzia poi nella propria memoria di costituzione una serie di episodi connotati da atteggiamenti di odio contro le minoranze o violenza, che hanno visto quali protagonisti membri di Casapound i cui contenuti però non hanno trovato ingresso nella pagina FACEBOOK di Casa Pound ma sono stati tratti da articoli comparsi su quotidiani anche on line o da siti di informazione, comunque esterni a FACEBOOK.

Tuttavia, essendo contenuti non nativi di Facebook e circoscritti in condivisioni di contenuti esterni al social, quali articoli di giornali o siti di informazione, Casapound non può essere ritenuta “oggettivamente” responsabile di quanto riportato da terzi:

Sotto altro aspetto è appena il caso di osservare che non è possibile sostenere che la responsabilità (sotto il profilo civilistico) di eventi e di comportamenti (anche) penalmente illeciti da parte di aderenti all’associazione possa ricadere in modo automatico sull’Associazione stessa (che dovrebbe così farsene carico) e che per ciò solo ad essa possa essere interdetta la libera espressione del pensiero politico su una piattaforma così rilevante come quella di FACEBOOK. Non vi è dubbio infatti che le ipotesi di responsabilità oggettiva o “da posizione” nell’ordinamento italiano vadano interpretate restrittivamente.

Facebook, sempre nella sua difesa, avrebbe considerato come violazioni dirette da parte di Casapound la pubblicazione di contenuti riguardanti la cosiddetta croce celtica e altri simboli. Secondo il giudice:

Non possono inoltre essere considerate come violazioni dirette da parte dell’Associazione gli episodi citati dalla resistente nella memoria e riferiti a contenuti riguardanti la c.d. croce celtica o altri simboli, episodi che singolarmente non paiono infrangere il limite di cui si è parlato sopra e che infatti non hanno generato la disabilitazione dell’intera pagina ma la rimozione di singoli contenuti ritenuti non accettabili.

Contenuti singoli già rimossi, ma che non giustificherebbero la disabilitazione dell’intera pagina.

Quali sono i contenuti di incitamento all’odio secondo Facebook

Secondo gli Standard della Community vengono definiti come discorsi di incitazione all’odio attacchi diretti alle persone sulla base di aspetti tutelati a norma di legge, quali razza, etnia, nazionalità, religione e via dicendo:

Non permettiamo su Facebook discorsi di incitazione all’odio perché creano un ambiente di intimidazione ed esclusione e, in alcuni casi, possono promuovere violenza reale.

Definiamo i discorsi di incitazione all’odio come un attacco diretto alle persone sulla base di aspetti tutelati a norma di legge, quali razza, etnia, nazionalità di origine, religione, orientamento sessuale, casta, sesso, genere o identità di genere e disabilità o malattie gravi. Forniamo anche misure di protezione per lo status di immigrato. Definiamo l’attacco come un discorso violento o disumanizzante, dichiarazioni di inferiorità o incitazioni all’esclusione o alla segregazione. Gli attacchi vengono suddivisi in tre livelli di gravità, descritti di seguito.

Vengono riportate delle considerazioni sui “contenuti altrui”, ma viene richiesta l’indicazione chiara dell’intenzione nel condividerli. In mancanza di tale richiesta, Facebook ritiene di poter rimuovere il contenuto:

Talvolta si condividono contenuti altrui che incitano all’odio con lo scopo di sensibilizzare o informare le altre persone. In alcuni casi, parole o termini che potrebbero in altro modo violare i nostri standard vengono usati in modo autoreferenziale o per rafforzare una causa. Talvolta le persone esprimono disprezzo nell’ambito di una rottura. Altre volte usano un linguaggio tipico di un genere per controllare i membri di un gruppo di supporto sanitario o positivo, ad esempio un gruppo sull’allattamento al seno riservato alle donne. In tutti questi casi, consentiamo il contenuto, ma ci aspettiamo che le persone indichino chiaramente la loro intenzione, aiutandoci a capire meglio perché lo hanno condiviso. Quando l’intenzione non è chiara, possiamo rimuovere il contenuto.

I provvedimenti di Facebook in caso di violazioni

All’articolo 4.2 delle Condizioni d’uso leggiamo:

In caso Facebook stabilisca che l’utente abbia violato chiaramente, seriamente o reiteratamente le proprie condizioni o normative, fra cui in particolare gli Standard della community, Facebook potrebbe sospendere o disabilitare in modo permanente l’accesso dell’utente al suo account. Facebook potrebbe inoltre sospendere o disabilitare l’account dell’utente se questi viola in modo ripetuto i diritti di proprietà intellettuale di altri utenti o in caso Facebook sia obbligato a farlo per motivi legali.

In tal caso, l’utente viene informato salvo casi particolari:

Nel caso in cui agisse in tal modo, Facebook informerà l’utente e illustrerà le opzioni a sua disposizione per richiedere una revisione, a meno che ciò esponga Facebook o altri a responsabilità legale, danneggi la community di utenti Facebook, comprometta o interferisca con l’integrità o il funzionamento di servizi, sistemi o Prodotti di Facebook, siano presenti restrizioni dovute a limiti tecnici oppure ove sia vietato farlo per motivi legali.

Conclusioni

In questo procedimento, caratterizzato da una delibazione sommaria, le prove presentate nella memoria difensiva da parte di Facebook non sarebbero state ritenute sufficienti dal Giudice per sostenere la sospensione della pagina. Essendo i contenuti presentati e prelevati da Facebook non direttamente imputabili al movimento politico, il Giudice ha ritenuto che non ci sia responsabilità di ciò che è scritto in essi all’associazione Casapound. Il provvedimento di misura cautelare non fa riferimento all’articolo 21 della Costituzione, come alcuni utenti sostengono, ma all’articolo 49, sulla libertà di associazione. I cittadini hanno il diritto di associarsi a Casapound e Facebook è un luogo dove, secondo il Giudice, può esercitarsi al dibattito pubblico e alla partecipazione alla vita democratica del Paese, ma entro i limiti di legge e quelli riscontrabili da eventuali violazioni provate da parte dello stesso social network.

Per fare un esempio chiaro, se viene creato un partito e questo apre una pagina Facebook può partecipare al dibattito pubblico e ne avrebbe pieno diritto, così come hanno diritto i cittadini di associarsi, come sancito dall’articolo 49 della Costituzione. Se questo partito contribuisce in maniera reiterata alla propaganda di incitamento all’odio proponendo contenuti effettivamente riconducibili a tale scopo o che violano comunque gli Standard della Community (contenuti la cui violazione sia riscontrabile anche in altre sedi) il discorso cambia e a quel punto Facebook, con le prove raccolte in un processo ordinario, è legittimato inizialmente a rimuoverli e infine, nei casi più gravi e di recidiva, a sospendere le pagine e gli account coinvolti, come previsto dai termini d’uso che ogni utente accetta di sottostare, che sia un privato o un partito politico, un movimento e/o qualsiasi soggetto che abbia una personalità giuridica.