Via libera al rigassificatore Piombino, il Tar Lazio respinge la richiesta di sospensiva: «Dall’impianto nessun pericolo»

Per i giudici amministrativi «non ci sono i presupposti per la concessione della sospensione» e «i paventati rischi per la pubblica incolumità correlati al rigassificatore risultano, allo stato, privi di attualità»

Il Tar del Lazio ha deciso di non procedere alla sospensione cautelare dell’ordinanza commissariale che ha portato al rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di un rigassificatore nel Porto di Piombino tramite l’ormeggio della nave Golar Tundra, un mezzo navale di tipo Floating Storage and Regasification Unit (FSRU). Il ricorso era stato presentato dal sindaco di Piombino ed esponente di Fratelli d’Italia, Francesco Ferrari e appoggiato dal leader di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni. Entrambi i politici non volevano la nave nel porto di Piombino; ma senza di essa, come scrive Corriere della Sera, se il rigassificatore non fosse entrato in funzione nel giro di pochi mesi, l’Italia nell’estate del 2023 non sarebbe stata in grado di garantirsi la propria autonomia energetica l’inverno prossimo. Tuttavia, per i giudici «non ci sono i presupposti per la concessione della sospensione» e «i paventati rischi per la pubblica incolumità correlati al rigassificatore risultano, allo stato, privi di attualità».


Il ricorso del Comune di Piombino

Nel ricorso presentato al Tar del Lazio il Comune di Piombino, che ha chiesto la sospensione dell’autorizzazione, sosteneva «l’inidoneità» della Golar Tundra «dal punto di vista strutturale, ad operare in sicurezza nel porto», nonché la necessità di «un dragaggio del fondale dello specchio d’acqua antistante per centinaia di migliaia di metri cubi che rende impossibile la messa in funzione del rigassificatore nel marzo 2023». I tecnici comunali avevano, inoltre, sollevato delle perplessità sul fatto che la nave non fosse «in grado di rispettare la principale condizione che è stata posta dalla capitaneria, e cioè di disancorare in caso di necessità, allontanandosi dall’area del porto». Questo a causa – si legge nella nota del Comune – dell’impostazione strutturale della nave stessa: essendo dotata di serbatoi per il gas naturale liquido «a membrana», la nave non sarebbe in grado di navigare quanto le cisterne si trovano in condizione di parziale rimepimento. Tuttavia, l’esito finale da parte del Tribunale amministrativo è stato il rigetto dell’istanza cautelare proposta dal Comune di Piombino, con fissazione per la trattazione nel merito del ricorso dell’udienza pubblica prevista per l’8 marzo 2023. 


Le motivazioni del Tar

Il Tribunale amministrativo del Lazio ha ritenuto, nella sessione di oggi – giovedì 22 dicembre – «non sussistere i presupposti per la concessione dell’invocata misura atteso che le modalità procedimentali di autorizzazione dell’iniziativa in questione sono disciplinate da una normativa, che si caratterizza per il chiaro contenuto eminentemente emergenziale e per concernere interventi che, già nella declaratoria di legge, appaiono connotati da uno spiccato grado di specificità». In più, nel valutare i faldoni sulla questione i giudici hanno osservato che «all’esito della prima disamina della documentazione offerta, l’iter che ha condotto all’adozione del provvedimento gravato non ha dato evidenza di palesi anomalie nello sviluppo del procedimento né di incontrovertibili carenze istruttorie idonee a supportare, prima di addivenire alla completa delibazione del merito, la sospensione dei provvedimenti impugnati». Mentre per quanto riguarda la salute, secondo il Tar del Lazio, «i paventati rischi per la pubblica incolumità correlati al rigassificatore risultano, allo stato, privi di attualità». Per i giudici, inoltre, «non sono emerse sopravvenienze o criticità di rilievo in merito alla conduzione delle attività che dovranno continuare a svolgersi nel rispetto delle articolate prescrizioni e raccomandazioni».

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