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In Danimarca, la nuova legge sul consenso ridefinisce il concetto di stupro

19 Dicembre 2020 - 16:44 Redazione
In passato, nel Paese non era considerata violenza un rapporto in cui la vittima fosse incosciente

In Danimarca si può parlare di stupro se prima di un rapporto sessuale una delle due parti non ha dato il consenso e quel rapporto viene comunque consumato. Lo prevede la nuova “legge sul consenso” che entrerà in vigore dal primo gennaio 2021. La legge è stata approvata il 17 dicembre dal Folketing, il Parlamento unicamerale danese, con 96 voti a favore e nessun contrario. Dal punto di vista normativo, per la Danimarca, si tratta di una rivoluzione nel campo della violenza sessuale. Se infatti prima erano considerati stupri solo i rapporti in cui ci fossero state minacce, violenza o costrizione, ora le cose cambieranno. «Oggi la politica ha davvero un senso», ha detto Kristian Hegaard, portavoce per la giustizia del partito social-liberale Sinistra Radicale. «D’ora in poi il sesso sarà qualcosa che richiede il consenso di entrambe le parti, o di più parti, se è il caso. So che sembra una cosa ovvia, ma non è così che la legge è stata concepita fino a oggi».

Secondo Amnesty International in Danimarca sono pochi gli stupri che vengono giudicati con una sentenza penale di condanna e, generalmente, i casi che finiscono davanti a un giudice sono 4 su 10. La tappa precedente all’approvazione di quest’ultima legge, riguardava un’altra norma, introdotta nel 2013: si considerava stupro la costrizione di una vittima indifesa. Dunque, l’elemento coercitivo era considerato un fattore indispensabile perché si potesse parlare di violenza. C’è poi stato un tempo in cui in Danimarca non veniva giudicato come stupro un rapporto in cui la vittima non poteva opporre resistenza perché incosciente.

Con questa legge la Danimarca fa indubbiamente un passo avanti, superando normative considerate piuttosto avanzate. In Italia, ad esempio, la legge del 1996 prevede che sia considerato violenza sessuale quando qualcuno viene obbligato a subire atti sessuali «con violenza o minaccia o mediante l’abuso di autorità», oppure «abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto» o «traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona». La Cassazione ha da tempo una giurisprudenza consolidata in cui l’elemento del consenso è considerato centrale e diventa violenza sessuale qualunque atto erotico in cui uno dei due partecipanti decida, anche durante il rapporto, di non voler proseguire. La mancanza di una legge, però, espone le vittime alla valutazione sul punto del singolo giudice.

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