Come il governo ha cambiato le regole del Green pass. Lamorgese: «I titolari non potranno richiedere la carta d’identità»

Le modalità di verifica del Green pass e la possibilità di richiedere un documento d’identità sono specificate nel Dpcm del 17 giugno, ma l’esecutivo cambia le carte in tavola all’ultimo

«Certo, i titolari non potranno richiedere la carta d’identità». Queste le parole della ministra Lamorgese durante una conferenza stampa del 9 agosto 2021: «La regola è che venga richiesta la presenza del Green pass senza il documento perché, è stato detto giustamente, non essendo pubblici ufficiali non va richiesto». Una risposta, quella della responsabile del Ministero dell’Interno, che arriva in data successiva dall’inizio dell’obbligatorietà prevista dal 6 agosto 2021 e dopo giorni di contestazioni per le modalità di verifica della certificazione verde da parte dei titolari dei locali. Una risposta che risulta contraria a quanto riportato nel Dpcm del 17 giugno 2021, dove sono citate le modalità di verifica e la richiesta del documento d’identità. Nel frattempo, dal sito Dgc.gov.it, scompare improvvisamente il riferimento alla carta d’identità nelle modalità di verifica. Abbiamo contattato il Ministero dell’Interno, citando i riferimenti relativi ai decreti e al DPCM del 17 giugno, ponendo le seguenti domande senza ottenere, al momento, alcuna risposta: 1) È cambiato qualcosa nel frattempo? 2) Il Dpcm non considera affatto i titolari dei locali? In mancanza di una verifica del documento di fronte a un Green pass di proprietà altrui, cosa potrebbe succedere al titolare del locale?


Le modifiche delle FAQ sul sito ufficiale

Nel sito dedicato alla Certificazione verde Covid-19, ossia Dgc.gov.it, è presente un’area dedicata agli operatori che utilizzeranno l’App VerificaC19. Qualcosa non quadra e qualcuno se ne rende conto, come la Vitalba Azzollini che condivide via Twitter uno screen dl SkyTG24 dove vengono rese note le modifiche apportate al sito istituzionale con la scomparsa della possibilità di verificare il Green pass con un documento d’identità.


L’ultimo salvataggio disponibile prima della modifica risale al 5 agosto 2021, il giorno prima del via all’obbligatorietà previsto per il 6 agosto, dove leggiamo:

L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.

Il testo presente almeno fino al 5 agosto 2021

Ecco, invece, l’attuale dicitura presente nel sito:

Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi.

Gli aggiornamenti dell’App VerificaC19

Una volta riscontrata la validità del Green pass tramite l’applicazione VerificaC19, fornita dal Ministero della Salute, viene riportata la seguente dicitura al verificatore: «Per completare la verifica è necessario confrontare i dati anagrafici qui sotto riportati con quelli di un valido documento d’identità (es. Carta d’identità)».

L’immagine sopra riportata riguarda una verifica effettuata su un Green pass valido attraverso la versione 1.0.2 dell’applicazione. Qualcosa, nel frattempo, è cambiato.

L’aggiornamento dell’App del 5 agosto 2021 citato dal profilo di Play Store

Risulta un aggiornamento, datato 5 agosto 2021 come riportato da Play Store, con il passaggio alla versione 1.0.3 che, come possiamo vedere dalla seguente immagine, mostra due schermate iniziali diverse. Nella 1.0.3 viene riportato l’avviso dell’ultimo aggiornamento e un link al sito ufficiale con le FAQ che, come abbiamo citato in precedenza, sono state modificate.

Abbiamo utilizzato entrambe le versioni con due cellulari, ciò che risulta interessante è che a seguito della conferma della validità del Green pass ci viene riportato, ancora una volta, il messaggio relativo al controllo del documento d’identità: «Per completare la verifica è necessario confrontare i seguenti dati anagrafici con quelli di un documento d’identità valido».

Chi sono i verificatori?

Ecco l’elenco dei verificatori riportato dal Decreto del Presidente del 17 giugno 2021 sempre all’articolo 13:

Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:

a) i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;

b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco di cui all’art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;

c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;

d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati; e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;

f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

3. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.

Il 27 luglio 2021, data successiva al decreto relativo alle limitazioni previste dal 6 agosto, in un articolo dell’Avv. Maurizio Naseddu su Altalex viene riportato un elenco di coloro che potranno verificare la validità del Green pass sulla base del DPCM del 17 giugno 2021 di cui parleremo nuovamente in questo articolo:

Il DPCM 17 giugno 2021 ha inoltre previsto che la verifica del Green Pass potrà essere effettuata da:

– pubblici ufficiali;

– organizzatori di eventi e addetti ai servizi di controlli di attività di intrattenimento e spettacoli;

– titolari di strutture ricettive e pubblici esercizi, luoghi e locali, con ingresso per cui necessità la certificazione;

– vettori aerei, marittimi e terresti;

– strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali.

Il DPCM e le modalità di controllo

All’articolo 3 del decreto 23 luglio 2021, quello relativo all’impiego dei certificati verdi Covid19, leggiamo al punto 4 la seguente spiegazione:

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10.

Tra le attività presenti al comma 1 dell’articolo 3 troviamo, ad esempio, i «servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all’articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso». A quale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri fa riferimento il punto 4 per indicare le modalità di verifica? A quello del 17 giugno 2021Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021») dove all’articolo 13 leggiamo comma 4:

L’intestatario della certificazione verde COVID-19 all’atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei verificatori di cui al comma 2, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità.

Le critiche al DPCM 17 giugno 2021

Un decreto già contestato dai titolari dei locali, contrari all’essere in qualche modo equiparati alle Forze dell’Ordine.

Contestazioni presentate proprio a seguito del Dpcm, come riportato in un articolo de Il Messaggero che citava il controllo del documento d’identità: «Al momento della verifica, laddove positiva, l’app fornirà l’informazione del possesso di una certificazione verde e nel contempo i dati del soggetto. Il partecipante, su eventuale richiesta del “controllore”, sarà tenuto per l’art. 13, comma 4 a mostrare all’addetto alla verifica un proprio documento di identità».

Non c’è l’obbligo, ma cosa rischia l’esercente?

Durante l’intervista a La Stampa, ospite del programma 30 minuti al Massimo, la ministra Lamorgese ha dichiarato quanto segue:

Faremo una circolare come Viminale […] Ho visto che c’è stato un po’ di confusione su questo anche in alcune interviste rese dalle televisioni, rese proprio dagli esercenti, ma nessuno ha chiesto loro di chiedere il documento d’identità.

C’è da dire che nel Dpcm non si impone un obbligo per i titolari dei locali di richiedere un documento d’identità, mentre pone il titolare del Green pass nella condizione di dover mostrare tale documento solo su richiesta del verificatore. Risulta evidente che quest’ultimo può anche non procedere, ma cosa potrebbe succedere nel caso in cui si presentasse un cliente con la certificazione verde di un’altra persona? L’esercente rischia di ritrovarsi a pagare la sanzione pecuniaria per non averne verificato la titolarità? Anche questa domanda è stata posta al Ministero dell’Interno, senza ottenere risposta.

«Dopo le proteste dei ristoratori si cambia rotta. Presa in giro totale. Il Dpcm era chiaro (e vedremo come saneranno il problema di gerarchia delle fonti: FAQ e circolari derogano a Dpcm?). Senza possibilità di verifica dell’identità del titolare del #greenpass, è solo una farsa» scrive la giurista di Vitalba Azzollini.

Questi dovranno essere i punti da chiarire e che, eventualmente, andavano chiariti prima del 6 agosto 2021 e non dopo le contestazioni degli esercenti.

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