Divieto di licenziamenti: la legge fissa la scadenza al 30 giugno ma le slide del Ministero dicono altro

Anche il Decreto Sostegno è affetto dal vizio tipico del “diritto dell’emergenza”: le norme poco chiare

Appena approvato il Decreto Sostegni, il Ministero del Lavoro ha fatto circolare delle slide illustrative finalizzate a chiarire il funzionamento delle nuove norme. Rispetto a uno dei temi più caldi di queste settimane, il divieto di licenziamenti fondati su motivi economici e organizzativi, le slide del Ministero annunciano l’introduzione di una doppia scadenza:


  • per le imprese che possono fruire della cassa integrazione ordinaria (CIGO) il blocco dei licenziamenti opera fino al 30 giugno 2021;
  • per tutte le altre imprese (quelle che non sono nel campo di applicazione della CIGO) il blocco opera fino al 31 ottobre 2021
La slide esplicativa della cassa integrazione e del blocco dei licenziamenti

Una regola che, a prescindere dalla sua dubbia razionalità, sembra facile da comprendere: un’azienda che può teoricamente utilizzare la cassa integrazione ordinaria può licenziare dal 1 luglio, mentre un’impresa che non ha accesso teorico a queso trattamento (ma rientra nel campo dell’assegno ordinario o della cassa in deroga) deve attendere il 1 novembre.


Questa regola non trova, tuttavia, una rispondenza precisa nel testo del decreto legge circolato ieri dopo il Consiglio dei Ministri, che sembra dire una cosa molto diversa. Si legge all’articolo 8, comma 9, del Decreto Legge che resta precluso fino al 30 giugno 2021 l’avvio delle procedure di licenziamento individuale e collettivo per tutti i datori di lavoro, fatte salve le eccezioni limitate già previste dalla normativa precedente (cambi appalto, fallimenti senza esercizio provvisorio, chiusura definitiva attività, accordi sindacali).

Questo vuol dire che fino al 30 giugno sono vietati i licenziamenti economici per tutti i datori di lavoro, senza distinzioni di sorta, e che dal giorno dopo tutti possono avviare le procedure di licenziamento, individuale o collettivo. Gli unici soggetti che non possono procedere nemmeno dopo il 30 giugno sono quelli che, secondo quanto prevede il successivo comma 10, decidono di chiedere l’assegno ordinario la cassa in deroga: solo per tali datori di lavoro il divieto viene esteso fino al 31 ottobre del 2021.

Non c’è quindi una distinzione tra titolari teorici della CIGO, per i quali il divieto finisce a giugno, e titolari teorici di altri ammortizzatori, per i quali si arriva ad ottobre (come dicono le slide del Ministero) ma, piuttosto, una regola generale valida per tutti (“dal 1 luglio si può licenziare”) e un’eccezione (“chi in concreto chiede la cassa in deroga deve aspettare il 1 novembre”).

Questo vuol dire che se un’azienda non rientra nel campo della CIGO, ma non richiede nemmeno un giorno di cassa in deroga può avviare i licenziamenti già dal 1 luglio: una lettura contraria a quella contenuta nelle slide, ma avallata dalla stessa relazione tecnica del Decreto Legge. Un bel pasticcio, di cui nessuno sentiva il bisogno. Nel momento in cui il sistema economico si avvia verso una fase delicatissima come quella della fuoriuscita dal divieto di licenziamenti, non servono norme complesse e dubbi interpretativi, ma regole chiare e prive di inutili bizantinismi applicativi. C’è ancora tempo per rimediare, riscrivendo bene la norma in fase di conversione in legge del decreto: sarebbe opportuno intervenire.

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