Dl Green pass, dalle multe al costo dei tamponi: tutte le novità in vigore dal 15 ottobre – Il testo della bozza

Il cdm ha dato il via libera al provvedimento. Ecco quali sono gli aspetti più rilevanti contenuti nel decreto

Via libera unanime del Consiglio dei ministri all’estensione del Green pass. Dal 15 ottobre fino al 31 dicembre la certificazione verde sarà obbligatoria sui luoghi di lavoro sia nel settore pubblico sia nelle aziende private. Nel pubblico, qualora il lavoratore non dovesse presentare la certificazione verde per cinque giorni, verrà sospeso dal lavoro senza stipendio, senza essere licenziato. Nel privato, a eccezione delle aziende con meno di 15 dipendenti, chi non presenta il pass verrà sospeso sin dal primo giorno, senza essere licenziato. Inoltre, sempre per le imprese con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina che consentirà al datore di lavoro di sostituire temporaneamente il lavoratore privo di certificato verde. Tutti i lavoratori, sia del pubblico sia del privato, verranno riammessi sul posto di lavoro solo quanto saranno provvisti di Green pass. Chi invece tenterà di eludere i controlli per accedere al lavoro senza certificazione rischia una multa dai 600 ai 1.500 euro. La sanzione, tuttavia, potrebbe aumentare in caso di contraffazione del documento. Ma a rischiare sono anche i datori di lavoro che non rispetteranno le nuove norme: per loro sono previste sanzioni da 400 a 1.000 euro. Quanto al prezzo dei test per la rilevazione di eventuale contagio, il governo ha fissato il tetto massimo di 8 euro per i test per gli under 18, e quello di 15 euro per i maggiorenni. Gli unici che potranno sottoporsi gratuitamente ai test di screening per il Covid saranno le persone che sono in possesso di certificato di esenzione per la vaccinazione anti-Covid per ragioni sanitarie. Ai fini di Green pass, la validità dei tamponi molecolari è stata estesa a 72 ore, mentre i test rapidi resteranno validi per 48 ore.


L’obbligo di Green pass per i lavoratori della Pubblica amministrazione

Secondo quanto riportato nella bozza del decreto, nella pubblica amministrazione «dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine prevenire la diffusione dell’infezione da Sars-CoV-2, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale (Quirinale, Camera, Senato e Corte Costituzionale, ndr) ai fini dell’accesso nei luoghi in cui svolgono l’attività lavorativa. La disposizione si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le amministrazioni, anche sulla base di contratti esterni».


Chi controllerà il Green pass nella Pa?

Nella pubblica amministrazione, «i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni», mentre per per i lavoratori esterni che operano però all’interno della Pa vi l’obbligo di «verifica sul rispetto delle prescrizioni è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro». Secondo la bozza, ciascun datore di lavoro avrà il dovere di definire «entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi».

Le sanzioni nella pubblica amministrazione per chi non ha il Green pass

Nel testo della bozza del decreto, viene specificato che i lavoratori della Pa, «nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde, o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono da considerato assenti ingiustificati e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro».

L’obbligo di Green pass per tutti i lavoratori del privato

Quanto ai lavoratori e alle lavoratrici delle aziende private, secondo la bozza del nuovo decreto, «dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde». 

Chi controllerà il Green pass nelle aziende private?

Secondo la bozza del nuovo decreto, i datori di lavoro «definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli vengano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi». 

Le sanzioni nel privato per chi non ha il Green pass

Quanto alle sanzioni per i lavoratori privati sprovvisti di certificazione verde per oltre cinque giorni, il decreto prevede che questi vengano «sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento – si legge nel testo – comunque denominato. In ogni caso, i lavoratori mantengono il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro».

Foto in copertina: ANSA

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