Green Pass, nel Decreto scompare la sospensione del lavoratore ma resta l’assenza ingiustificata

Con la modifica il lavoratore privo di Green Pass risulta semplicemente assente senza una valida motivazione, perdendo così il diritto allo stipendio

Con la firma del Capo dello Stato è stato finalmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge che introduce l’obbligo di Green Pass sui luoghi di lavoro (D.L. 21 settembre 2021, n. 127). Il testo ufficiale contiene una modifica rispetto alla bozze circolate prima e dopo l’approvazione in Consiglio dei Ministri: non è più prevista, per i lavoratori che si presentano in azienda senza certificato verde, la “sospensione” dal lavoro, ma questa viene sostituita da una sanzione diversa, quella della “assenza ingiustificata” (resta invece la “sospensione” per le imprese con meno di 15 dipendenti). Cosa vuol dire questa modifica? Non è semplice dare una risposta, trattandosi di una sfumatura molto sottile.


Il lavoratore privo di Green Pass è semplicemente assente senza una valida motivazione

Certamente, il cuore della nuova disciplina resta invariato: chi non ha il Green Pass, tanto nella vecchia quanto nella nuova (e definitiva) versione non entra al lavoro e non percepisce alcun compenso. Quello che cambia, probabilmente, è il meccanismo con cui si arriva a questo risultato: se prima il lavoratore sprovvisto di Green Pass restava a casa fino a quando non produceva la certificazione (quindi, in teoria, poteva rimanere inattivo fino al prossimo 31 dicembre, data in cui cessa l’obbligo) attraverso un meccanismo di “sospensione” dal lavoro, con il nuovo sistema l’allontanamento non richiede alcun passaggio formale: il lavoratore privo di Green Pass è semplicemente assente senza una valida motivazione, e perde il diritto allo stipendio.


Questo vuol dire che il lavoratore che si presenta in azienda senza Green Pass e viene rimandato a casa resta, come nella versione precedente, senza lavoro e senza stipendio fino al momento in cui non esibisce la certificazione, ma questa situazione non passa attraverso un provvedimento formale di sospensione. Un altro effetto pratico della modifica è che, senza il provvedimento di sospensione, tutti gli obblighi del rapporto di lavoro restano in piedi, senza alcuna interruzione, così come gli istituti tipici del rapporto (es la malattia) seguiranno le regole normali (cosa che non sarebbe  accaduta in caso di sospensione). In ogni caso, il datore di lavoro non potrà sanzionare il dipendente sul piano disciplinare per la sola mancanza del Green Pass, a meno che il lavoratore non commetta illeciti diversi (es: una falsa attestazione del possesso o del mancato possesso della certificazione).

Tutti i datori di lavoro dovranno organizzare un sistema di controllo e vigilanza

Restano invariate le parti essenziali del resto del provvedimento: l’obbligo di Green Pass scatterà, quindi, tanto per il lavoro pubblico quanto per il lavoro privato, dal prossimo 15 ottobre e prima di quella data, tutti i datori di lavoro dovranno organizzare un sistema di controllo e vigilanza degli accessi che consenta di filtrare gli ingressi. Resta invariato anche il meccanismo sanzionatorio: chi entrerà in azienda aggirando i controlli pagherà una sanzione fino a 1500 euro, i datori che non faranno i controlli pagheranno una somma fino a 1000 euro.

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