Chi non ha il Green pass sarà «sostituibile temporaneamente» se l’azienda conta meno di 15 dipendenti

Il Consiglio di Stato intanto chiarisce i dubbi sulla diffusione dei dati personali: «La richiesta di Green pass non viola la privacy ed è legittima»

Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 il Green pass sarà obbligatorio sul luogo di lavoro sia nella pubblica amministrazione sia nel settore privato. Per i dipendenti che ne saranno sprovvisti «non è prevista la retribuzione dal primo giorno in cui il lavoratore si presenta a lavoro senza la Certificazione verde». A specificare questo punto è stato Palazzo Chigi. Ora diverse fonti del Governo guidato da Mario Draghi hanno precisato che «per le aziende con meno di 15 dipendenti è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato verde».


Il Green pass nella Pubblica amministrazione

Scendendo nello specifico, i lavoratori della Pubblica amministrazione che comunicheranno di non avere il Green Pass o che non saranno in grado di esibirlo prima di accedere al luogo di lavoro, saranno considerati «assenti ingiustificati», sino a quando non presenteranno la Certificazione. Solo a questo punto potranno essere riammessi al lavoro. La mancata presentazione del Green pass per cinque giorni consecutivi comporterà la sospensione del rapporto di lavoro, con relativa sospensione dello stipendio dal primo giorno di assenza. In ogni caso nei confronti dei lavoratori della Pa che non presenteranno il lasciapassare «non sono previste conseguenze disciplinari e verrà mantenuto il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro». Tuttavia, per chi verrà trovato senza Green pass sul luogo di lavoro è prevista una multa da 600 a 1.500 euro.


Il Green pass nelle aziende private

Nel settore privato varranno le stesse regole. I lavoratori che comunicheranno di non avere il Green Pass o che non saranno in grado di esibirlo all’ingresso del luogo di lavoro saranno considerati «assenti» e resteranno privi di stipendio sino al reintegro lavorativo, quando presenteranno la Certificazione verde. Anche in questo caso, specificano da Palazzo Chigi, «non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro». Inoltre, specificamente «per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro di sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Green pass».

Il Consiglio di Stato: «La richiesta di Green pass non viola la privacy»

Il Consiglio, confermando la decisione del Tar Lazio n. 4281/2021, ha stabilito inoltre che «la richiesta di Green pass non viola la privacy ed è legittima», ribadendo la validità e l’efficacia delle disposizioni attuative contenute del Dpcm del 17 giugno 2021. La decisione cautelare ha rilevato che «non essendo stata dimostrata l’attualità del pregiudizio lamentato dai ricorrenti, restando salva la libera autodeterminazione dei cittadini che scelgono di non vaccinarsi, risulta prevalente l’interesse pubblico all’attuazione delle misure disposte attraverso l’impiego del Green pass, anche considerando la sua finalità di progressiva ripresa delle attività economiche e sociali».

Foto in copertina: ANSA/RICCARDO ANTIMIANI

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