Per la prima volta un giudice impone l’assunzione di un rider di Glovo: sarà a tempo pieno e non a cottimo

di Redazione

«Il rider, assieme al sindacato, aveva partecipato a una trasmissione su una tv locale, denunciando le condizioni di difficoltà vissute dai ciclofattorini delle piattaforme di delivery. Poco dopo – spiega Cgil – la sua app è stata bloccata»

Una vittoria sindacale che potrebbe rappresentare un precedente per tutta la categoria dei rider. Per la prima volta in Italia, un tribunale ha riconosciuto a tutti gli effetti un rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno e indeterminato, di un ciclofattorino a cui era capitato un fatto anomalo. A darne notizia è la Cgil di Palermo, che mediante la collaborazione con Nidil – la categoria dei lavoratori atipici – ha accompagnato in questa battaglia Marco Tuttolomondo, 49 anni, rider della società spagnola Glovo.


Stando a quanto riferito dal sindacato, pare che il lavoratore «di punto in bianco» sia stato «disconnesso» dagli accessi online del portale per il quale consegnava cibo e bevande a domicilio e poi rapidamente licenziato. Alla base dell’estromissione del lavoratore, ci sarebbe un presunto impegno nel denunciare le condizioni di lavoro subite da lui e dai suoi colleghi. «Il rider, assieme al sindacato, aveva partecipato a una trasmissione su una rete televisiva locale, denunciando le condizioni di difficoltà vissute dai ciclofattorini delle piattaforme di delivery. Poco dopo – è la spiegazione di Cgil – la sua app è stata bloccata».


A decidere per il reintegro è stata la giudice del lavoroPaola Marino, del tribunale di Palermo. In particolare, la giudice ha emesso una sentenza definitiva con la quale ha disposto, oltre al reintegro di Tuttolomondo, anche la sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con uno stipendio orario, quindi non più a cottimo, con inquadramento di sesto livello, applicando il contratto collettivo del terziario, vale a dire “distribuzione e servizi”.

Non solo. La giudice del lavoro ha anche disposto un risarcimento del danno per coprire l’arco di tempo che va dal momento in cui il lavoratore è stato disconnesso dalla piattaforma web attraverso la quale vengono organizzate le consegne a domicilio al momento del reintegro. Il lavoratore protagonista della disavventura finita bene ha dunque percepito la differenza retributiva che gli srebbe spettata.

«Questa è la prima pronuncia del genere. Una sentenza storica, una vittoria di tutti e per tutti», è il commento del segretario Nidil Cgil di Palermo Andrea Gattuso e del segretario generale di Palermo Mario Ridulfo. «Questo riconoscimento potrebbe perfino andare ben oltre il perimetro del lavoro dei rider, arginando la proliferazione degli ultimi anni di contratti di lavoro autonomo per mansioni che sono state sempre tipiche del lavoro subordinato».

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