Coronavirus, proroga del Divieto di licenziamento: che cosa succede dopo il Decreto Ristori

Il Decreto Ristori ha prorogato il divieto di licenziamento introdotto dal Decreto Cura Italia lo scorso marzo e successivamente modificato dai provvedimenti normativi emanati per la gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Ma non è detta l’ultima parola

Non sarà possibile licenziare fino al 31 gennaio 2021, anzi no, il blocco dei licenziamenti sarà prorogato fino al 31 marzo 2021. In appena tre giorni il governo cambia idea due volte sul divieto di licenziare per ragioni economiche. La prima data era stata introdotta dal D.L. n. 137/2020, “Decreto Ristori”, pubblicato appena il 28 ottobre scorso in Gazzetta Ufficiale. Pochi giorni dopo, il Premier Conte ha annunciato una nuova proroga.


Cosa prevede il divieto di licenziamenti

Quello che è certo è che viene esteso ancora una volta il divieto per il datore di lavoro di intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nonché di avviare procedure di licenziamento collettivo. Restano sospese le procedure già pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020, ad esclusione delle ipotesi in cui i lavoratori coinvolti da tali procedure, impiegati in un appalto, vengano riassunti dal nuovo appaltatore in virtù di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.


Il Decreto Ristori non tocca, invece, le ipotesi di licenziamento consentite nei casi già previsti dal Decreto Agosto; pertanto sarà consentito licenziare per ragioni economiche in caso di:

  • cessazione definitiva dell’attività di impresa, conseguente alla messa in liquidazione della società, senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nel caso in cui nel corso di tale liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento di azienda o di un ramo di essa (art. 2112 c.c.); 
  • accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all’accordo; 
  • fallimento senza esercizio provvisorio dell’impresa.

Allo stesso modo, sarà possibile recedere dai rapporti di lavoro con i Dirigenti, ai quali non si applica la legge n. 604/1966, citata espressamente anche dal nuovo Decreto.

Il divieto di licenziamenti introdotto dal DL Cura Italia

Ma facciamo un passo indietro e ripercorriamo le tappe del divieto che ormai da quasi un anno impedisce ai datori di lavoro di terminare il rapporto di lavoro con i propri dipendenti per ragioni oggettive. Il divieto di licenziamento per ragioni economiche è stato introdotto dall’ormai noto Decreto Cura Italia; in particolare l’art. 1 del Decreto prevedeva, per la durata di 5 mesi decorrenti da 17 marzo 2020:

  • la preclusione di avvio di procedure di licenziamento collettivo (L. n. 223/1991) e la sospensione delle procedure pendenti, avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020; 
  • il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (L. n. 604/1966), indipendentemente dal numero di dipendenti impiegati.

La proroga del divieto nel DL Rilancio e le modifiche del DL Agosto

Successivamente, il Decreto Rilancio (art. 80, D.L. n. 34/2020) ha introdotto la possibilità per il datore che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 avesse disposto licenziamenti per giustificato motivo oggettivo – indipendentemente dal numero dei dipendenti – di revocare in qualsiasi
momento tali recessi, in deroga alle regole ordinarie, a condizione che, contestualmente alla revoca,  il datore richiedesse il trattamento di cassa integrazione salariale. 

Tuttavia, la legge di conversione del Decreto Agosto ha soppresso tale possibilità, ripristinando le regole ordinarie in tema di revoca del licenziamento che consentono al datore di lavoro di revocare il licenziamento entro 15 giorni dalla comunicazione di impugnazione del medesimo, pagando al lavoratore le retribuzioni maturate nel periodo intercorrente tra il recesso e la sua revoca. A quel punto, il rapporto di lavoro si intenderà ripristinato senza soluzione di continuità (art. 18, comma 10, L. n. 300/1970 e art. 5, D. Lgs. n. 23/2015).

Il Decreto Agosto, a sua volta, intervenuto anche in materia di licenziamenti,  aveva ulteriormente esteso il divieto introducendo un complesso meccanismo che fissava in maniera criptica tale proroga, subordinando la possibilità di licenziare alla previa fruizione per intero dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza da Covid-19 o dell’esonero dai contributi previdenziali previsto dal medesimo Decreto.

Tale meccanismo, ha creato non pochi problemi interpretativi a causa della mancata previsione di una univoca e determinata data oltre la quale sarebbe stato consentito licenziare: il Decreto Ristori ha dunque ripristinato una data certa, quella del 31 gennaio 2021, entro la quale il divieto prosegue per tutti i datori di lavoro, ma dopo l’annuncio del premier Conte la data ultima sarà almeno il 31 marzo 2021.

Arrivati a questo punto, non possiamo sapere se questa sarà davvero l’ultima proroga del divieto e se, quindi, a partire dal 1° aprile 2021 sarà consentito ai datori di lavoro di recedere effettivamente dagli ormai numerosi rapporti di lavoro in esubero. Quello che è certo è che la difesa a oltranza dei posti di lavoro impedisce ai datori, ormai da quasi 10 mesi, il libero esercizio dell’attività d’impresa, con effetti molto spesso dannosi per l’intera economia, a partire dai lavoratori stessi.

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